Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona dell’avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio che segue l’udienza del 2.12.2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel ricorso ex art. 702 bis cpc, RG n. 702/2020
tra (Omissis) srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avv. PAGANO FABIO e DI LUCENTE FLORINDO,
contro
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore,

Motivazione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (OMISSIS)esponeva di essere stata intestataria del conto corrente n. 0740/111480 aperto presso la filiale di Castel di Sangro di Intesa Sanpaolo s.p.a., già Banca dell’Adriatico S.p.A. e Sanpaolo Banca dell’Adriatico S.p.A. e del conto corrente n.1000/943 e del conto 1000/140 aperto presso la filiale di Venafro di Intesa Sanpaolo s.p.a., già Banco di Napoli s.p.a. e poi Banca dell’Adriatico s.p.a., tutti rapporti che avrebbero goduto di linee di credito.

Assumendo di non aver mai ricevuto gli estratti conto integrali e documentazione attestante l’andamento dei rapporti bancari, (OMISSIS) con lettera racc. del 22.7.2016-1.8.2016 dei suoi difensori avv. Pagano e di Lucente, lamentava che da parte della banca sarebbero stati richiesti “a) tassi di interessi debitori usurari; b) tassi di interesse effettivi debitori ultra legali, mai legalmente pattuiti; c) commissioni di massimo scoperto, mai legalmente pattuite e comunque nulle; d) commissioni e spese su operazioni con l’estero mai legalmente pattuite; e) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti; f) capitalizzazione trimestrale degli interessi; g) capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese; h) interessi creditori inferiori a quelli dovuti; i) applicazione erronea ed arbitraria delle valute; j) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo” e richiedeva copia della documentazione contabile e contrattuale relativa a detti rapporti di conto corrente.

Dopo la procedura di mediazione conclusa con esito negativo, la (OMISSIS), con ricorso ex art. 702 bis c.pc. ha chiesto: “A) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il diritto della società ricorrente ad ottenere dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (Cod. fisc e P.Iva 00799960158), in p.l.r.p.t., con sede legale in Torino, alla PIAZZA SAN CARLO, 156, per i rilievi formulati, copia della seguente documentazione contabile: - per i rapporti di c/c n. 0740/111480, c/c n.1000/943, c/c n.1000/140, copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall’inizio del rapporto sino al 12.11.2019 o alla data di estinzione (se precedente al 12.11.2019), TRANNE gli estratti conto depositati con il presente atto in allegato n.8 e 10, B) in via gradata, nella non creduta ipotesi che il Tribunale adito ritenesse limitato al solo decennio antecedente la richiesta il diritto alla documentazione, chiede che venga accertato e dichiarato il diritto della Società ricorrente alla consegna della seguente documentazione: - per i rapporti di c/c n. 0740/111480, c/c n.1000/943, c/c n.1000/140, copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dal 01.08.2006 sino al 12.11.2019 o alla data di estinzione (se precedente al 12.11.2019), TRANNE gli estratti conto depositati con il presente atto in allegato n.8 e 10, C) Accertare e dichiarare l’inadempimento della Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione all’obbligo di consegna della copia della documentazione richiesta al punto A) o, in via gradata, al punto B) delle conclusioni; D) Per l’effetto ordinare alla Intesa Sanpaolo S.p.A., la consegna nelle mani del legale rapp.te p.t. della ricorrente della documentazione di cui al punto A) o in via gradata di quella di cui al punto B); E) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.

Con decreto dell’8 settembre 2020 il giudice designato fissava per il 2 dicembre 2020 la comparizione delle parti con termine per la costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima.

Costituitasi ritualmente in giudizio la Intesa san Paolo spa ha contestato la domanda deducendo in primo luogo il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. perché la domanda si riferisce a rapporti riferibili ad un periodo nel quale l’attrice era in concordato preventivo e l’eventuale accoglimento sarebbe stato interesse dei creditori del concordato, il difetto di legittimazione processuale ex artt. 27, 2272, 2274, c.c. e 100, c.p.c. per esser l’azienda cessata, l’infondatezza della domanda per la decorrenza del termine decennale ex art. 2220 c.c. in relazione all’art. 119 co. 4 tub, essendo i contratti estinti da oltre un decennio e mancando alcun obbligo di conservazione da parte della Banca ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

All’udienza del 2 dicembre 2020, dopo la discussione in cui le parti hanno ampiamente reciprocamente contestato le difese, all’esito della camera di consiglio, il Tribunale adito così decide: la Banca convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione dell’attrice perché i rapporti oggetto di domanda sarebbero risalenti a un periodo in cui l’attrice era in concordato preventivo.

