REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maria Speranza Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.25813 R.G.A.C. dell'anno 2006, posta in deliberazione all'udienza del 23 aprile 2012 e promossa
DA
C.M. -ricorrente-
CONTRO
T. S.p.a. - resistente-
E
B.M. -resistente-
E
MILANO ASS.NI S.P.A. -resistente-
E
L.F. S.R.L. -chiamata-
E
T.F.C. -chiamata-

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

Svolgimento del processo

CONCLUSIONI: come rassegnate a verbale di udienza di discussione in data 23 aprile 2012Con ricorso depositato il 10 aprile 2007 e ritualmente notificato unitarnente al pedissequo decreto di flssazione di udienza di prima comparizione, C. M. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, T. S.p.a., B. M. e Milano Assicurazioni S.p.a.
Assumeva il C.:
- il 3 luglio 2005, alle ore 0.55 circa, in Roma, nell'attraversare, a piedi, via Tiburtina all'altezza dell'incrocio con via Marco Simone, nell'intento di passare dal margine sinistro al margine destro di detta strada (per chi la percorresse in direzione Tivoli), oltrepassata la linea di mezzeria, e giunto in prossimità del marciapiedi presente al margine delta corsia con direzione Tivoli, veniva investito dall'autocarro Fiat Ducato, targato _____ di colore Verde, di proprietà di T. S.p.a., alla cui guida era B. M., assicurato, per la RCA con la Milano Assicurazioni S.p.a.;
- aI sinistro erano esitate gravi lesioni per le quali era stato ricoverato presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma, lesioni con postumi invalidanti, transitori e permanenti, meglio descritti in ricorso, incidenti anche sul lavoro di muratore svolto.
Ciò detto concludeva per l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del Fiat Ducato nella determinazione del sinistro e per la condanna, del medesimo, in solido con la società proprietaria e la impresa assicuratrice per la rca del Ducato, al risarcimento dei danni, tutti, riportati dal ricorrente con interessi, rivalutazione e favore delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. G. e dell'avv. S. che assumevano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari.

Si costituiva T. S.p.a.
Preliminarrnente eccepiva:
a) la inammissibilità del ricorso per violazione dei termini per la notifica di cui all'art. 415,V comma c.p.c.;
b) nullità del ricorso per mancanza degli elementi di cui all'art. 414, n.4 c.p.c.
c) carenza di legittimazione passiva in quanto, al momento del sinistro, il veicolo era gestito dalla società "L. F. s.r.l.", nella qualità di società capogruppo dell'ATI con T.F.C.;
d) infondatezza della domanda per riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva del pedone che, vestito di abiti scuri, atraversava, correndo e in diagonale, la sede stradale, priva di idonea illuminazione;
e) eccessività della rnisura di danno azionata.
Preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la L. F. s.r.I. dalla quale intendeva essere
rnanlevata e concludeva, in via pregiudiziale, per la improponibilità e per la nullità del ricorso, per la infondatezza
della domanda con favore delle spese di lite.

Si costituiva B. L.
Contestava la domanda del C., assumeva la irreprensibilità della propria condotta di guida per la andatura di marcia
particolarmente moderata e per la manovra di emergenza posta in essere al fine di evitare I'investimento avvenuto su area extraurbana, priva di sufficiente illuminazione e concludeva per il rigetto della domanda del ricorrente con favore delle spese di lite.

Si costituiva la Milano Assicurazioni S.p.a.
Contestava la domanda del C. di cui chiedeva il rigetto.
Assumeva che il sinistro era avvenuto per responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrente, del pedone che, in orario notturno e in assenza di illuminazione artificiale, attraversava la sede stradale fuori delle strisce pedonali pur presenti a meno di cento metri di distanza.
Concludeva per il rigetto delta domanda, in subordine per l'accertamento del concorso di responsabilità, in entrambi i casi con favore delle spese di lite.

