Civile Ord. Sez. 6 Num. 14969 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 15/06/2017

ORDINANZA
sul ricorso 5117-2016 proposto da:
B. E. M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ANDREA STEFANO MELLERIO;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3306/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

B. M. E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3306/12/2015, depositata in data 15/07/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES ed IRAP dovute in relazione all'anno d'imposta 2007 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, i giudici d'appello, nel respingere, previa riunione dei separati ricorsi, sia il gravame dell'Agenzia delle Entrate sia quello proposto (in ordine esclusivamente alla statuizione sulle spese processuali) dalla contribuente, hanno sostenuto che "data la complessità della causa" dovevano essere compensate "le doppie spese del grado".
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Motivazione

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.15 comma 1 d.lgs. 546/1992, 92 comma 2° c.p.c. e 24 Cost., in punto di compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio, in assenza di soccombenza reciproca delle parti o di gravi ed eccezionali ragioni.

2. La censura è fondata.
In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione dell'art. 15, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., norma quest'ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.
Detta norma, com'è noto, prevede che, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
Sul punto si è consolidato l'orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n, 6279) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass. 16037/2014;Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente
determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche"
(Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).
Ora, la C.T.R. ha ravvisato l'esistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, con una formula del tutto generica ("la complessità della causa") e non è pertanto conforme ai sopra esposti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 10/05/2017.
Depositata ion data 15.06.2017


 

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