Svolgimento del processo

Con distinti atti di citazione notificati il 6.9.2011 e il 23.10.2011, poi riuniti, Gigliotti Virginia e Valenti Benito Rosario proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.334/2001 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Catanzaro per il pagamento in favore di Torcasio Giuseppe della somma di lire 142.000.000 oltre spese a titolo di saldo dei lavori, eseguiti dall'ingiungente, di ristrutturazione e trasformazione in casa di riposo di un fabbricato sito in territorio del Comune di Monterosso.
Gli opponenti eccepivano in particolare la non corrispondenza della somma pretesa a saldo dall'appaltatore con quanto indicato dal contratto e nelle singole fatture allegate al ricorso monitorio.
La Gigliotti disconosceva inoltre la sua sottoscrizione sul contratto di appalto del 22.12.1990 e sulla successiva integrazione, nonché su un assegno bancario del valore di lire 19.000.000.
Si costituiva il Torcasio, resistendo all'opposizione. Con sentenza n.790/2009 il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'opposizione revocando il decreto opposto e condannando il Torcasio alle spese del grado. Interponeva appello Gaccetta Maria Teresa, erede del Torcasio, e si costituivano in seconde cure gli originari opponenti, con distinte comparse, resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n.152/2017, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Gaccetta Maria Teresa affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Gigliotti Virginia e Valente Benito Rosario.
Il ricorso, originariamente chiamato all'adunanza camerale del 15.3.2018 dinanzi alla sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato all'udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n.11228/2018. In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivazione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1988, 2702, 2697, 2730 e 2733 c.c., 115 e 215 c.p.c., 66 del R.D. n.166911933 e 58 del R.D. n.1736/1933 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare il disconoscimento, e la successiva mancata verificazione delle scritture, solo in favore della Gigliotti, posto che il Valente non le aveva mai disconosciute ed anzi, nell'interrogatorio del 21.10.2003, aveva ammesso l'esistenza del contratto, la regolare esecuzione dei lavori concordati con l'appaltatore e l'esistenza del suo debito, del quale pure non aveva precisato l'importo.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art.132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto apprezzare in modo distinto le posizioni dei due appellati (Gigliotti e Valente) valorizzando il disconoscimento solo in favore della prima e dando invece, quanto al secondo, rilievo alla confessione giudiziale da quegli operata in sede di interrogatorio. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di apprezzare numerosi documenti allegati agli atti del giudizio, tutti confermativi della fondatezza della tesi del ricorrente. Le prime due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha infatti ritenuto non utilizzabile nel giudizio di opposizione la documentazione prodotta dall'appaltatore, che era stata disconosciuta dalla sola Gigliotti, senza apprezzare in alcun modo né il mancato disconoscimento della stessa da parte del Valente, né le dichiarazioni da quest'ultimo rese nell'interrogatorio in prime cure. In proposito, va ribadito il principio per cui "L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art.215 c.p.c. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.13357 del 19/07/2004, Rv.576110; Cass. Sez. 2, Sentenza n.11074 del 22/12/1994, Rv.489371). Qualora invece il documento provenga da un
soggetto diverso, estraneo al processo, la procedura di cui agli artt.214 e ss. c.p.c. non è applicabile e la scrittura dev'essere valutata secondo gli ordinari criteri sulla prova (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.4719 del 27/05/1987, Rv.453362).
Da ciò deriva che, in presenza di documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno soltanto di essi spiega effetti limitatamente alla posizione processuale di quest'ultimo, mentre nei confronti dell'altro firmatario, che non abbia disconosciuto la propria sottoscrizione, il documento spiega piena efficacia probatoria. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto apprezzare in modo differenziato le due posizioni della Gigliotti e del Valente, condebitori solidali in relazione all'unico rapporto contrattuale dedotto in giudizio, e pronunciarsi di conseguenza.
L'accoglimento delle prime due censure implica l'assorbimento della terza, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, alla luce del materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio e tenendo conto che il disconoscimento operato dalla sola Gigliotti può operare solo in favore di quest'ultima, e non anche del Valente.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione della decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 11 febbraio 2020.


 

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