Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 1 luglio 2015 (Pres. G. Servetti Est. Giuseppe Buffone)

Svolgimento del processo

I coniugi ____ contraevano matrimonio concordatario in ____, il ____ (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ____).
Dal matrimonio nasceva ___ il ____2008.
Con verbale di separazione del _____, i coniugi si separavano consensualmente, giusta accordo omologato dal Tribunale di Milano, con decreto del ____.
I genitori stabilivano: l'affidamento condiviso di ____ con suo collocamento presso la madre nella casa familiare assegnata alla _____; un ampio diritto di visita del padre (due pomeriggi infrasettimanali; a fine settimana alternati, con prelievo il venerdi alle ore 18.30 e riaccompagnamento a casa la domenica alle ore 20.00. Durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, una settimana con il papà, da concordare con la madre); il mantenimento di ____ per euro 225,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive, ludiche, ricreative.

Con ricorso depositato in data 1 aprile 2014, la moglie richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma sostanziale degli accordi di separazione e mantenimento fissato in euro 250,00 mensili (somma oggetto di rivalutazione monetaria alla attualità).
All'udienza presidenziale, tenuta in data 2 ottobre 2014, compariva il marito senza difensore: questi dichiarava di avere accettato, sin da gennaio, il pagamento dell'importo di euro 250 mensili ma insisteva per una riduzione del contributo nel mese di agosto.
II presidente f.f., con ordinanza dell'1 aprile 2014, confermava i provvedimenti della separazione.
All'udienza del 5 febbraio 2015, le parti richiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19 maggio 2015, le parti precisavano le conclusioni. I termini concessi ex art. 190 c.p.c. scadevano in data 8 giugno 2015.
La camera di consiglio veniva tenuta in data 1 luglio 2015.

II processo viene definito in 1 anno e 3 mesi, nel rispetto dell'art. 2, comma II-bis, legge 24 marzo 2001 n. 89, aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Motivazione

La domanda principale delle parti è fondata e va accolta: sono decorsi oltre tre anni dalla separazione e non è intervenuta riconciliazione.
Va premesso che la tenera età di ____ ne sconsiglia l'audizione: inoltre, la lite ha avuto ad oggetto sostanzialmente solo questioni economiche. Ne consegue che l'ascolto è manifestamente superfluo.
Sempre in via preliminare, deve prendersi atto dell'accordo dei genitori (art. 337-'ter c.c.), in merito alla conferma integrale delle condizioni di separazione, residuando la res litigiosa attorno a profili marginali, che si vanno ad esaminare: 1) il pagamento dell'assegno nel mese di agosto; 2) l'addebito del mantenimento direttamente sul conto corrente della madre da parte del datore di lavoro del padre; 3) altre questioni residuali. Quanto al mantenimento, non sono mutate le condizioni economiche delle parti (la madre è impiegata e il padre è operaio) cosicché effettivamente è congruo il mantenimento fissato nella separazione che, all'attualità è pari ad euro 250,00 (con ulteriore rivalutazione monetaria da riconoscere dal mese di aprile del 2015).

La prima questione giuridica da risolvere è la seguente: se, nel mese estivo in cui la figlia trascorre il suo tempo con il padre, l'assegno di mantenimento debba essere escluso o decurtato.
La questione è di agevole soluzione. II rilievo del ____ nasce da un errore di fondo.
II giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: nel caso di specie, la somma giudicata congrua e di Giustizia, è di euro 3000 annui. Altrimenti detto: ogni anno, in via anticipata, il padre è tenuto a versare alla madre l'importo di euro 3000. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il giudice può, però, stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, in linea con la previsione che può assistere le obbligazioni pecuniarie in generale. Ciò soprattutto dove sia lo stesso debitore (come nel caso di specie) a richiederlo.

Nel caso in esame, profittando della retribuzione mensile dell'onerato, il giudice stabilisce il pagamento diviso in 12 frazioni, con anticipo mensile. Da qui, l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 250 mensili. Pertanto, nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto è ipotizzabile poiché quell'importo non costituisce altro se non la "rata" della somma globale che va somministrata per quella periodicità.

La giurisprudenza di legittimità sul punto, è consolidata: "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento" (Cass. Civ., sez. I, 8 settembre 2014 n. 18869, Pres. Luccioli, est. San Giorgio).

La seconda questione, riguarda l'addebito diretto (secondo la dizione della ricorrente) che si traduce in una istanza ex art. 156 comma VI c.c. La domanda è infondata poiché non risulta nè provato nè rilevante l'inadempimento dell'onerato alle obbligazioni alimentari.

In merito al rilascio dei titoli validi per l'espatrio, non sussiste la competenza di questo ufficio, rimessa al giudice tutelare ex art. 3 legge 1187 del 1965.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto della celere definizione della lite, grazie alla collaborazione degli Avvocati.

PQM

il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.____ dell'anno 2014 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, cosi provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ___ matrimonio celebrato con rito concordatario in _____, il ___
2. Affida la figlia minore ___ nata a ____, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; con collocamento prevalente presso la madre in ____.
3. Dispone che il padre possa tenere con sè ____ con i seguenti tempi e con le seguenti modalità _____
4. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi) - prima rivalutazione: aprile 2015.
5.Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50%: delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, previamente concordate salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche; delle spese sportive, ludiche e ricreative pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate se superiore alla giornata).
6. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo delta presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ____ perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 1 luglio 2015


 

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