Svolgimento del processo

Con sentenza n. 93/2919 la Commissione Ttibutaria di I. Grado di Bolzano ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla (Omissis) avverso gli avvisi di accertamento n. (Omissis) in materia di IRES emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bolzano Ufficio Controlli sulla base del processo verbale di contestazione redatto della Guardia di Finanza Nucleo PT Bolzano.

L'Ufficio aveva accertato per ciascuna delle annualità predette un maggior reddito d'impresa determinata di conseguenza una maggiore IRES ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per presentazione di dichiarazione infedele. L'Ufficio aveva contestata alla
(Omissis) violazione della normativa tributaria in materia di 'transfer pricing" di cui all'art. 110, co. 7 TUIR per aver omesso di applicare interessi su un finanziamento concesso alla società cilena partecipata (al 48%) e ha recuperato ad imposizione gli interessi attivi calcolati al valore normale di mercato.

Sotto l'aspetto formale la nel proprio ricorso aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di motivazione. Nel merito la
ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità degli avvisi impugnati e l'infondatezza della pretesa sostenendo che nella fattispecie non sussisterebbero né il requisito soggettivo né quello oggettivo richiesti della norma asseritamente violata.

Il Giudice di prime cure ha respinto. perché infondate. le eccezioni di nullità degli avvisi impugnati motivate da ragioni formali, accogliendo nel merito, il ricorso.

Averso tale sentenza ha proposto appello davanti a questa Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bolzano, eccependo la errata interpretazione dei fatti di causa in violazione dell'art. 110, co. 7 TUIR deducendo che sarebbe errata la confermazione che non sussisterebbero i requisiti soggettivi e oggettivi concludendo per la riforma dell'appellata sentenza
e per la conferma integrale della legittimità ed efficacia degli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese.

Si è costituita la (Omissis) resistendo e proponendo appello incidentale riproponendo in via devolutiva l'asserita illegittimità del tasso d'interesse applicato dall'ufficio, la carenza del requisito della colpevolezza ed il difetto di motivazione.

La (Omissis) concludeva in via principale per la dichiarazione di illegittimità, totale o parziale degli avvisi di accertamento nonché ogni altro atto presupposto connesso o successivo e in via subordinata per la rideterminazione della pretesa impositiva e per la dichiarazione che non sono dovute le sanzioni, con vittoria di spese.

Motivazione

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Questione centrale nel merito è se al caso in esame fosse da applicare la disciplina del cd "transfer pricing" di cui all'art. 110, co 7 TUIR.

Questa Commissione condivide la valutazione della Commissione di I Grado nella sentenza impugnata che nella fattispecie non sussistono né il requisito soggettivo né quello oggettivo richiesti per l'applicazione della disciplina del c.d. 'transfer pricing" di cui all'art.110, co 7 TUIR.

Risulta dalla documentazione dimessa, ed è incontestata tra le parti il fatto che la detiene solo il 48% delle quote della società cilena. Quindi si tratta di una partecipazione minoritaria la quale non le consente di esercitare il controllo, né di diritto né di fatto, sulla società cilena partecipata. L'amministrazione di quest'ultima è svolta da tre direttori di cui uno solo è nominato dalla (Omissis) l tre direttori devono prendere le loro decisioni all'unanimità. La normativa vigente all'epoca dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza stabiliva che "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale".

L'affermazione della parte appellante nel proprio atto d'appello, che il concetto di controllo deve essere 'esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile delle singole circostanze•. non trova riscontro nella normativa vigente all'epoca dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, come la sentenza appellata ha giustamente accertate.
Il fatto che fra due società sussista un rapporto di collegamento con possibilità di esercitare una certa influenza non soddisfa certamente il requisito di "controllo diretto o indiretto" richiesto dal testo legislativo. A maggior ragione che la nozione di "influenza dominante", contenuta ancora nel d.p.r. del 1973 è stata sostituita dal concetto di "controllo" nel d.p.r. del 1986.

La mancanza del requisito soggettivo costituisce, già di per sé, motivo sufficiente per escludere l'applicabilità della disciplina del "transfer pricing" alla fattispecie oggetto della presente controversia. Questo collegio ritiene comunque che difetti anche il requisito oggettivo per l'applicazione dell'art. 110, co 7 TUIR vale a dire la presenza di componenti reddituali ai quali applicare il valore normale di mercato.

L'Ufficio appellante non fornisce prova dell'esistenza di componenti reddituali ai quali sarebbe da applicare il valore normale di mercato ex art. 110, co 7 TUIR. Come risulta dalla documentazione dimessa, e guindi provato documentalmente, la
ha concesso alla società partecipativa in Cile un finanziamento infruttuoso. Con gli avvisi impugnati l'ufficio vorrebbe tassare proventi meramente figurativi ed ipotetici che non hanno riscontro nella documentazione dimessa. Ciò è in contrasto con il principio di cui all'art. 53 Cost. e del principio del "reddito effettivo". L'argomentazione della parte appellante che 'nessun operatore economico indipendente avrebbe erogato un mutuo di un importo pari a Sl.224.000,00 senza interessi" non può trovare riscontro in quanto nel nostro ordinamento giuridico non opera una presunzione assoluta di fruttuosità dei
finanziamenti concessi.

Va respinto anche l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, perché infondato.

L'eccezione dell'illegittimità del tasso di interesse, applicato dail'ufficio e l'eccezione di carenza del requisito della colpevolezza risultano assorbite. L'eccezione di nullità degli avvisi per difetto di motivazione deve essere respinta.
Nella motivazione gli avvisi rinviano al p.v.c. della Guardia di Finanza che era stato preventivamente notificato alla come risulta dalla documentazione. È costante giurisprudenza della Suprema Corte che una tale motivazione per
reJationa.m è ammissibile e sufficiente.

Anche l'eccezione di errata indicazione dei presupposti giuridici che giustificano l'emissione dell'atto impugnato, deve essere respinta. Negli atti impugnati sono indicati come presupposti giuridici gli artt. 39, primo co .. 40 e4lbis del D.P.R. n.
600/73 quindi si è in presenza di un accertamento analitico, effettuato ai sensi della prima delle norme citate, avente la fonte nel p.v.c. della Guardia di Finanza.

Anche l'eccezione di illegittimità della compensazione delle spese deve essere respinta in quanto la Commissione Tributaria di I. Grado ha debitamente e correttamente motivata la decisione con la complessità e particolarità delle
questioni trattate.
Va dunque confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento in epigrafe pronunciato dalla Commissione Tributaria di I. Grado di Bolzano con la menzionata sentenza 93/2019.
La reciproca soccombenza in questo grado e la complessità e particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione dell.e spese anche di questo grado d'appello

PQM

La Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano respinge l'appello e conferma l'annullamento degli avvisi impugnati;
respinge l'appello incidentale, anche con riferimento alle spese.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, lì 06.l l.2020


Scarica copia del provvedimento: Commissione Tributaria di II grado di Bolzano sentenza n.55/2020

 

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