REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10165/2011 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUSMITTA ROBERTO, ALBERTO CUCCHIERI;
- ricorrente -
contro
RICORSO NON NOTIFICATO;
- intimato -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/03/2011 (V.G. 931/2010);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato Gusmitta Roberto anche per l'Avv. Cucchieri Alberto con delega depositata in udienza, difensori del ricorrente, che illustra oralmente i motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in subordine, se venisse rinvenuta copia notificata dell'ordinanza, cassazione dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. - Con ordinanza del 29.3.2011, il presidente della Corte di Appello di Ancora rigettò l'opposizione proposta da R.M. avverso il decreto della medesima Corte di Appello, col quale fu revocato al R. - in ragione del fatto che aveva agito in giudizio con colpa grave ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, - il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e - contestualmente - fu rigettata l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Roberto Gusmitta per l'attività professionale svolta in favore del predetto.
2. - Per la cassazione di tale provvedimento ricorre R.M. sulla base di cinque motivi, depositando apposito ricorso in cancelleria.
Nessuno veniva intimato.
3. - Il ricorso veniva trattato dalla Sezione Sesta di questa Corte;
dopo la comunicazione della relazione, il difensore del ricorrente depositava memoria. Indi, la causa veniva rimessa a questa Sezione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

1. - Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso.

La fattispecie oggetto del giudizio è quella relativa all'impugnazione del decreto di revoca - disposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, seconda parte, - dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato (c.d. patrocinio gratuito) per avere l'interessato "agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave".
Com'è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonchè - in forza del rinvio operato dall'art. 84, detto D.P.R. all'art. 170 - del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774).

In ordine alla natura del procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito, le Sezioni Unite di questa Corte - proprio con riguardo al rimedio dell'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, - hanno avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 cit. presenta (anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale) carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e che, di tale procedimento, è parte necessaria ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818).

In precedenza, già alcune Sezioni semplici di questa Corte avevano affermato, a proposito del procedimento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, concernente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che trattasi di procedimento che rientra nell'ambito della giurisdizione civile, costituendo un procedimento contenzioso, nel quale al soggetto che richiede di far carico allo Stato delle spese del processo che lo riguarda si contrappone l'amministrazione finanziaria che sarebbe chiamata a sopportare tali spese. Ne consegue la inammissibilità, se non notificato ad alcuno, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del presidente del Tribunale che abbia rigettato il ricorso proposto contro la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (Sez. 1, Ordinanza n. 15323 del 21/07/2005, Rv. 584131; Sez. 1, Ordinanza n. 18670 del 23/09/2005, Rv. 583199; Sez. 1, Sentenza n. 26168 del 06/12/2006, Rv. 593535; Sez. 2, Ordinanza n. 5881 del 13/03/2007, Rv. 596742; Sez. 1, Ordinanza n. 12842 del 15/06/2005, Rv. 581395; Sez. 2, Ordinanza n. 2542 del 08/02/2005, Rv. 579989).

Coerentemente con i principi sopra richiamati, dettati per diverse ma analoghe fattispecie, deve ritenersi che anche il procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocino gratuito, emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, seconda parte, da luogo ad una controversia civile di natura patrimoniale, della quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto della causa.

Ciò posto, rimane da stabilire quale sia l'amministrazione, passivamente titolare del rapporto di debito, la cui partecipazione al giudizio di opposizione è necessaria.

Sul punto, va rilevato come nulla dica espressamente il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, nè maggiori lumi possono ricavarsi dall'art. 131, del medesimo D.P.R., che prevede genericamente che gli onorari e le spese da liquidarsi al difensore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato gravino sull'"erario".
E' ben vero che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, relativamente al procedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, espressamente attribuisce all'ufficio finanziario (da individuarsi nell'Agenzia delle Entrate) il ruolo di parte necessaria del procedimento.
Tuttavia, l'ambito applicativo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, è troppo specificamente ancorato al tema dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed al procedimento di opposizione al suo diniego, per essere suscettibile di applicazione analogica al caso di specie.

In proposito, appare decisivo il rilievo che, nel caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98, rende l'ufficio finanziario parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, demandandogli il compito di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito dichiarato ai fini dell'ammissione al detto patrocinio ed attribuendogli anche il potere di richiederne la revoca ai sensi dell'art. 112, sicchè è solo in ragione di tali peculiari attribuzioni che il successivo art. 99 conferisce espressamente all'ufficio finanziario il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio.

Le Sezioni Unite di questa Corte, d'altra parte, con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R., hanno statuito che la parte necessaria di tale procedimento, che è titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, va identificata nel Ministero della Giustizia (Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818).
Ritiene il Collegio che tale principio vada applicato anche al procedimento di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocino gratuito disposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, seconda parte, per avere l'interessato "agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave".
E invero, a differenza di quanto avviene nel caso in cui la revoca dell'ammissione al patrocino gratuito sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l'Agenzia delle Entrate sia parte necessaria del procedimento), nella diversa ipotesi in cui - come nella specie - la revoca sia disposta d'ufficio dal giudice procedente nell'ambito di una causa civile e per ragioni che esulano da quelle di cui all'art. 127 cit., l'unico legittimato passivamente a stare in giudizio, quale parte necessaria, deve ritenersi il Ministero della Giustizia, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in questo senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13135 del 2015, non massimata).

Va pertanto enunciato - ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, parte seconda, - il seguente principio di diritto:

"In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, - il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170, dello stesso D.P.R., che da luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l'opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al Ministero della Giustizia".

Nella specie, il R., nel proporre il ricorso per cassazione, non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile e non ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia, nè ad altra amministrazione dello Stato, limitandosi a depositarlo in cancelleria.
Non essendo state osservate le disposizione previste dal codice di procedura civile per la proposizione del ricorso per cassazione, lo stesso risulta tamquam non esset e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Per le medesime ragioni, va ritenuta inammissibile anche l'opposizione proposta dal R., dinanzi al presidente dalla Corte di Appello di Ancona, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito, trattandosi anch'esso di atto che avrebbe dovuto essere notificato al Ministero della Giustizia, parte necessaria del giudizio.
2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In mancanza di controparte, nulla va statuito sulle spese.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2015


 

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