REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9082/2013 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO GESTOR SPA in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato ESTER PERIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PANSINI LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA - subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia ETR SpA in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato NOCCO GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO GESTOR SPA in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato ESTER PERIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PANSINI, giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso il decreto nel procedimento R.G. 2743/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 26/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Motivazione

E' stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

1) Il Tribunale di Bari, con decreto del 28.2.013, ha parzialmente accolto l'opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Equitalia Sud s.p.a.. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della Gestor s.p.a. del credito erariale di complessivi Euro 450.515,42 iscritto nei ruoli a carico della società poi fallita.
Il giudice del merito ha disposto l'ammissione dei soli crediti iscritti a ruolo per i quali Equitalia aveva prodotto prova dell'avvenuta notifica della relativa cartella esattoriale; ha invece respinto la domanda dell'opponente relativa ai crediti per i quali detta prova non era stata fornita, affermando che la preventiva notificazione della cartella esattoriale costituisce presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito stesso, in quanto necessario a consentire alla debitrice o al curatore di proporre ricorso dinanzi al giudice tributario, in modo che l'ammissione possa avvenire "con riserva".

La decisione è stata impugnata in via principale dal Fallimento della Gestor s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con entrambi i motivi, lamentando violazione della L. Fall., art. 9 bis, e vizio di motivazione, il ricorrente - premesso in fatto che la Gestor è stata dichiarata fallita il ____ dal Tribunale di Genova e che con sentenza dell'11.7.011 il Tribunale di Bari, dichiarato dalla Corte d'appello di Genova territorialmente competente ad emettere la pronuncia, ha disposto la prosecuzione del fallimento dinanzi a sè - si duole della parziale ammissione dei crediti insinuati, assumendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere notificate le cartelle esattoriali ad essi relative, atteso che la notificazione era stata eseguita nei confronti della Gestor s.p.a. il 5.5.011, allorchè la società era stata già dichiarata fallita, anzichè nei confronti del curatore.

Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, e D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19, deduce l'erroneità del provvedimento nella parte in cui ha respinto la domanda relativa ai crediti iscritti a ruolo per i quali mancava la prova della notifica della cartella esattoriale. Sostiene a riguardo che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, l'agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento e che è atto prodromico all'esecuzione esattoriale, trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, cui, ai fini dell'eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario da parte del curatore, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato.

Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta che il tribunale l'abbia ritenuta onerata della prova dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale alla debitrice fallita.

In ordine logico, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale che, apparendo manifestamente fondato, assorbirebbe l'esame sia del secondo motivo del ricorso incidentale sia del ricorso principale.
Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063/08, Cass. ord. n. 12019/011), i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla L. Fall., art. 92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.

L'assunto del tribunale, secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi del D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.
Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari in diversa composizione.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
Il Fallimento della Gestor ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata. La sentenza n. 6395/014 di questa Corte citata dal controricorrente (che è peraltro riferita a fattispecie in cui non si discuteva dell'ammissione al passivo del credito tributario) non smentisce la tesi di Equitalia, che, correttamente, si fonda sul rilievo della superfluità della notifica della cartella esattoriale nell'ambito di una procedura concorsuale, la cui pendenza comporta il divieto di promovimento o di prosecuzione di azioni esecutive individuali.
Anche nella predetta sentenza si legge, infatti, che il ruolo è autonomamente impugnabile quando il relativo estratto è notificato al contribuente in luogo della cartella, in quanto in tal caso assume valenza di atto impositivo. E' questa, per l'appunto, l'ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, (così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999), che stabilisce che il concessionario alla riscossione può chiedere l'ammissione al passivo, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del solo estratto del ruolo: non si comprende, infatti, perchè, nonostante il tenore letterale della norma, il concessionario dovrebbe ritenersi ugualmente gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella che (non potendo, comunque, legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del Fallimento) assolverebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall'avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l'estratto del ruolo.

D'altro canto, come chiarito nella sentenza n. 11736/011 della sez. 5^ di questa Corte, il ruolo, benchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l'indicazione del periodo di imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili, sicchè momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale.
L'obbligo di pagamento per il contribuente viene dunque ad esistenza con la formazione del ruolo: non v'è dubbio, pertanto, che in un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l'agente alla riscossione può far accertare il credito mediante produzione dell'estratto del ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria sia legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19, lett. d), e non abbia alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale. Oltre che nelle sentenze citate nella relazione, tanto è stato ribadito, da ultimo, da Cass. nn. 6126/14, 6520/013 e 6646/013.
Quanto agli ulteriori precedenti richiamati dal Fallimento, i più recenti (sino a Cass. 23001/04) non sono pertinenti al caso di specie (in quanto riferentisi all'ammissione al passivo di crediti IVA) e, comunque, affrontano la diversa questione della necessità, ai fini di tale ammissione, della previa iscrizione a ruolo del tributo (peraltro risolta negativamente dalle SS.UU. con la sentenza n. 4126/012); gli altri sono invece espressione di un orientamento ormai abbandonato, comunque formatosi sotto il vigore del testo del D.P.R. n. 602 del 1973, non ancora riformato dal D.Lgs. n. 46 del 1999.

Si deve pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento sia del secondo motivo del medesimo ricorso sia del ricorso principale, per la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e per il rinvio della causa ai Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo motivo ed il ricorso principale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2014


 

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