REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa
Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n° 2327/13 del R.A.C.C. in data 24.04.13, promossa
DA
- PREFETTURA , con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di appellante
CONTRO
- A, con il procuratore e domiciliatario avvocato , per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in
appello, appellata avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 723/12 del Giudice di Pace di Udine dep. il 25.10.12

Motivazione

Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l’art. 281 sexies c.p.c.;
visto l’art. 27 co. 1 lett. d) L. n. 183/11;
OSSERVATO CHE
L’appello proposto dalla Prefettura di avverso la sentenza n. 723/12 con la quale il G.d.P. di Udine, in accoglimento dell’opposizione proposta da A, ha annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 emesso dal Prefetto di Udine il 31.05.2012 ai sensi del combinato disposto degli artt. 186/2° lett. c), e 223, 1° comma del C.d.S. per essere A in data 23.05.2012 stato trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, come risultava da due misurazioni effettuate con apparato Etilometro Drager che evidenziavano valori alcolemici pari a 1,65g/l, è giuridicamente fondato e va accolto.
Invero il G.d.P., nell’accogliere il motivo di opposizione con cui si lamentava l’omessa motivazione del provvedimento di sospensione della patente di guida ha ritenuto che, trattandosi di una misura provvisoria e cautelare consentita, in via eccezionale, al Prefetto ove dalla condotta di guida del conducente emerga il pericolo probabile che questi possa, circolando nell’immediato, arrecare danni alle persone e mettere a rischio la circolazione stradale, l’Autorità irrogante non avrebbe dovuto limitarsi ad una motivazione tautologica e, di fatto, apparente, non essendo l’asserito risultato dell’acoltest, in sé e per sé, un elemento idoneo e da solo sufficiente a determinare la pericolosità di una condotta di guida.

Trattasi di decisione viziata da errore nell’applicazione ed interpretazione degli artt. 186 e 223 C.d.S..
L’art. 186 C.d.S. che detta la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool, stabilisce al comma 2), nel testo attualmente vigente ed applicabile ratione temporis, alla lett. c) (che si riferisce all’ipotesi di illecito penale più grave, quando cioè sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro (g/l), che “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
Prevede poi, al comma 9, che “Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”
L’art. 223 comma 1, C.d.S. stabilisce, a sua volta, che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida….il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di anni”. Quello adottato dal Prefetto in via cautelare è, quindi, un provvedimento che non presuppone affatto un preventivo accertamento in sede penale del reato di guida in stato di ebbrezza, né una valutazione in concreto circa la sussistenza delle esigenze cautelari, ma che viene adottato dall’Amministrazione sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, evenienza cui si fa puntuale riferimento nell’ordine di sospensione della patente di guida. In questi casi si è in presenza di un atto prefettizio dovuto, la cui discrezionalità pare limitata alla sola determinazione delle durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull’elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto solo di accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri tra i reati contemplati da detto comma 1 dell’art. 223 C.d.S sulla base degli atti trasmessi dalla Polizia, sui quali si esaurisce anche l’esame circa
la presenza del “fumus.”

Correlativamente, il sindacato del giudice dell’opposizione al decreto prefettizio non può estendersi all’esame della sussistenza di gravi indizi circa la commissione del reato, ma deve limitarsi alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per l’emissione del provvedimento opposto e del procedimento disciplinato dall’art. 223 C.d.S. in base al tasso alcolemico accertato (Cass. n. 12898/2010, Cass. n. 21447/2010) rispetto al quale il legislatore ha già, a monte, effettuato un giudizio di pericolosità.
Va escluso, altresì, che vi sia una sovrapposizione tra la sospensione della patente di guida disposta in via cautelare dal prefetto e la sanzione accessoria che viene inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento del reato. Infatti, come statuito anche dalla corte costituzionale nell'ordinanza numero 344 del 2004, i due provvedimenti hanno finalità e presupposti ben diversi tra loro; in particolare, pur costituendo anch'essa misura affettiva, la sospensione provvisoria della patente di guida e provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini all'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio dell'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Ne consegue che non può rilevare in questa sede il fatto che, medio tempore, sia intervenuta la sentenza numero 209 del 2013 con la quale il gip del tribunale di Udine ha irrogato al A la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
Il periodo di sospensione cautelare della patente di guida in concreto comminato è, nella fattispecie, pari al minimo previsto per la terza fascia di tasso alcolemico di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S..

La novità delle questioni trattate e gli scarsi precedenti giudiziari in materia si ritiene possano integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In accoglimento dell’appello proposto dalla Prefettura di ed in riforma della gravata sentenza n. 723/2012 del G.d.P. di Udine, respinge l’opposizione di A avverso il provvedimento prefettizio dd. 31.05.2012 con cui è stata sospesa la patente di guida e che, per l’effetto, conferma;
2. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Udine, il 06.12.13
Il Giudice
- Dott.ssa Ilaria Chiarelli


 

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