Su chiamata di T., si costituiva la "L. F. s.r.I."
Assumeva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autocarro, al momento del sinistro, era utilizzato e gestito, unicamente, dalla ditta "T. F. C. & C" s.a.s. .di seguito TFC s.a.s., alla cui chiamata chiedeva di essere autorizzata.
Net merito, contestava la domanda del C. di cui chiedeva il rigetto con favore delle spese di lite.

Si costituiva la TCF s.a.s.
Assumeva il proprio difetto di legittimazione passiva spendendo argomenti relativi alla costituzione di una ATI aggiudicataria di un servizio di trasporto scolastico e aziendale per il periodo gennaio 2005-giugno 2007.
Assumeva altresì, la infondatezza della domanda del C. e la eccessiva onerosità delta domanda risarcitoria formula|ta.
Concludeva per il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a diversi profili anche inerenti la esistenza di una società capogruppo, per la infondatezza della domanda del C. e, in ogni caso, per l'accertamento dell'obbligo di garanzia impropria della impresa assicuratrice.

Espletata la istruttoria, la causa, sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti, all'udienza del 23 aprile 2012 era decisa come da dispositivo in atti.

Motivazione

Proponibilità
Va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo parte ricorrente, ottemperato, senza esito, al disposto di cui all'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private, con lettera raccomandata ricevuta dalla Milano Ass.ni S.p.a. in data 22 settembre 2005 ed essendo stata la causa iniziata decorsi i 90 giomi previsti da tale norma.

Inammissibilità del ricorso per violazione dei termini per la notifica di cui all'art. 415, V comma c.p.c.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento essendo stato il ricorso notificato ai resistenti in data 17 luglio 2007 per l'udienza di trattazione fissata al 25 ottobre 2007 nel rispetto del termine libero a
comparire di trenta giomi previsto per il rito applicato.

Nullità del ricorso per mancanza degli elementi di cui all'art.414, n.4 c.p.c.

L'eccezione non appare meritevole di accoglimento.
Nel ricorso vi è una adeguata rappresentazione delle ragioni di fatto e di diritto come dimostrato dalla compiuta difesa delle parti resistenti.

