Svolgimento del processo

Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti, impugna la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, Sezione 1 sentenza n. 616 del 12.12.2018, con la quale i primi Giudici hanno accolto il ricorso e condannato l'Ufficio resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate nella misura di ?. 500,00, oltre esborsi ed accessori di legge.

L'Amministrazione Finanziaria sostiene che i primi Giudici hanno errato nel giudizio, mal interpretando i fatti di causa e ponendo in essere una contraddittoria motivazione in violazione della legge. Secondo l'Ufficio nel corso della verifica effettuata sono emerse diverse irregolarità in particolare per quanto attiene la raccolta fondi ex art 143 comma 3 lett. a) DEL dpr 917/86. In particolare le due fatture 3 e 4 entrambe del valore di ?. 10.000 sono state attratte nell'alveo dei ricavi tipici per pubblicità e, pertanto, sono state assoggettate a tassazione ordinaria. La Commissione Tributaria Provinciale ha emanato una sentenza contraddittoria inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art 14 comma 3 del TUIR, nonché dell'art. 25 comma 2 della legge 133/99, qualificando le operazioni poste in essere come raccolte pubbliche di fondi, concludendo che essendo le operazioni inquadrabili nel regime della Legge 398/91 sono fiscalmente irrilevanti i proventi commerciali conseguiti in due eventi per un importo non superiore ad ?. 51645,69.

Così i primi Giudici partendo da premesse giuridiche corrette pervengono a conclusioni errate per effetto delle quali i proventi vengono qualificati come commerciali e pertanto, non proventi da raccolta fondi. Secondo l'Ufficio da riscontri documentali i proventi percepiti sono inequivocabilmente qualificabili come proventi da raccolta pubblica di fondi. E' la stessa parte a trattare fiscalmente tali proventi alla stregua di una raccolta fondi, solo dopo la contestazione dell'Agenzia la contribuente ha inteso sovvertire la propria iniziale impostazione, facendo richiamo alla norma agevolativa contenuta nell'art 25 comma II lett. a) della Legge 133/99. Le raccolte operate secondo l'Ufficio sono prive del requisito della pubblicità, pertanto i fondi acquisiti in occasione di una raccolta non possono essere definiti pubblici, cioè rivolta ad una pluralità di soggetti (persone fisiche o giuridiche). Peraltro, come già detto, sono emerse irregolarità nella redazione del rendiconto che rappresenta un adempimento avente carattere di obbligatorietà, infatti i detti proventi sono stati interamente destinati all'attività dell'associazione.

L'Ufficio a seguito del disconoscimento del regime agevolato della raccolta fondi ha recuperato a tassazione l'IVA dovuta sulle fatture in contestazione. Conclude l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'accoglimento dell'appello e conseguentemente la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i radi di giudizio, giusta nota spese. Con controdeduzioni la società osserva che le operazioni di controllo sulla contabilità non hanno evidenziato errori e/o omissioni civilmente e fiscalmente rilevanti, peraltro, le contestazioni mosse si sono concluse senza contraddittorio e senza tener conto delle controdeduzioni. La raccolta fondi operata non è stata ritenuta regolare perché non effettuata "face to face" con il banchetto allestito in pubblico, con invito personale ad effettuare la donazione e non attraverso attività connesse a quelle istituzionali (sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie ecc.) contrattualizzate e con natura sinallagmatica rese nei confronti di imprese Legge 133/99 art 25 comma 2 lett. a).

Altresì, la parte controdeducente osserva che le argomentazioni dell'Ufficio non sono consone, infatti la raccolta è stata effettuata dalla C.R. che era collocata all'interno del palazzetto con propri rappresentanti. L'Ufficio punisce la società con il disconoscimento del regime agevolato di cui alla legge 398/91 e ricalcola analiticamente le imposte evase in termini monetari in €. 5.716,000, oltre interessi e sanzioni. In punto di diritto la società richiama l'art. 25 della Legge 133/99 che stabilisce le due diverse forme di finanziamento che oltre alla raccolta fondi di cui alla lettera b), vengono ricompresi anche quelli di cui alla lettera a) attività connesse agli scopi istituzionali, al riguardo viene richiamata la Circolare 43/E dell'8 marzo 2000. La stessa Circolare afferma la non necessarietà di un reperimento fondi come raccolta pubblica, facendo riferimento in senso soggettivo all'ASD in regime agevolato di cui alla Legge 398/91. La condizione necessaria è che i fondi siano percepiti in via occasionale e saltuaria con la realizzazione di non più di due eventi all'anno non superando il limite massimo di €. 51.645,69 per singolo periodo di imposta.