Corre l’obbligo di osservare che, come ampiamente dedotto dalla Suprema Corte nella sentenza 10738 dell’11 agosto 2000, con il concordato preventivo si realizza una sorta di cessione dei beni ai creditori in cui agli organi della procedura non si trasferisce la proprietà dei beni ma solo la legittimazione a disporne (Cass. 21 febbraio 1995 n. 1909; 21 gennaio 1993 n. 709; 27 giugno 1981 n. 4177). Pertanto il diritto di azione rimane al proprietario dei beni stessi che, specie in caso di inerzia da parte dei creditori, mantiene il diritto di esercitare le azioni o di resistervi, nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, sia per evitarne il depauperamento che per aumentarne il valore. “Ed invero, non essendo stato trasferito in proprietà, per la più volte ricordata assenza di effetto traslativo nella cessione, ma solo in gestione, il credito in parola, l'unica conseguenza accettabile sul piano logico e giuridico è che questo diritto, cessata la procedura e venuto meno, con essa, l'altrui potere di gestione, finalizzato alla liquidazione, sia stato restituito alla piena e libera disponibilità del debitore cedente, che così è tornato ad assommare in sé la titolarità giuridica e i poteri di gestione, con piena libertà di azionarlo e senza più nemmeno l'astratta possibilità di un contrasto d'interessi con i creditori cessionari” (Cass. 10738/200, in motivazione).

Ne discende che, chiusa la procedura, la (OMISSIS) è legittimata attivamente a proporre le azioni dirette a ripristinare l’integrità del patrimonio, quindi, nella fattispecie, anche quella diretta all’esercizio del diritto soggettivo concesso dal 119 TUB (ex multis, Cass. 3875/2019). Del resto, diversamente ragionando, il diritto non sarebbe più tutelabile né in sede di concordato preventivo né dal titolare del diritto stesso. Ne discende la legittimazione attiva della società ricorrente.

Neppure merita accoglimento la contestazione circa la cessazione dell’impresa. La circostanza dedotta è stata puntualmente contestata dall’attrice, che ha anche contestato la documentazione prodotta dalla convenuta. A fronte delle contestazioni, la convenuta stessa nulla più ha osservato tanto da far ritenere la circostanza ammessa ai sensi dell’art. 115 c.p.c

Nel merito della domanda la società attrice chiede alla banca copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall’inizio del rapporto o in via gradata nel limite dei dieci anni.

In primo luogo occorre dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione prodotta dalla Banca costituendosi. Si pone poi il problema del limite decennale contenuto nell’art. 119 TUB. L’art. 119 TUB consta dei quattro commi di seguito trascritti: 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Dalla lettura del citato articolo emerge il diritto del cliente di ricevere comunicazioni chiare ed estratti conto periodici (commi 1 e 2) che in assenza di contestazione si hanno per approvati (comma 3). Il quarto comma consente poi al cliente di ottenere dalla banca a proprie spese la copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

La diversità strutturale delle due norme contenute nei commi 1 e 2 da un lato e 4 da un altro inducono a ritenere che il diritto ad ottenere le copia delle singole operazioni è limitato agli ultimi dieci anni, da un altro lato che non vi è alcuna limitazione, invece, nel diritto del cliente della Banca di ottenere la copia degli estratti conto relativi all’intero rapporto.

Del resto recentemente la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato e qualificato come un vero e proprio diritto quello di ottenere la copia delle movimentazioni: il "correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale" (Cass., n. 21472/2017 ma anche 3875/2019).

La domanda deve essere dunque accolta e, previo accertamento del diritto ad ottenere le copie degli estratti conto, la Banca deve essere condannata alla consegna della copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall’inizio del rapporto sino al 12.11.2019 o alla data di estinzione (se precedente al 12.11.2019), con l’esclusione gli estratti conto depositati allegati al ricorso e quelli prodotti dalla Banca in sede di costituzione in giudizio relativi ai rapporti di c/c n. 0740/111480, c/c n.1000/943, c/c n.1000/140.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 con l’applicazione dei valori medi per lo studio della controversia e l’atto introduttivo e minimi per la fase decisionale. Nulla viene liquidato in assenza della fase istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Isernia in persona dell’avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nel ricorso promosso da (OMISSIS) contro INTESA SANPAOLO SPA , iscritto al RG 702/2020 accertato il diritto della ricorrente ad ottenere dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall’inizio del rapporto sino al 12.11.2019 o alla data di
estinzione (se precedente al 12.11.2019) dei i rapporti di c/c n. 0740/111480, c/c n.1000/943, c/c n.1000/140, TRANNE gli estratti conto depositati nel presente giudizio: condanna INTESA SANPAOLO SPA a consegnare copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall’inizio del rapporto sino al 12.11.2019 o alla data di estinzione (se precedente al 12.11.2019) dei i rapporti di c/c n. 0740/111480, c/c n.1000/943, c/c n.1000/140, TRANNE gli estratti conto depositati nel presente giudizio condanna INTESA SANPAOLO alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 286,00 per spese, € 4.151,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, somme da distrarsi in favore degli avv. Fabio Pagano e Florindo Di Lucente che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.pc. Isernia, 02/12/2020 Il giudice onorario avv. Francesco Morigine


Scarica copia del provvedimento: Tribunale di Isernia, Ordinanza del 2.12.2020

 

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