REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZ. 34
riunita con l'intervento dei sig.ri
SAITO VINCENZO -Presidente-
BOCCADIFUOCO ANGELO -Relatore-
BERRETTA TOMMASO – Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'apello n.3366/09
depositato il 16.06.2009
-avverso la sentenza n.276/08/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CALTAGIRONE
proposto dal ricorrente: P. S.

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione n.8, con la sentenza n.276 dell'8 aprile 2009, ha rigettato il ricorso di P. S., notaio in Caltagirone, avverso l'avviso di liquidazione n.0611____ dell'Agenzia delle Entrate di Caltagirone relativo ad imposta ipotecaria e catastale non percepita in sede di registrazione di un atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa.
Col ricorso il contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato dato che l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà superficiaria segue i criteri di tassazione per l'assegnazione dell'area da parte del Comune, ovvero il pagamento della sola imposta di registro, così come previsto dall'art. 31 DPR 601/73. Detto orientamento a detta del contribuente sarebbe confermato dalla legge 22 dicembre 1989 n.891 che dispone la tassazione ad importo fisso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative che non usufruiscono del contributo dello Stato o di altri Enti territoriali, cioè di cooperative che costruiscono su aree di loro proprietà.

L'agenzia delle Entrate di è costituita in giudizio insistendo sulla legittimità del suo operato.
I Giudici di primo grado rigettando il ricorso hanno ritenuto che l'esenzione delle impose ipotecarie e catastali, previsti dall'art. 32 comma 2 DPR n.601/73, spettano soltanto nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971 n.865, e non sono attinenti ai programmi edificatori privati ancorchè effettuati da cooperative senza fini di lucro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente eccependo:
a) che nel caso in esame si è trattato di assegnazione da parte di una società cooperativa di alloggi ai soci, su area concessa in diritto di superficie dal Comuni di Caltagirone ai sensi delle leggi 167/62 e 865/71 e L.R. n.71/78;
b) che in tale occasione sono state invocate le agevolazioni fiscali per le cooperative edilizie che usufruiscono del contributo statale e in particolare di quelle di cui all'art. 32 DPR 601/7, per cui l'atto è stato registrato con la sola imposta di registro e con l'esonero dell'imposta ipotecaria e catastale;
c) che l'ambito in cui operava la cooperativa era esattamente quello individuato dal citato titolo IV della legge 865/71 e l'area su cui insistono gli alloggi è stata assegnata alla cooperativa ai sensi della legge 865/71;
d) che il terreno era stato assegnato dal Comune, avvalendosi dei poteri in campo di ediliza pubblica residenziale e restando lo stesso Comune proprietario sia dell'area che dei fabbricati su di essa insistenti, dal momento che il diritto di superficie è del tutto temporaneo;
e) che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui al citato art. 32 comma 2 DPR n.601/73.
A sostegno dell'appello il contribuente ha indicato diverse decisioni delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Con le contro-deduzioni del 18.09.2009 l'Agenzia delle Entrate ha richiesto, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in quanto non risulta che la parte abbia depositato copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
L'Ufficio fa quindi riferimento alla Risoluzione del 24.4.2002 n.127 della direzione centrale dellAgenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti circa l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 32 DPR 601/73 ai trasferimenti di alloggi costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, nel caso in cui sussistano i presupposti imponibili ai fini IVA.
Afferma ancora che occorre distinguere se per gli atti di assegnazione degli alloggi ricorrono i presupposti di imponibilità ai fini IVA o meno: nel caso di non imponibilità ai fini IVA ricorrono le condizioni oggettive e soggettive prescritte dalla legge 865/71 e quindi gli atti di assegnazione rientrano nella previsione di esenzione di cui all'art. 32 DPR 601/73.
Diversamente per gli atti in cui ricorrono i presupposti di imponibilità IVA, come nel caso in esame, sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Tale tesi trova conferma nel fatto che l'art. 32 DR 601/73, pur essendo stato emanato successivamente all'istituzione dell'IVA non prevede espressamente che gli atti soggetti ad IVA godano delle agevolazioni in esso contenute.
Alla pubblica udienza odierna il rappresentante del contribuente appellante insiste sulle tesi esposte in appello.
E' assente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazione

Osserva il Collegio che l'appello del contribuente è fondato e va accolto.
Il principio di diritto da cui muovere è che "...le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta del registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale ed ipotecaria prevista dall'art. 32 comma 2 dpr 29.9.1973 n.601, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo V della legge 22.10.1971 n.865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione...(Cass. 24.5.2005.n.10950, Min.Ec. E Fin. - C/ impr. Presotto Spa).

Nel caso in esame non sono contestate nè la concessione del terreno con diritto di superficie in favore della Cooperativa citata, nè la costruzione degli alloggi da parte della stessa in regime di edilizia agevolata.
L'assunto dell'ufficio è incongruo anche sul piano interpretativo, attesa la posteriorità dell'art. 32 comma 2 cit. Alla disciplina dell'IVA: l'eventuale esclusione dell'agevolazione agli atti soggetti all'IVA doveva essere sancita espressamente secondo il canone dell'ubi voluti dixit.
Il silenzio del legislatore attesta allora l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 200,00 diritti ed onorari.

PQM

Il Collegio accoglie l'appello del contribuente avverso la sentenza n.276 dell'8 aprile 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Sese a carico della soccombente Agenzia delle Entrate determinate in eyro 200,00 per diritti ed onorari
Catania 28 febbraio 2011


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.