LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sez. -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SIMETO AMBIENTE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. prof. MUSCARA' Salvo con studio in Catania, Via Cervignano 32, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Goto 39, presso l'avv.Caria Croce, rappresentato e difeso dall'avv. LA PIANA Antonino, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio tra le parti pendente innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia introdotto con atto di citazione notificato il 21 aprile 2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio 2012 da Consigliere Dott. Raffaele Botta;
udito l'avv. Salvo Muscarà per la parte ricorrente; preso atto che il P.M. non ha proposto osservazioni alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.

Motivazione

1. - E' proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione all'impugnazione da parte del contribuente innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia della cartella di pagamento emessa dalla Serit Sicilia S.p.A., per conto della Simeto Ambiente S.p.A. a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale.

2. La società ricorrente, che nel costituirsi in giudizio innanzi al giudice di pace, ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente, chiede che venga dichiarato in via preliminare se la giurisdizione spetti al giudice tributario o al giudice ordinario, stante l'incertezza derivante dalla successione nel tempo di una pluralità di discipline costituite: a) dal D.Lgs. n. 507 del 1993, da art. 58 a art. 80, disciplinanti la TARSU, di incontestata natura tributaria; b) dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49,, istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale, la cui natura tributaria è stata dichiarata dalla Corte costituzionale con ordinanza 24 febbraio 2010, n. 64; c) dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, istitutivo della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la cui natura tributaria è stata esclusa dal legislatore in via di interpretazione autentica dettata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010), il quale ha anche stabilito che "le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".
3. La controversia cui si riferisce il ricorso in esame concerne cartelle relative alla TIA disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la quale, nonostante l'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 1, resta, tuttavia, in vigore, secondo quanto disposto dal medesimo art. 238, ora citato, a comma 11, fino alla emanazione del regolamento (previsto al comma 6 della stessa norma), che dovrà disciplinare i alteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata a tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, regolamento finora non ancora emanato.
4. - Sicchè va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla base del principio già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui: "In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU), disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo" (Cass. S.U., ord. 21 giugno 2010, n. 14903).
4. Va dichiarata, quindi, la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012


 

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