Nel merito
La domanda del C. è solo in parte fondata e va accolta per quanto di diritto.
Sulle modalità del sinistro sono stati acquisiti i seguenti elementi di prova:
- interrogatorio formale del C.;
- interrogatorio formale del B.;
- relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale intervenuta, sul luogo del sinistro, a circa 40 minuti dall'incidente con allegata planimetria dei luoghi e dichiarazioni rese nelle immediatezze dal B. e da C. R., trasportato sulla vettura;
- dichiarazioni testimoniali di C.R.;
- dichiarazioni testimoniali di R.P.;
- dichiarazioni testimoniali di T.G.;
- dichiarazioni testimoniali di C. M.;
- cartella clinica di pronto Soccorso con allegati esami di laboratorio.
A tal proposito si osserva:
la storicità del sinostro non è in contestazione tra le parti ed emerge dall'intera istruttoria espletata.
Le dichiarazioni del C. Non appaiono utili ai fini dell'odierno decidere, in quanto non hanno carattere confessorio.
Per contro, il B., in sede di interrogatorio formale, sulle modalità del sinistro, ha dichiarato che l'investimento è avvenuto allorquando il C. Aveva già superato la linea di mezzeria ed era giunto "in prossimità del marciapiede"
Dal verbale della polizia Municipale emerge che il sinistro è avvenuto in via Tiburtina, all'altezza dell'intersezione con via di Marco Simone, strada con una corsia per ciascuno dei due sensi di marcia posta all'interno del centro abitato con limite di velocità di 0 km/H espessamene segnalato, in condizioni di visibilità insufficiente (meno di 50 metri) in quanto in ragione dell'orario notturno (l'incidente è avvenuto all'una di notte) e l'illuminazione pubblica era spenta; era presente un attraversamento pedonale a meno di 100 metri dal luogo dell'investimento; sono state rilevate tracce di frenaa riconducibili al veicolo alla cui guida era il B. Di oltre 22 metri con andamento diagonale ed orientato al margine destro a partire dal centro della corsia. Ai verbalizzanti il B. Ha dichiarato, nelle immediatezze, che il pedone stava attraversando la corsia da sinistra verso destra e che per evitare l'investimento ha posto in essere una brusca frenata con contestuale spostamento a destra. C. R., traportato sul veicolo al posto di fianco al conducente, ha riferito che il pedone è apparso improvvisamente, correndo, attrvaersando da sinistra a destra e diagonalmente la corsia ed è sato visibile solo dopo che aveva superato la linea di mezzeria e aveva raggiunto la corsia di percorrenza del Ducato.
Le macchie ematiche riconducibili al C. Sono state rilevate a 5 metri di distanza dalla posizione statica raggiunta dal Ducato in esito all'investimento. C.M. è stato indicato quale presente ai fatti alla Polizia Municipale sin dall'immediaezza del sinistro.
In sede testimoniale, il C, dipendente di T. S.p.a., ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese alla polizia Municipale, e ha precisato che il pedone è stato visibile solo da breve distanza.
Il teste R.P., anch'egli dipendente T. e trasportato sulla vettura, si è limitato a confermare che i luoghi non erano illuminati.
Il teste C. M, che procedeva alla guida della propria autovettura nella stessa direzione del veicolo Fiat Ducato, distanza indolo di una decina di metri, ha riferito che il pedone si è immesso in maniera scomposta e obliqua, di corsa su via Tiburtina, all'altezza della strada laterale, allorquando l'autobus era ad una distanza di non oltre dieci metri e che il campo del sinistro, anche se privo di ostacoli visivi, non era illuminato.
Dalla cartella clinica di pronto Soccorso risulta che, al'atto del ricovero, mezz'ora dopo lincidente, il paziente evidenziava "alito vinoso" e in risultato delle analisi disposte dopo il ricovero evidenziavano la presenza consistente di etanolo (286,9 mg/dl).
Ciò detto deve ritenersi superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente investitore e deve ritenersi la concorrente responsabilità del C. e del B. nella determinazione del sinistro, nella rispettiva misura dell'8% e del 15%, il C. in quanto ha posto in essere, l'attraversamento della sede stradale, fuori degli sazi predisposti (strisce pedonali) pur presenti ad una distanza inferiore a 100 metri, in condizione di oscurità (orario notturno e assenza di luce artificiale) immettendosi nella sede stradale correndo scompostamente e diagonalmente rispetto all'asse stradale, nonostante in ragione della presumibile attivazione degli impianti di illuminazione del veicolo, questo fosse assolutamente percepibile da lunga distanza in ragione dell'andamento rettilineo della strada.
Per altro verso deve ritenersi provato che il B. non ha tenuto una velocità di marcia adeguata (che deve ritenersi inferiore al limite pur previsto dalla segnaletica di 50 hm/H, in ragione del fatto che
l'illuminazione artificiale non era accesa) alle condizioni del luogo, come emerge dalo spazio di arresto del veicolo (tracce di frenata di 22 metri) e dal fatto che il pedone, una volta caricato sulla parte anteriore dell'autovettura è stato proiettato ad una distanza di oltre 5 metri dalla medesima per effetto della forza cinetica impressa, al corpo del pedone, dalla velocità del veicolo e, comunque, non teneva una andatura tale da consentirgli un tempestivo avvistamento di un ostacolo pur improvviso quale quello rappresentato dal comportamento del C. tant'è che il comportamento di guida del B. è stato oggetto di contravvenzione anche da parte della polizia municipale intervenuta.

