REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Concetta Scirè ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1597/08 promossa da
P****** G***** difesa dall'avv. Orazio Esposito - ricorrente -
CONTRO Ministero dell'interno -Dipartimento della pubblica sicurezza - sezione di polizia stradale di Catania - resistente contumace -

OGGETTO: opposizione ex art. 22 legge 689/81

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 febbraio 2008 la sig.ra P***** G**** come in epigrafe generalizzata, domiciliata,rappresentata e difesa, proponeva opposizione ai sensi della Legge n.689/81 avverso il verbale di accertamento di violazione alle norme delCodice della Strada n. 126***** elevato in data 10 dicembre 2007 dalla Polizia Stradale di Catania per non avere nel termine di legge ottemperato all'invito di cui al verbale n.ATX***** (elevato in data 24 giugno 2007 per violazione dell'art. 142 comma) di fornire le informazioni nello stesso richieste.
Eccepiva di aver ricevuto la notifica del detto ultimo verbale in data 31 maggio 2007 e di avere in data 5 luglio 2007 provveduto al pagamento della sanzione amministrativa come da allegato bollettino di versamento ritenendo con ciò di aver chiaramente indicato in se stessa la persona che al momento della commessa infrazione era alla guida del veicolo sanzionato.
Per quanto esposto chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento dichiararsene la nullità l'annullabilità e/o l'illegittimità con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Con decreto del 15 Marzo 2008 previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, veniva fissata comparizione delle parti per l'udienza del 13 febbraio 2008 ore 10:30, ordinandosi all'AUtorità che aveva emesso l'impugnato provvedimento di depositare in Cancelleria almeno 10 giorni prima di tale data copia del rapporto, gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notifica della violazione, ulteriormente documentando eventuali atti interruttivi della prescrizione.

In data 12 febbraio 2007 la Prefettura di Catania, senza conferire mandato alcuno alla difesa faceva pervenire nota con allegata documentazione, nella quale rilevava come la ricorrente non avesse ottemperato all'invito di cui al verbale ATX***** di comunicare nei termini di legge il nominativo di chi fosse alla guida del veicolo sanzionato al momento della commessa infrazione e pertanto chiedeva confermarsi la legittimità dell'impugnato verbale.
All'udienza del 13 febbraio 2009 la ricorrente chiedeva rinvio per l'esame delle avverse note.
Il Giudice di Pace rinvia all'udienza del 3 Aprile 2009 quando parte ricorrente insisteva in atti e chiedeva chela causa venisse posta in decisione.
Il Giudice di Pace poneva la causa in decisione e si ritirava in camera di Consiglio.
Rientrato in aula decideva la causa come da dispositivo del quale veniva data lettura nella pubblica udienza.

Motivazione

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Il ricorrente in data 31 maggio 2007 aveva ricevuto la notifica del verbale di accertamento n.ATX***** ruolo generale n.22***** elevato in data 24 maggio 2007 dalla Polizia Stradale di Catania; dimostrava, documentando, di aver versato la somma comminata a titolo di sanzione amministrativa in data 7 luglio 2007, senza fare alcuna riserva.
Da quanto esposto deriva che la ricorrente, avendo senza riserva alcuna oblato la sanzione pecuniaria comminata, implicitamente aveva ammesso di essere l'autrice dell'infrazione e pertanto di avere ottemperato all'obbligo di comunicare che fosse alla guida del mezzo sanzionato al momento della commessa infrazione.
In relazione a quanto esposto condanna il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore al pagamento delle spese del presente giudizio così come liquidata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale n.1260****** registro generale n.236***** elevato in data 10 dicembre 2007 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sezione Polizia Stradale di Catania.
Condanna il Ministero dell'Interno in persona delMinistro pro-tempore al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate nella somma di e 100,00 CPA ed IVA da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Così deciso in Catania 3 Aprile 2009
Depositato in Cancelleria Catania 22 Aprile 2009


 

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