REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1. S.S.;
2. GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P..A. (RC);
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA in data 23 gennaio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso e per la parte civile l'avvocato De Luca che si è associato alle richieste del PG nonchè per l'imputato l'avvocato Di Stante che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 gennaio 2013 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21 giugno 2010 emessa nei confronti di S.S. e appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione.
Il S. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., perchè cagionava la morte di C. G., per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale,
perchè alla guida dell'autoveicolo targato ____ e percorrendo via ____, con direzione via ____, sorpassava un autobus fermo lungo il margine stradale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, omettendo di moderare particolarmente la velocità e di prestare attenzione ai passeggeri scesi dal mezzo, in concorso del fatto colposo della vittima, che attraversava la strada di corsa passando davanti al mezzo pubblico fermo.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso il S. e il responsabile civile GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. a mezzo del proprio difensore deducendo la carenza della motivazione in merito alla prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed in ordine alla quantificazione del concorso di colpa attribuito alla persona offesa nella sola misura del 40%.
3. La parte civile ha presentato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Motivazione

4. Il fatto contestato all'imputato è chiaramente descritto nel capo d'imputazione sopra riportato. I giudici di appello, nel riformare la sentenza di primo grado hanno evidenziato i seguenti dati fattuali ritenuti pacifici. La vittima, dopo essere scesa dall'autobus della linea "437" ha attraversato la strada, priva nel punto di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare; il sinistro si è verificato su di un tratto di strada rettilinea, larga m. 10,52 divisa in due corsie, ciascuna larga m. 3,20, separate da aiuola spartitraffico; detta strada presentava sulla destra un'area di parcheggio preceduta da un'area di sosta, riservata alla fermata degli autobus di linea; l'autobus da cui era sceso il pedone si era fermato irregolarmente all'esterno di detta area riservata, ove sostava una FIAT UNO; l'auto investitrice che teneva una velocità quanto meno pari a 70-75 Km/orari, al momento dell'arrivo dei verbalizzanti, si trovava ferma sulla destra a circa cinquanta metri dal punto d'urto. Tanto premesso la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del S., in quanto la condotta tenuta dall'imputato, nelle circostanze fattuali presenti al momento del sinistro, risulta all'evidenza in contrasto con le regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall'art. 141 C.d.S., in quanto le condizioni della strada al momento del fatto imponevano l'adozione di una condotta particolarmente prudente, consistente nel rallentare il proprio mezzo, fin quasi a fermarlo, nella prevedibile ipotesi che, pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata.
Ciò considerato, le censure, in punto di gravame di legittimità, alla sentenza impugnata appaiono infondate. L'impianto argomentativo della sentenza della Corte territoriale resiste infatti alle censure mosse dal ricorrente.
Osserva in primo luogo questa Corte: va ribadito come la situazione dei luoghi come descritta, con particolare riferimento alla presenza dell'autobus che da poco aveva effettuato una fermata, imponeva al S. di porre una diligenza ulteriore rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di velocità normativo proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da parte di soggetti scesi dall'autobus. Non è quindi possibile definire "prudenziale" una velocità ritenuta ampiamente al di sopra del limite massimo di velocità in un contesto urbano, con un autobus di linea da poco ripartito dalla fermata. Nè può sostenersi che l'imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l'autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 37853 del 2009), l'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta. Difatti è proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità ed evitabilità. La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici ed a essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario.
Si dovrebbe, quindi, ritenere che il conducente dell'auto sia da considerare esente da responsabilità quando abbia osservato quelle norme dirette a prevenire conseguenze dannose derivanti dalla condotta di guida in situazioni particolarmente pericolose. Questa, però, non è la conclusione a cui è pervenuta questa Corte, la quale ha, invece, statuito che l'osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilità colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attività o situazione pericolosa. Può invece residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili e, perciò, l'agente debba rispettare anche regole cautelari non scritte. E' questo, appunto, il caso delle norme sulla circolazione stradale ove l'adempimento non esaurisce i doveri del conducente. Vieppiù quando, in considerazione del contesto di tempo e di luogo, come in precedenza descritto, l'utente della strada è tenuto con maggiore accortezza ad osservare quelle regole cautelari non scritte. I conducenti, infatti, rimangono vincolati all'obbligo del neminem laedere, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per reati colposi contro la vita e l'incolumità individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall'eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilità penale in caso di morte o lesioni. Deve rilevarsi, infatti, che la valutazione della prevedibilità e, quindi, della evitabilità dell'evento deve anticiparsi al momento in cui il S. aveva percepito la presenza dell'autobus proveniente dal senso di marcia opposto e che da poco aveva effettuato una fermata, essendo, sulla base della comune esperienza, prevedibile che una persona, discesa da un autobus, potesse, imprudentemente ed avventatamente, attraversare la strada; è in tale momento che il ricorrente doveva iniziare ad adottare un comportamento più vigile che avrebbe evitato l'evento; la considerazione esclude che possa configurarsi il caso fortuito, consistente in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. In un caso analogo questa Corte ha affermato che (Sez. 4, Sentenza n. 44651 del 12/10/2005 Ud. Rv. 232618) nel caso di investimento di un pedone, perchè possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Appare pertanto assolutamente evidente che ove il S. si fosse attenuto a tali regole prudenziali il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi, in virtù di una minore intensità dell'impatto.
Alla luce di tali considerazioni resta inoltre escluso che possa attribuirsi un maggiore concorso di colpa alla vittima del sinistro, considerato peraltro che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata - come nel caso di specie - formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (cfr. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012,Rv. 255099 5. I ricorsi vanno conseguentemente rigettati con la conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano come da dispositivo.

PQM

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili C.L.T., C.A., C. M.T. nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014


 

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