REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all’udienza del 18.3.2016, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2387/2012 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso cartella esattoriale e intimazione di pagamento,
PROMOSSA DA
C. A. R., con l’Avv. Orazio Stefano Esposito;
- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, con l’Avv. Livia Gaezza;
- Resistente -
E CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- opposta contumace -
****
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell’Ufficio di Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 20.3.2012, parte attrice ha promosso opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 293 2012 90204623 00, notificata in data 10.2.2012 (come incontestato tra le parti costituite e, peraltro, risultante dalla documentazione in atti), e avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2000 0133328 60 avente ad oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, in relazione all’anno 1991.
Deduce l’omessa notifica della cartella di pagamento opposta; l’intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dalla data di eventuale notifica della cartella opposta.
Si sono costituiti l’INPS e la SCCI S.p.A., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’opposizione avverso l’intimazione di pagamento e la tardività dell’opposizione avverso la cartella di pagamento in esame e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Non si è costituita, nonostante ritualmente evocata in giudizio, la Serit Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.), e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all’esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, dandosi lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Tempestività.
Innanzitutto, occorre verificare la tempestività dell’opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).

Come detto, parte ricorrente ha allegato l’omessa notifica della cartella di pagamento opposta, mentre l’Inps ha allegato l’avvenuta notifica della stessa in data 17.10.2000 ed eccepito la tardività dell’opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999, senza tuttavia provare l’effettivo perfezionamento di tale notifica e non potendo a tal fine assumere rilievo il mero estratto informatico prodotto in atti.
D’altra parte, stante la contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A., non è stata prodotta in atti alcuna documentazione attestante l’avvenuta notifica della cartella di pagamento opposta.
Di conseguenza, l’opposizione non può ritenersi tardiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente, quanto all’esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

3. Merito.
Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all’intervenuta estinzione del credito per prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
In particolare, va ritenuta fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali IVS e somme aggiuntive iscritti a ruolo in questione.
Al riguardo, l’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

Nel caso in esame, non vi è prova di atti interruttivi già compiuti dall’Istituto previdenziale, né di procedure di recupero iniziate nel rispetto della normativa previgente.
Anche per tali contributi IVS (anno 1991), pertanto, trova applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale previsto dalla l. 335/1995.
Né, d’altra parte, può dirsi operante la sospensione dei termini prevista per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990, eccepita dall’Inps nella propria memoria difensiva.
A tal riguardo, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo Ufficio, deve evidenziarsi che la sospensione dei termini di cui all’Ordinanza ministeriale - 21/12/1990 , n. 2057 - Gazzetta Uff. 24/12/1990 , n.299 (i cui termini risultano successivamente prorogati secondo quanto previsto all'articolo 1 dell'O.M. 27 giugno 1991, n. 2145, all'articolo 1 dell'O.M. 27 dicembre 1991, n. 2198, all'articolo 138, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine articolo 1, comma 363 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) non ha determinato un’assoluta inesigibilità dei crediti cui essa si riferisce.
L’art. 5 dell’Ordinanza in questione, infatti, stabilisce che i soggetti che, ai sensi dell’art. 3, possono fruire dei benefici contemplati dall’ordinanza medesima “devono produrre al soggetto creditore - per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente” ovvero “devono produrre - a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nell'area di cui al primo comma dell'art. 3 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima”.

La norma infine conclude stabilendo che “In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi”.
Dall’analisi delle suddette disposizioni, sembra potersi desumere che i benefici connessi con il sisma del 1990 non risultano applicabili automaticamente, ma solo dietro presentazione di una specifica domanda, peraltro opportunamente corredata, da parte dei potenziali aventi diritto.
In assenza di qualsivoglia richiesta, pertanto, i medesimi non possono dirsi operanti.
Nella fattispecie in esame, l’Ente previdenziale non ha provato l’avvenuta presentazione della domanda di sospensione e rateazione “Sisma 1990”, non avendo prodotto la relativa documentazione.
A tal riguardo, deve osservarsi che nemmeno il disposto di cui all’art. 1 co. 363 266/2005 ha intaccato il meccanismo “a domanda” della fruizione dei benefici in questione prevedendo che “Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006”.
In definitiva, non è provato che parte opponente abbia mai presentato domanda per la fruizione dei benefici “Sisma 1990”, sicché nessuna sospensione appare applicabile al caso de quo.

Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).

Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano atti interruttivi precedenti alla notifica dell’intimazione di pagamento (10.2.2012) e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati non dovuti perché prescritti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullata la cartella impugnata.
Parimenti, considerato che il concessionario per la riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, l’intimazione di pagamento impugnata è illegittima e va pertanto annullata.

4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento impugnata, che per l’effetto annulla, unitamente alla successiva intimazione di pagamento;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 250,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore.
Catania, 18 marzo 2016
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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