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TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dott.sa Floriana Gallucci, visto l'art. 281-sexies c.p.c., viste le conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza e
sentita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia, allegandola al verbale di udienza, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3981/2007 R.G. Previdenza
TRA
(Omissis) OPPONENTE
CONTRO
I.N.P.S (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), E CONTRO
SERIT SICILIA S.p.A., (già MONTEPASCHI-SE.RI.T. S.p.A.), Agente della Riscossione per la provincia di Catania, OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dalla MONTEPASCHI SERIT S.p.A. per conto dell'INPS dell'importo complessivo di € 250.585,02 a titolo di mancato pagamento contributi IVS operai a tempo determinato, relativi ad annuali~à dal 2000 al 2005. L'opponente ha contestato la sussistenza del credito e ne ha eccepito la prescrizione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva tardivamente l'Inps, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La SERIT costituitasi tardivamente, contestava la fondatezza
dell'eccezione di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.
Motivazione
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va preliminarmente osservato che, i crediti contributivi posti in riscossione, trovano fondamento, come rilevabile dalla cartella esattoriale e come documentalmente dimostrato dall'Inps - documentazione acquisita dal giudice ai sensi dell1art. 421, 2" comma, c.p.c. - nelle denunce trimestrali DMAG per la dichiarazione della manodopera occupata in agricoltura, redatti e trasmessi dallo stesso contribuente.
Orbene, deve preliminarmente rilevarsi che, come ormai più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, la presentazione delle denunce contributive - sui modelli DMlO, ma considerazioni analoghe valgono anche per i modelli DMAG fondati pur sempre su dichiarazioni dello stesso contribuente - configura una vera e propria ricognizione del debito da parte del datore di lavoro che non può poi, evidentemente, limitarsi a contestare genericamente quanto rappresentato nelle predette denunce, senza disconoscere in maniera specifica la paternità della trasmissione.
Di recente invero, la Cassazione ha ribadito che: "la presentazione all'INPS, da parte del datore lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM1O, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione" (cfr. Cass. n. 11273/2007) sicchè non basta dopo l'avvenuto riconoscimento una contestazione generica della fondatezza del credito.
Nel caso di specie, 11opponente non ha negato di aver trasmesso i modelli DMAG posti dall'INPS a fondamento della procedura di riscossione né ha allegato di aver commesso degli errori nella
fase di compilazione, e ciò alla prima udienza utile dopo la costituzione pur tardiva dell'INPS. L'opponente ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti contributivi relativi alle annualità 2000 e 2001. L'eccezione è fondata con esclusivo riferimento alle rate di competenza del 1", 2" e 4" · trimestre 2000 e del l" trimestre 2001, non già quella del 4" trimestre 2001, in scadenza al 16 giugno 2002: ed, invero, alla data di notifica della cartella esattoriale - 27.03.2007 - era ormai decorso il termine di prescrizion~ quinquennale, non operando per i predetti crediti contributivi la sospensione della prescrizione eccepita- tardivamente- dall'ente previdenziale.
Va, infine, osservato che non incide sulla legittimità della procedura di riscossione avviata con la notifica della cartella esattoriale opposta, l'accoglimento della domanda di rateizzazione
presentata dall' opponente in data 11.11.2008, trattandosi, evidentemente, di un atto successivo alla iscrizione a ruolo dei contributi.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale, nella parte in cui è richiesto il pagamento dei contributi relativi alle rate afferenti il l°, 2° e 4° trimestre 2000 e l° trimestre 2001.
Le spese di lite sono compensate nei confronti dell'Inps e vanno dichiarate irripetibili nei confronti della Serit, estranea alle censure di merito formulate con la presente opposizione
PQM
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede;
• dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dalla sede I.N.P.S. di Catania con la cartella esattoriale opposta n. 293 2007 00069167 43 limitatamente ai contributi e somme aggiuntive di competenza degli anni 2000 e prima rata 2001 e, per l'effetto, annulla la detta cartella, che nel resto conferma;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite che dichiara irripetibili nei confronti della SERIT SpA.
Catania 11.01.2012
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