La dichiarazione di fallimento di un socio di una società di fatto con la moglie, in precedenza dichiarata fallita quale imprenditrice individuale, comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto, in quanto basato sulla indicata qualità di socio, implica la positiva risoluzione della questione pregiudiziale circa l'esistenza di una società di fatto fra i due soggetti e deve pertanto considerarsi dichiarato a norma dell'art. 147 della legge fallimentare



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17588/2006 proposto da:
M.S.;
- ricorrente -
contro
Curatela del fallimento M.S., dichiarato in estensione del fallimmento A.L., in persona del Curatore avv. Z.M., ;
- controricorrente -
contro
S. S.P.A. G. C.;
- intimata -
avverso la sentenza n.143/2006 della Corte D'Appello di Salerno, depositata il 15/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. Aldo Ceccherini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 15 febbraio 2006, la Corte d'appello di Salerno confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno aveva respinto l'opposizione di M.S. alla sua dichiarazione di fallimento, in estensione del fallimento della moglie A.L., titolare di ditta individuale, per aver compiuto atti di gestione di tale impresa, e sul presupposto dell'esistenza di una società di fatto tra i coniugi. La corte osservò che il giudizio di opposizione si era correttamente svolto in contraddittorio con la curatela del fallimento M., che poi si identificava con quella del fallimento A.; che nella fattispecie di società di fatto con due soci non si richiedeva, per l'estensione del fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale all'altro socio una formale dichiarazione di fallimento della società di fatto; che il M. era stato regolarmente convocato con atto notificatogli il 28 maggio 2001 a mani del figlio Ma.; che l'eccezione di tardività della dichiarazione di fallimento in estensione del fallimento già dichiarato non era ravvisabile, trattandosi di socio di fatto e potendosi opporre solo le vicende conoscibili attraverso la lettura delle iscrizioni nel registro delle imprese; che nella fattispecie era stata acquisita una prova macroscopica della prevalenza della affectio societatis rispetto all'affectio familiaris.
2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.S., con un atto affidato a cinque motivi, illustrato anche con memoria.
Il fallimento resiste con controricorso.

Motivazione

3. Il ricorso cumula indistintamente e confusamente mezzi d'impugnazione eterogenei. Per quanto è possibile comprendere dalla sua lettura, con esso si deduce che: - la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione sarebbe nulla perchè non pronunciata nei confronti della curatela del fallimento M.S., che era rimasta contumace pur essendo stata citata (primo motivo); - il ricorso per l'estensione del fallimento non sarebbe stato notificato alla società di fatto nella sede sociale, nè a A.L. nè a M.S. nella sua qualità di socio di fatto, essendo l'avviso di ricevimento prodotto in atti firmato "da soggetto non legittimato" (secondo motivo); - non era stato dichiarato il fallimento della società di fatto, costituente il presupposto del fallimento in estensione (terzo motivo); - la sentenza sarebbe inutiliter data perchè non vi sarebbe stata la "necessaria audizione dei soci illimitatamente responsabili", e sarebbe stata emessa dopo l'anno dallo scioglimento della società, verificatosi a norma dell'art. 2288 c.c. in conseguenza della dichiarazione di fallimento della prima socia (quarto motivo); - il fallimento in estensione sarebbe carente di prova in ordine ai presupposti per l'affermazione dell'esistenza di una società di fatto.
4. I motivi di ricorso, nella misura in cui sfuggono al vizio d'inammissibilità per l'indebita commissione di censure riconducibili a mezzi d'impugnazione diversi tra quelli contemplati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, sono infondati.
Al riguardo è sufficiente considerare che:
- la sentenza è sempre pronunciata nei confronti delle parti citate nel giudizio, al riguardo non essendo decisivo quanto risulta dalla sua formale intestazione, sicchè è intrinsecamente contraddittorio assumere che la sentenza non sarebbe stata pronunciata nei confronti del Fallimento M.S., pur essendo stato il medesimo fallimento citato nel giudizio in opposizione, ed essendo rimasto contumace;
- il ricorso per il fallimento è stato regolarmente notificato a M.S., consegnandolo a mani del figlio convivente Ma., a norma dell'art. 139 cpv. c.p.c.;
- la dichiarazione di fallimento del ricorrente nella qualità di socio di una società di fatto con la moglie, in precedenza dichiarata fallita quale imprenditrice individuale, comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto, in quanto basato sulla indicata qualità di socio, implica la positiva risoluzione della questione pregiudiziale circa l'esistenza di una società di fatto fra i due soggetti e deve pertanto considerarsi dichiarato a norma dell'art. 147 della legge fallimentare (Cass. 6 dicembre 1996 n. 10889; 2 aprile 1998 n. 3404);
- il sistema delle norme relative alle società (libro 5^ del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, rende problematica l'applicazione di un limite temporale per la dichiarazione di fallimento in estensione nel caso di società di fatto (Corte Cost. ord. n. 36/2003); l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro è stata bensì ammessa da questa corte di legittimità nel regime anteriore alla riforma di cui al decreto n. 5 del 2006, ma con la precisazione che in tal caso il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata, ciò che nella fattispecie non si allega; in ogni caso il fallimento della socia A. non aveva determinato lo scioglimento della società di fatto, ma al più il decorso del termine utile per la ricostituzione della compagine sociale, secondo la giurisprudenza di questa corte, con l'ulteriore corollario che l'inutile decorso anche di questo termine non aveva avuto altra conseguenza che la messa in liquidazione della società, e non la sua estinzione;
- l'apprezzamento delle prove acquisite al processo in ordine alla sussistenza della società di fatto tra i coniugi è rimesso al giudice di merito, e l'interpretazione degli atti posti in essere dal ricorrente, nel senso che essi sarebbero stati espressione di affectio familiaris e non di affectio societatis è questione di merito non deducibile direttamente in cassazione.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.