Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna tempestivamente la nota in oggetto in cui gli era stato intimato di pagare, a titolo di Cosap, la somma di euro 10.883,07 per l'occupazione del terreno comunale. Il ricorrente ha invocato l'illegittimità dell'atto di liquidazione del Comune, negata dal medesimo tempestivamente costituitosi.

Motivazione

Con sentenza n. 64 del 14/3/2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 30/9/2005 n.203, nella parte in cui stabiliva che appartengono alla giurisdizione tributaria, le controversie relative alla COSAP.

Al riguardo, va premesso che, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. Ciò posto si perviene alla conclusione che l'attribuzione alla giurisdizone tributaria, ad opera della norma censurata e delle controversie relative a tale canone "snatura" la materia originariamente attribuita alla cognizione del "giudice tributario" e, conseguentemente, viola l'evocato articolo 102, secondo comma della Costituzione.

Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell'articolo 102, 2° comma della Costituzione, occorre accertare se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o no effettiva natura tributaria. A tal fine non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie le entrate erariali, criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e, nel collegamento di questa, alla spesa pubblica facendo riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (sentenze n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario.

Con riguardo alla natura non tributaria del COSAP, si deve prendere atto che tale disposizione è stata censurata da numerose pronunce della Corte di Cassazione (Cassaz. Sez. Unite Civili nn. 25551, 13902, 1611 del 2007, n. 14864 del 2006, n. 1239 del 2006, n. 5462 del 2004 e n. 12167 del 2003).

Dalla evidenziata esclusione discende, l'illegittimità costituzionale della norma denunciata poiché questa attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale vietato dal secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per intervenuto difetto di giurisdizione. Spese compensate.


 

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