REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2014, proposto da
Comune di Maranello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Carlo Ferrari, Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso lo studio Teodoro Klitsche De La Grange in Roma, via degli Scialoja, 6;
contro

Vodafone Omnitel n.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lais, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C.Monteverdi 20;
Provincia di Modena non costituito in giudizio;
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00141/2014, resa tra le parti, concernente diniego realizzazione nuovo impianto di telefonia mobile

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel n.V.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Sergio Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Motivazione

La sentenza appellata ha annullato, per violazione dell’art. 8 dell’art. L. n. 36 del 2001, degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 287 del 2003 e degli artt. 8 e 9 della L.R. Emilia e R. n. 30 del 2000, gli atti con i quali il comune di Maranello aveva negato alla Vodafone l’autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile, sul rilievo che l’area interessata era in Ambiti Agricoli Periurbani (APA), mentre l’art. 57 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico edilizio comunale (R.U.E.) lo consente in altri ambiti agricoli come, ad esempio quelli di cui all’art. 56 del R.U.E. e vieterebbe espressamente l’installazione di impianti di trasmissione via etere (tra cui stazioni radio-base per telefonia mobile) in tutte le zone del territorio comunale ricomprese nell’ambito urbanistico AAP (Ambiti Agricoli Periurbani).

Pertanto riteneva che l’art. 57 del R.U.E. comunale, formalmente avente carattere urbanistico, in realtà introduca generalizzate limitazioni all’installazione di impianti che, viceversa, dovrebbe ritenersi astrattamente consentita in tutte le zone del territorio comunale, indipendentemente dalla loro destinazione (ex art. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003, per gli obblighi di copertura derivanti dalla concessione), fermi restando i limiti imposti dalla normativa regionale in materia (art. 9 L.R. Emilia-R. n. 30 del 2000, riguardante il divieto di localizzazione in aree c.d. “sensibili”) e statale (L. n. 36 del 2001; D.P.C.M. 8/7/2003; D. Lgs. n. 259 del 2003 in tema di limitazioni all’esposizione ai campi elettromagnetici).

Con l’appello in esame il Comune deduce errore in fatto ed in iudicando della sentenza sul presupposto della fondatezza della violazione dell'art. 8 l 36/01, degli artt. 86 e 87 D. Lgs. 259/2003 e degli artt. 8 e 9 L R. 30/2000- carenza di istruttoria - travisamento dei fatti e degli atti depositati. in giudizio - difetto di motivazione, per avere omesso di considerare la documentazione da cui emerge chiaramente come sia possibile localizzare ed installare impianti di telecomunicazioni elettroniche sulla maggior parte del territorio del comune di Maranello e come le esclusioni operate siano esclusivamente ispirate a criteri urbanistico-edilizi, non potendosi in alcun modo ravvisare l'introduzione surrettizia di limitazioni ulteriori e diverse da quelle consentite dalla normativa in materia.

L’appello è infondato.

Questa Sezione ha ritenuto in argomento che:

- il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (sent. 14/02/2014 n. 723);

- è consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, cit., prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio (sent. 23/01/2015 n.306);

- di conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (sent. 18/06/2015 n.3085).

L’art. 8 della L. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l’installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio (v. tra le più recenti, Cons. Stato VI sez. 03/06/2019 n.3679). E nel caso in esame il Comune non ha compiutamente verificato se sussista o meno una soluzione alternativa alla proposta ubicazione dell’impianto.

Al rigetto dell’appello consegue la conferma della sentenza appellata, pur con la compensazione delle spese di giudizio, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della questione in sede amministrativa, che dovrà avvenire alla luce delle suindicate statuizioni.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consiglieree
Francesco Gambato Spisani, Consiglieree
Giovanni Sabbato, Consiglieree
Antonella Manzione, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Sergio Santoro


 

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