REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA -
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. Roberto PASCA
all'udienza del 11/07/2014 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
Motivi contestuali
nei confronti di
_________ domicilio eletto presso lo studio dell Avv.to M. Mori sito in Rapallo Corso Mameli 98/4; difeso di fiducia dall'Avv.to Marco Mori del foro di Chiavari.
LIBERA PRESENTE
IMPUTATA
Del reato p. e p. dall'art. 483 CP perchè attestava falsamente nella dichiarazione ISEE un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 163,43 mentre il reddito familiare ammontava ad euro 10189,43; in particolare ometteva di indicare nella dichiarazione il reddito di euro 10026,00 percepito dallo stesso dalla ditta individuale _____ per fruire delle agevolazione sulla refezione scolastica e trasporto dei figli. In Sestri levante il 30/06/11.

CONCLUSIONI
In esito all'odierno orale pubblico dibattimento svoltosi nei modi e termini di legge le parti hanno così concluso:
il p.M. chiede riconoscersi la penale responsabilità dell'imputata e che la stessa venga condannata alla pena di mesi quattro di reclusione;
la difesa chiede assoluzione ai sensi dell'art. 530 II co cpp in subordine minimo della pena concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici se concedibili.

Svolgimento del processo

A seguito di decreto di citazione per il giudizio emesso in data 18 marzo 2013, è stata disposta la comparizione dell'imputato davanti a questo tribunale, in composizione monocratica, al fine di rispondere di quanto ascritto.
Alla prima udienza utile del 30 luglio 2013, previa verifica delle notifiche, ne è stata dichiarata la contumacia.
Esaurite le formalità preliminari, si è proceduto all'apertura del dibattimento e le parti hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie, così come da verbale.
All'udienza del 4 aprile 2014 si è proceduto all'apertura del dibattimento e le parti hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie, così come da verbale.
All'udienza del 4 aprile 2014 si è proceduto a sentire il teste ____ in servizio presso la Guardia di Finanza.
Il teste ha risposto in merito all'accertamento svolto nei confronti dell'imputata dal quale è emerso che la stessa ha omesso di dichiarare i redditi da lavoro dipendente del proprio coniuge dell'importo di circa €. 10.000, 00 e ciò al fine di poter utilizzare le agevolazioni previste dal basso reddito.
Tuttavia, il teste ha precisato che l'imputata sarebbe ugualmente rientrata nell'agevolazioni previste per il reddito anche se avesse indicato nel relativo modello quanto percepito dal coniuge.
Nel corso della stessa udienza è stato anche acquisita la dichiarazione sostitutiva unica nonchè il modello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente oltre alla veriflca effettuata dall'agenzia delle entrate.
Terminata l'istruttoria, ne è stata dichiarata la chiusura e le parti hanno concluso come da verbale ed, all'esito, è stata data lettura della sentenza con redazione immediata dei motivi, ai sensi dell'art. 544, 1° co. c.p.p..

Motivazione

All'imputata viene contestato di aver reso dichiarazioni mendaci in ordine ai componenti del proprio reddito, non avendo indicato nella dichiarazione isee il reddito del coniuge, bensì limitandosi a indicare un reddito pari a circa euro 163,00 mentre in realtà il reddito familiare ammontava a circa euro 10.189,00.
Ciò emerge con chiarezza non solo dalle dichiarazioni rese dal teste sentito nel corso dell'udienza ma anche dall'esame della autocertificazione acquisita agli atti.
Contrariamente a quanto dichiarato dall'imputata, è risultato invece accertato, all'esito di un controllo incrociato il reale reddito pari a circa euro 10.189,00 così come sopra indicato.
Questi i fatti.
Deve ritenersi sicuramente sussistere l'elemento oggettivo caratterizzante il reato ascritto all'imputata; tale elemento non può essere ricondotto, secondo la giurisprudenza, ad un falso innocuo (anche se apparirebbe configurabile, in quanto anche se l'imputata avesse indicato gli elementi reddituali si contestano omessi, ciò non avrebbe impedito di godere delle agevolazioni).
Tuttavia, la circostanza che in ogni caso l'indicazione degli elementi reddituali omessi avrebbe consentito l'accoglimento della domanda, se da un lato ininfluente sul positivo accertamento dell'elemento oggettivo del reato, deve però essere valutata nel giudizio di configurabilità dell'elemento soggettivo, trattandosi di questione di diritto.
La consapevolezza e la volontà di omettere elementi reddituali deve essere, in ogni caso, dimostrata.
In particolare, nel caso in esame, il fatto che gli elementi omessi non incidano sostanzialmente sulla concessione dei benefici, è indice, da valutarsi quanto meno ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 CPP, della riconducibilità dell'omissione non a dolo, ma a superficialità, se non addirittura a dimenticanza, ascrivibile all'imputata (o molto più probabilmente ad ignoranza).
Non si comprende infatti per quale ragione l'imputata avrebbe omesso di esporre componenti del reddito, le quali in ogni caso gli avrebbero consentito, anche qualora correttamente indicati, di godere ugualmente del beneficio previsto per il reddito.

Deve osservarsi che il reato di falso è, in ogni caso, funzionale al raggiungimento di un obiettivo specifico, il quale compensa il rischio della sua consumazione.
Dalle considerazioni sopra esposte deve ritenersi che non solo non è provata la sussistenza del dolo, ma che neppure sussistono elementi tali che giustificano la sua sussistenza.
Conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di assoluzione, quantomeno ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 CPP, perchè il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p,
ASSOLVE
_____________ dal reato a lei ascritto perchè il fatto non sussiste.
Genova, 11 luglio 2014.


 

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