REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Catania, Avv.to Nicola Zirone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3983/2018 del ruolo generale aff. civ., avente l'oggetto: opposizione ex art. 22 L. 689/81 (2.1), discussa e riservata per decisione all'udienza del | 10.07.2018, previa lettura del dispositivo in udienza;
Promossa da: L. L. M. C. e T. G., elettivamente domiciliati in Catania, Via Carmelo Patané Romeo n. 28, presso lo studio dell'Avv.to Gennaro Esposito, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
Contro: Prefettura di Catania, Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente Reggente l'Area Funzionale III^, Vice Prefetto Aggiunto, Dott.ssa Ester Libertini giusta delega in atti, elettivamente domiciliata presso la propria sede sita in Catania, Via Prefettura n. 14;
RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10.04.2018 nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, i Sigg. L.L.M.C. e T. G., nelle loro rispettive qualità di proprietaria e conducente del veicolo tg. _____, proponevano opposizione avverso l'ordinanza prot. n. M_IT PR_CTSPC 00103983 19/12/2017 Area III^ del 19.12.2017, emessa dal Prefetto di Catania e notificata il 12.03.2018, nella parte in cui disponeva la confisca del veicolo tg.______ a seguito del verbale n. 700012447355 del 20.08.2015, elevato dalla Polstrada di Enna, distaccamento di Catenanuova, per violazione dell'art. 193 comma IV C.d.S.
II ricorrente, a sostegno della propria domanda, adduceva le seguenti motivazioni:
1) Illegittimità dell'ordinanza di confisca, essendo la stessa stata tardivamente emessa.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza de qua e, per I'effetto, disporre il dissequestro della predetta autovettura e la restituzione all'avente diritto del libretto di circolazione. Con Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.

II Giudice di Pace fissava, con decreto, la data dell'udienza riservata per la discussione e la comparizione parti, indicando il termine entro il quale, a cura della Cancelleria, il ricorso in uno al decreto andava notificato alle parti interessate.
In data 25.06.2018 si costituiva in cancelleria la Prefettura di Catania, la quale contestava in toto il ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto. Con Vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 10.07.2018, il Giudice di Pace, dopo aver sentito le parti e letto gli scritti difensivi, si ritirava in camera di consiglio; successivamente, dava lettura nella sala delle pubbliche udienze del dispositivo come per legge.

Motivazione

II ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.

Dall'esame degli atti di causa è emerso che in data 20.08.2015 gli Agenti della Polstrada di Enna, Distaccamento di Catenanuova, hanno elevato il verbale n. 700012447355, per violazione dell'art. 193 c. 1 e 2 C.d.S., a carico di T. G., poiché, alla guida del veicolo __________, circolava sulla pubblica via privo di copertura assicurativa.
Non essendo detto verbale stato opposto e/o oblato, la Prefettura di Catania ha emesso l'ordinanza di confisca oggi opposta.

Or, in questa sede appare necessario ribadire che il giudice di legittimità in casi similari ha statuito che, "qualora venga disposta la confisca di autoveicolo, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo che sia divenuta definitiva l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa per circolazione senza la prescritta copertura assicurativa, e sempre che non risulti pagata, nel termine assegnato, detta sanzione pecuniaria unitamente al premio di assicurazione, l'opposizione contro la confisca medesima, a norma dell'art. 22 della citata legge, può essere proposta solo per denunciare vizi ad essa inerenti, restando preclusa la facoltà di mettere in discussione la legittimità di quella ordinanza-ingiunzione, ormai incontestabile" (Cass., sez. I,-28.04.1992, n. 5051).

Ciò premesso, il Prefetto doveva provvedere all'emissione dell'ordinanza de qua dopo il 60° giorno successivo a quello concesso al ricorrente per l'oblazione ed entro i successivi gg. 90 nel rispetto dell'art. 2 L. 241/90.
Difatti, è chiaro che qualora il legislatore non preveda alcun termine, la conclusione del procedimento non può essere lasciato alla libera scelta dell'Amministrazione, la quale, nell'emanare il provvedimento successivo scaturente da quello prodromico, non può agire nell'ambito dei suoi specifici poteri discrezionali, ma deve agire nel campo di un'attività punitiva amministrativa, il cui esercizio è configurato dalla legge in termini di doverosità e di celerità.
Detti criteri sono stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ecc.), la quale è stata emanata in attuazione dell'art. 97 della Costituzione, affinché l'attività amministrativa si uniformi ai criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, mentre l'art. 29 sancisce che le disposizioni, in essa contenute, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Obbiettivo della legge è la fissazione di criteri e regole procedimentali in modo da garantire un rapporto nuovo tra Amministrazione e cittadini, fra l'altro, sulla semplificazione del procedimento, sulla accelerazione dei processi decisionali, sulla certezza del tempo nell'attività dell'Amministrazione. II modello che ne deriva è quello di una Amministrazione non più retta dai principi di supremazia, ma di una Amministrazione paritaria regolata dai canoni del buon andamento, nei cui confronti il cittadino è elemento di stimolo e di sollecitazione contro lentezze, inerzie, silenzi.
A tal proposito, l'art. 2, comma 2, della citata L. n. 241/90 dispone che le Pubbliche Amministrazioni determinano, per ciascun provvedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi; il 3° comma dispone che, qualora le pubbliche amministrazioni non vi provvedano, il termine è di novanta giorni.

E' chiaro, quindi, che la certezza del termine finale del procedimento, che prima rappresentava l'eccezione, diventa la regola ed assume valore ordinamentale. Per esigenze di razionalità la determinazione del termine deve essere rapportata alla variabile complessità del procedimento amministrativo ed è questa la ragione per cui l'art. 2 rimette alle singole amministrazioni la determinazione, per ciascun tipo di procedimento, del termine conclusivo, nell'esercizio di un potere di autorganizzazione. Detta ampia discrezionalità nell'individuazione della durata dei propri procedimenti non consente, comunque, alle amministrazioni pubbliche di sconfinare nell'arbitrio o nella elusione delle finalità sottostanti l'art. 2 della L. n. 241/90.
Infatti, la fissazione di un termine generalizzato "suppletivo" di novanta giorni (art.2, 3° comma) costituisce un parametro di riferimento per un giudizio di ragionevolezza del termine che deve stabilire ciascuna amministrazione e, soprattutto, rappresenta un impulso alle medesime per deliberare sulla materia.

Vi è di più. Secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo decidente, si ritiene che "in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 CdS, come modificato dall‘art. 18 legge 24 novembre 2000 n. 340, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l‘ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto" (Cass. civ., sez. I, 16.05.2005, n. 10214).

Ciò posto, l'ordinanza prot. n. M_IT PR_CTSPC 00103983 19/12/2017 Area III^ del 19.12.2017, emessa dal Prefetto di
Catania e notificata il 12.03.2018, va annullata.
Conseguentemente va disposto il dissequestro del veicolo e la restituzione della carta di circolazione.
Le spese vanno compensate attesa la novità delle questioni trattate ed avuto riguardo delle difese svolte.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, cosi statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza prot. n. M_IT PR_CTSPC 00103983 19/12/2017 Area III^ del 19.12.2017, emessa dal prefetto di Catania e notificata il 12.03.2018;
- dispone il dissequestro dell'autovettura e la restituzione all'avente diritto della carta di circolazione;
- compensa tra le parti le spese di lite per i motivi in narrativa.
Così deciso in Catania il 16 luglio 2018.
Il Giudice di Pace
Avv. Nicola Zirone
Depositato in cancelleria il 26 luglio 2018


 

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