REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Lidia Greco, all'udienza di discussione del 7.05.2014 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3251/2011 R.G., promossa
DA
M. S., rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avv.ti Cavallaro Fabio Gaetano e Marzano Giuseppe;
- Ricorrente -
CONTRO
INPS- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale, dall'avv. Angelo Di Mauro;
- Resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Motivazione

Con ricorso depositato l'1.04.2011, parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS ed esponeva di avere lavorato nell'anno 2009 come bracciante agricolo a tempo determinato per 70 giorni sul fondo agricolo di S. G., in Paternò, località c.da Cafaro presso il fondo individuato alla partita catastale n. 4416 - foglio 89 - particella 387 e di avere svolto altresì nel medesimo anno coltivazione del fondo come piccolo colono per 86 giornate lavorative in favore di L. M., per 26 giornate, e S. G., per 60 giornate, sempre in Paternò, c.da Cafaro ma su diversa particella; deduceva di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro con S. dal 2003 al 2010 e di aver ottenuto dall'INPS l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2003 al 2008, fino al blocco della prestazione per l'anno 2009 a seguito della asserita incompatibilità da parte dell'INPS della qualità di OTD e di piccolo colono. Presentato ricorso amministrativo, lo stesso rimaneva inevaso e conseguentemente l'odierno ricorrente si rivolgeva all'autorità giudiziaria per sentir dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come descritto, condannare l'INPS al pagamento delle somme dovute per indennità di disoccupazione agricola e all'accreditamento contributivo ai fini pensionistici. In subordine, chiedeva il riconoscimento delle 86 giornate lavorative svolte come piccolo colono e il relativo accreditamento dei contributi maturati ai fini pensionistici.

Si costituiva l'INPS con memoria depositata in data 18 settembre 2012 chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
All'udienza odierna entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante che risulta corrisposta la prestazione richiesta da parte ricorrente in conseguenza del riconoscimento da parte dell'Ente delle giornate di lavoro prestate. Parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese in virtù della soccombenza virtuale, l'INPS ha chiesto la compensazione delle spese di lite. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

Rilevato che le parti hanno dato reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia, sottoponendo conclusioni conformi, è acclarato che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ha conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della soccombenza virtuale si osserva che parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto l'indennità di disocuppazione agricola dal 2003 al 2008 e di aver subito la sospensione dell'erogazione per l'anno 2009. L'Ente previdenziale nulla ha dedotto in merito, salvo depositare in corso di causa in data 15 marzo 2013 il verbale di accertamento del 13 marzo 2013 nei confronti di S. G. nel quale si legge testualmente: "(...) non si ravvisano motivi di incompatibilità tra le giornate prestate in qualità di PC (piccolo colono) e quelle prestate in qualità di OTD", avendo gli ispettori verificato che l'attività agricola subordinata veniva svolta su un terreno diverso da quello della particella condotta in piccolo colonia.
Considerato che la mancata erogazione della prestazione per l'anno 2009, non è avvenuta sulla base di un accertamento sui luoghi (disposto solo successivamente, in corso di causa, e con esito negativo) e risulta pertanto ingiustificata, l'Ente va condannato alle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M.S. con ricorso depositato l'1.04.2011 contro l'INPS, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, 7 maggio 2014.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lidia Greco


 

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