REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2021, proposto dalla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale;

Svolgimento del processo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del T.A.R., a fronte del testuale disposto dell’art. 56 c.p.a. può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che definisca o rischi di definire in maniera irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;

Ritenuto che, nella controversia in esame, gli effetti della ordinanza regionale impugnata in primo grado sono stabiliti a decorrere dal 7 e fino al 15 gennaio 2021;

Considerato che il decreto presidenziale impugnato ha fissato, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 10 febbraio 2021, sicché la pronuncia collegiale interverrà ad alcune settimane dalla cessazione di efficacia dell’ordinanza collegiale sospesa con il decreto qui impugnato;

L’istanza cautelare in appello è perciò ammissibile.

Considerato, quanto ai profili di censura della Regione appellante, che l’ampia motivazione del decreto presidenziale resiste alle critiche formulate, con particolare riferimento:

- alla circostanza che, a fronte di norme statali successive alla ordinanza regionale, la eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza;

- alla circostanza che, trattandosi di Regione non classificata “zona rossa” (il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD), nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; né, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) - risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati – possono giustificare la comressione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati.

PQM

Dichiara ammissibile l’istanza cautelare in appello, e la respinge.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 11 gennaio 2021.


 

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