A supporto delle modalità poste in essere dalla I. viene proprio in soccorso la detta Circolare Ministeriale n. 45/E/2000 che la punto 1.3 chiarisce il trattamento tributario delle associazioni sportive. Ancora una volta la controdeducente torna ad insistere sul vizio preliminare del mancato contraddittorio in violazione dell'art. 12 della Legge 212/00. L'Ufficio inutilmente per far valere le sue posizioni si appella ad una recente Circolare la 18/E che investe tutti i campi dal giuridico al fiscale. La società ha applicato la legislazione vigente nel rispetto della Circolare 43/E/2000. Conclude la sue difese in primis ribadendo l'assenza del contraddittorio preventivo e la mancata risposta dell'Ufficio alle controdeduzioni la PVC depositate nei termini, in secondo luogo viene contestata l'argomentazione della raccolta in forma ''pubblica a banchetto face to face e non attraverso prestazioni contrattuali sinallagamatiche (pubblicità o sponsorizzazioni). Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Motivazione

La Commissione, esaminati gli atti di causa, vista la documentazione allegata, valutata la normativa da applicare, ritiene di respingere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e compensare le spese. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche tutte le altre organizzazioni che operano nel settore no profit, hanno l'occasione di dare vita ad una raccolta pubblica di fondi per dare una "boccata d'ossigeno" alle casse dell'associazione, cercando ulteriori sostenitori, oltre i propri soci, che forniscano il loro appoggio attraverso una generica e volontaria offerta di risorse. La raccolta pubblica di fondi può concretizzarsi in uno spettacolo, una serata evento, un torneo o la vendita di oggetti di modico valore, in occasione di festività nazionali o patronali. In generale, per gli enti non commerciali, tali eventi trovano la loro regolamentazione nel comma 3, Iett. a) dell'attuale art. 143 del Tuir. Grazie a tale disposizione non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e delle Onlus "i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasiona/mente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della L. 398/91, esiste una versione più limitativa, l'art. 25 della L. 133/1999, come modificato dall'art. 37 della L. 21.11.2000 n. 342 infatti, prevede la possibilità di effettuare particolari raccolte occasionati e saltuarie di fondi effettuate con qualsiasi modalità, i cui proventi sono esclusi dal reddito imponibile. Nei confronti delle società e associazioni che hanno optato per la L. 398/91 è stabilito che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 51.645,69 euro i seguenti proventi realizzati: nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (strutturalmente funzionali e svolte in concomitanza alla manifestazione sportiva; per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 143, comma .3, lett. a) del TUlR. Quindi a differenza di quanto previsto per la generalità degli enti non commerciali, in presenza di società e associazione sportive dilettantistiche, la raccolta pubblica di fondi deve avere gli ulteriori requisiti: qualifica di un soggetto sportivo dilettantistico (riconoscimento del CONI, di una federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva; opzione per la L. .398/91; numero di eventi non superiore a due volte l'anno, ancorché non in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze e secondo qualunque modalità si svolgimento; rilevanza tributaria imponibile degli eventuali proventi eccedenti il limite di 51.645,69 euro; svolgimento in esenzione da tassazione IRES, di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali. In merito alla mancata redazione dello specifico rendiconto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 473/1999, inizialmente erano sorte notevoli perplessità circa gli effetti che quest'ultima poteva produrre, in particolare si temeva che ciò potesse portare alla disapplicazione del regime di cui alla L. 398/91. E' da ritenere, tuttavia che la mancata redazione del rendiconto non possa comportare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91. Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E del 2013, ha inoltre sancito che la mancata redazione del rendiconto non comporta l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati durante la raccolta pubblica di fondi e non rilevati, sempre che, in sede di controllo sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Il Collegio intende qui richiamare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze (n. 1335/13 del 15/07/2016), con la quale viene riconosciuta la non tassabilità delle sponsorizzazioni ricevute dalla ASD per l'organizzazione di un torneo. La decisione della Commissione Tributaria Regionale è il risultato delle considerazioni seguenti. I fondi raccolti con le sponsorizzazioni contestate dall'Agenzia delle Entrate erano finalizzati alla realizzazione di un torneo sportivo annuale, che quindi si ripete ogni anno, una volta l'anno. Trattandosi di un solo evento annuale, può a tutti gli effetti rientrare nel novero delle raccolte pubbliche di fondi previste dalla L. 133/1999, art.25, comma l. Tale legge sancisce, per le ASD con regime IVA n.398/1991 (forfetario). che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati durante raccolte pubbliche di fondi effettuate per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e pari ad un importo complessivo non superiore a ? 51.645,69. Anche il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), all'art. 143, comma 3 stabilisce più genericamente per tutte le associazioni che: "Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione."

Infine, c'è la posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, espressa con la circolare n.45/E/2000, che ribadisce sostanzialmente quanto previsto dalle normative sopra elencate. Peraltro, la Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 15479 del 26 luglio 2016, è intervenuta in relazione al disconoscimento del diritto all'esenzione previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche, mediante apposito avviso di accertamento per IVA - ex IRPEG- IRAP, ricordando che spetta solo al Fisco disconoscere i benefici fiscali previsti per le ASD nel caso che l'attività istituzionale non sia prevalente rispetto a quella commerciale e, al contempo, ha ricordato che la mancanza dei libri sociali e contabili non fa testo. Infatti, l'avvenuta distruzione delle scritture contabili non dimostra che l'ente non commerciale debba essere per forza solo fittizio, come sostenuto dall' Agenzia delle Entrate. In considerazione della particolarità della questione il Collegio ritiene di compensare tra le partile spese del giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione VII Distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando cosi' provvede: -Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.


 

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