Legittimazione passiva.
Rispetto alle ragioni azionate dal C., sono legittimati passivi la società proprietaria del veicolo (T.) e la impresa che lo assicura per la RCA (Milano Ass.) non essendo opponibili, al danneggiato, il contratto di andamento dei servizi, pur sottoscritto da T. e L. F. s.r.l., la seconda n.q. di capogruppo dell'ATI con T. F. C.
Tale contratto, tuttavia, all'art. 5, prevede, per I'ATI, accanto all'obbligo di stipulate un polizza per la rca,"..l'obbligo di sollevare T. e il Comune di Roma da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi ai trasportati e a terzi a causa o in occasione dell'espletamento del servizio".
Nel concreto è rimasto accertato che il veicolo di proprietà T., al momento def sinistro, fosse condotto dal B. che stava effettuando il servizio, affidato da T. alla ATI, di trasporto dei
dipendenti T. con la conseguenza che va accolta la domanda di manleva proposta da T. nei confronti della ATI.
Quanto ai rapporti intemi tra le società facenti parti di detta ATI, L. F. s.r.1. e T. F. di Cocco, si osserva.
I rapporti tra le due societa sono stati oggetto di regolamentazione nell'atto di "Associazione Temporanea di Impresa e conferimento di mandato con rappresentanza" per atto Notar Angelo D'Errico, in data 9 dicembre 2004, n.rep. 2____.
In tale atto, si prevede quanto segue:
- art. 2 "le imprese suddette conferiscono ...al legale rappresentante della società capogruppo L. F. s.r.l. ogni più ampio potere affinchè possa in nome e per conto ed interesse di essa stessa impresa mandataria e della impresa mandante, presentare e produrre documenti, istanze e certificati, prestare cauzioni e garanzie, provvedere alla stipula di tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'aggiudicazione e per la esecuzione dei servizi di cui in premessa e in genere compiere tutto quanto previsto nell'avviso di gara, o richiesto dalle competenti autorità";
- art. 3 "al suddetto legate rappresentante della societ:à capogruppo spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese qui riunite.."
- art 4"Le imprese dichiarano in relazione al servizio in oggetto (leggasi servizio trasporto scolastico e dipendenti T. per gli anni 2005-2007) . ...che la loro responsabilità è solidale nei confronti dell'ente
appaltante per 1'esecuzione del servizio stesso";
- art. 6 "..il presente mandato non deterrnina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese qui riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".
Ciò detto, il conferimento di poteri alla società capogruppo deve ritenersi limitato ad operazioni sostanzialmente amministraftve ed alla rappresentanza processuale, mentre, nei rapporti interni tra le due società e terzi, è prevista la responsabilità solidale che non viene inficiata dalla mantenuta autonomia contabile e fiscale.
La riconosciuta percentuale di responsabilità del conducente dell'auto ne deterrnina la condanna, in solido con la società di assicurazione garante per la responsabilità civile e con la proprietà del veicolo, al risarcimento della corrispondente percentuale di danni subiti dal C. in conseguenza dell'evento, che come di seguito devono ritenersi, complessivamente, accertati.

Il CTU medico legale nominato dall'Ufficio, con motivazioni e conclusioni condivisibili perchè immuni da vizi logici, ha accertato che, in conseguenza del sinistro del 3 luglio 2005, il C. ha riportato ". . .esiti di politrauma trattato chirurgicamente in più fasi con esiti afgodifunzionali ed estetici . . . . . ." meglio descritti in CTU, con esiti invalidanti complessivi pari al 55% con centoventicinque giorni di inabilità temporanea assoluta ed ulteriori novanta giorni di inabilità temporanea relativa al 70%.
Quindi, tenuto conto della gravità delle lesioni (55% invalidità permanente) e dell'età del soggetto leso (40 anni al momento del fatto);
pesto in relazione il concreto evento biologico con iI quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi I'efficienza psicofisica della danneggiata, si ritiene liquidare il danno personale patito da C. come segue:
1) danno non patrimoniale dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto della media di quanto liquidato nei casi analoghi e delle tabelle in uso presso il tribunale di Roma per l'anno in corso, € 364.693,81.
2) danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, € 12.912,50, tenuto conto dei 125 giorni di invalidità temporanea assoluta accertati liquidati, ciascuno, in euro 103,30.
3) danno non patrimoniale da invalidità temporanea relativa ( al 70%), € 6.507,90, tenuto conto dei 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 70% accertati.
4) danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), ricondotto, quale danno non patrimoniale connotato dalla "non tipicità", all'art. 2059 c.c. ( "danni non patrimonia1i"), che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, nella mancata allegazione di circostanze diversamente afflittive, si liquida nella misura media (pari al range del 40%), in euro 153.64,68 del danno biologico come sopra accertato (temporaneo e permanente), così personalizzato alla luce della recente pronuncia delle Sez. Unite 26972/08.

Pertanto, il danno riportato dal C., va liquidato, complessivamente, in euro 537.759,89 (pari ad euro 364.693,81 + euro 12.912,50 + euro 6.07,90 + euro 153.645,68) che, in ragione dell'accertato grado di responsabilità, va posto a carico di T., Milano Ass. e B. M., in solido, che dovranno risarcirlo al C., nella minor misura di euro 80.663,98 (pari al 15% di euro 537.759,89).

Danno da perdita della capacità lavorativa.
5) I postumi permanenti accertati, incidono sulla capacità lavorativa specifica del C., manovale, nella misura del 100%.
La accertata riduzione della capacità lavorativa, atteso il presumibile basso livello di scolarizzazione del ricorrente,comporta che gli siano precluse attività di natura pratico - manuale, comportanti nella maggior parte dei casi uno sforzo fisico che egli non può sostenere ed una abilità fisica che non ha più.
Pertanto, atteso che il C. non svolgeva all'epoca del sinistro alcuna documentata attività lavorativa stabile e oggi la attività di muratore è preclusa dai postumi esistati al sinistro deve ritenersi legittimo, in accordo con la giurisprudenza prevalente, utilizzare come base di calcolo il triplo
della pensione sociale ( rectius assegno sociale), aggiornato al 2012, (€ 16.731,00) che dove essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, che tiene conto dell'eta del danneggiato al momento del fatto, individuato dalla tabella allegata al regio decreto 9 ottobre 1922 n.1403 (16,318), calcolandosi, poi, su tale risultato, la percentuale del 100%, pari alla riduzione della capacità lavorativa accertata dal Ctu.
Poichè il predetto coefficiente determina una rendita calcolata sulla vita futura, mentre la vita lavorativa è normalmente minore, è stata individuata una riduzione, per tenere conto di tale scarto pari al 20%, che dovrà applicarsi integralmente, sull'importo come sopra calcolato.

Ciò detto, il danno patrimoniale subito, consistente nella ridotta capacità lavorativa, deve, quindi, liquidarsi l'importo complessivo di € 218.413,16 (pari ad euro 273.016,45 – 54.603,29), calcolato all'attualità che, in ragione dell'accertato concorso, va risarcito al C. nella minor misura di euro
32.716,97 (pari al 15% di euro 218.413,16).
II danno che il C. ha diritto di vedersi risarcito, ammonta, complessivamente ad euro 113.380,95 (pari a euro 80.663,98 + euro 32.716,97)
Risulta tuttavia dagli atti che il C. ha percepito dalla convenuta assicurazione, la somma di euro 25.000,00, in data 25 ottobre 2006, trattenuta in conto del maggior danno.
A tal proposito è opportuno premettere che l'art. 1194 c.c. (che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e, quindi, al capitale), è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniari sicchè esso non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito (cfr. C. Cass. Sez. III sent. 9356 del 21 aprile 2006).
Ne consegue che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cass. 1982/90; Cass. 11014/91; Cass. 6228/'94; Cass. 2117/'96), la somma già versata va rivalutata in base all'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai relativo all'anno del pagamento parziale (2006), e sottratta dal credito come sopra liquidato.
La somma ricevuta, pertanto, va indicata all'attualità, in euro 28.060,00 e detratta all'importo riconosciuto che, pertanto, va corrisposto nella minor misura residuata all'acconto, di euro 85.320,95 (pari ad euro 113.380,95 – 28.060,00.

6) Infine, il C. ha diritto al risarcimento del danno da ritardato pagamento.
A tale fine si osserva che il creditore di una obbligazione di valore spetta, in armonia con le Sezioni Unite 1712/1995, il risarcimento del danno da ritardato adempimento, liquidato in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (cfr. Sezioni Unite della Cassazione sent. 16 luglio 2008 n.19499).

Il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (espressione monetaria la momento del fatto maggiorata della dovuta rivalutazione), sia I'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con il riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova, di cui è onerato l'attore, del maggior danno) o, se di misura maggiore, al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Allorquando il giudice procede alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valore, deve riconoscere, dunque, non soltanto la rivalutazione monetaria della somma calcolata come corrispondente al valore sottratto o non prestato al patrimonio del danneggiato all'epoca del fatto (secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati - FOI) ma anche agli interessi (o, se di maggior misura il tasso di rendimento dei titoli di Stato di cui sopra) che, tuttavia, costituiscono componenti del danno stesso, partecipanti della stessa natura di modalità della tecnica di liquidazione, esulando, quindi, dalla categoria di interessi moratori (Cfr. C.Cass. sez. L sent. 4148 del 24 febbraio 2006) e vanno computati sul credito originario, via via rivalutato (d'ufficio anche in assenza di una espressa domanda), anno per anno,(giacchè non possono essere computati sulla somma rivalutata alla data della liquidazione).
Nel concreto,il danno da lucro cessante va calcolato, applicando l'interesse annuo nella misura legale o, se di misura maggiore, il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, sulle somme tutte liquidate all'attualità (euro 113.380,95), previa devalutazione all'epoca del sinistro (3 luglio 2005) secondo i consueti indici Istat e rivalutazione annuale (secondo i medesimi indici), a far data dall'illecito (3 luglio 2005) – dovendosi, a tale data, individuare il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento danni - e sino al pagamento dell'acconto (30 ottobre 2006) quindi va calcolato, nella stessa misura, sulla somma residuata al pagamento dell'acconto di euro 25.000,00, a far data dal giorno successivo al pagamento di detto acconto e sino alla presente decisione.
Sull'importo finale liquidato, comprensivo di sorte rivalutata e di danno da ritardato pagamento, detratto l'acconto ricevuti secondo i criteri di cui innanzi, decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto, dell'accertato concorso, della misura di ragione accertata, dell'attività di difesa svolta e applicati i retativi scaglioni delle tariffe professionali in uso, in favore dell'avv. M. A.G. e dell'avv. S. S. che si sono dichiarati antistatari, come da dispositivo.
Anche le spese di CTU seguono la soccombenza, si liquidano come in atti e vanno a carico di convenuti, in solido.
Si compensano le spese di lite relative alle chiamate, in ragione del fatto che la chiamata in causa effettuata da T., è stata necessitata dalla domanda del C. e trova giustificazione nel rapporto contrattuale esistente tra T. e chiamata e, per altro verso, la partecipazione al presente giudizio di accertamento di responsabilità nel sinistro, della TFC corrisponde ad un autonomo interesse delle società a prendere parte al giudizio di accertamento di responsabilità nel sinistro e all'accertamento dei rapporti con T. e tra le società costituite in ATI.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta che la responsabilità del sinistro del 3 luglio 2005 è al 85% di C.M. e al 15% di B.M.;
- condanna T. S.p.a., B.M. e Milano Ass.ni S.p.a. a rifondere al C., per le ragioni di causa, la somma di euro 85.320,95 oltre danno da ritardato pagamento e interessi nella misura di cui alla parte motiva.
- Pone a carico dei T. S.p.a, B. M. e Milano Ass.ni S.p.a., in solido, le spese di CTU che liquida come da separato decreto in data 11 febbraio 2010.
- Condanna T. S.p.a, B. M. e Milano Ass.ni S.p.a., in solido, a rifondere a C. in persona dell'avv. G.
M. A. e dell'avv. S. S., le spese di lite che liquida in euro 820,00 per spese, euro 4.400,00 per onorari, € 2.237,00 per diritti, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,50%, Iva e Cpa come per legge.
- Compensa tra le patti le spese di lite relative alle chiamate in cause operate.
- Dichiara F. L. s.r.I. e T. F. C., in solido, tenute a manlevare, T. Di quanto chiamata a corrispondere al C. in esecuzione della presente sentenza.
Roma lì 23 aprile 2012
Il Giudice
Maria Speranza Ferrara


 

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