REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei Signori:
RAFFIOTTA SILVIO GAETANO Presidente
MARINO GIORGIO Relatore
PATANE MARIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 3150/2019
depositato il 01/07/2019
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2014/001/AV/OOO018519/0/001 REGISTRO 2015
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2015/001/D1/000001473/0/001 REGISTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
proposto dal ricorrente:
A. R. L.
difeso da:
AGOZZINO VALENTINA
VIA ASIAGO, 35 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 1.7.2019 A. R. L. ricorreva avverso due avvisi di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione di sanzioni emessi ai suoi danni dall'Agenzia delle Entrate con i quali era stato invitato al pagamento della somma di € 428.75 per la registrazione del D.I. n. 1473/15 emesso dal Tribunale di Catania ed € 417.50 per la registrazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 1.12.2016.
Esponeva che sia il decreto ingiuntivo che l'ordinanza erano stati emessi in seguito a ricorsi presentati da esso ricorrente per ottenere il pagamento di compensi professionali e dunque somme soggette a tassazione IVA. Rilevava che l'Agenzia aveva applicato una doppia imposta fissa di registro oltre ad una imposta proporzionale per gli interessi.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestava il ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

Motivazione

Il ricorso è fondato. E' noto che la ratio del principio di alternatività tra iva ed imposta di registro fissato dall'art. 40 del DPR 131/86 è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro le somme già assoggettate all'i va e dunque evitare una duplice imposizione.
Altrettanto pacifico è che l'atto in questione vada assoggettato ad imposta di registro fissa.
Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 131/86 : Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad
imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da luogo alla imposizione più onerosa.

Nella specie l'Agenzia ha applicato una duplice tassazione (in misura fissa) ritenendo che la il decreto contenesse due statuizioni distinte: sorte capitale ed atti enunciati (fatture).

Invero con sentenza n. 10789/2004 (confermata da sentenza n. 7113/2008) la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che il citato art. 21 contiene al primo comma una regola generale, che è quella secondo la quale quando in un solo documento (atto giuridico privato o provvedimento giudiziario che sia) è racchiusa una pluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica distintamente a ciascuna di esse; e al secondo comma una eccezione per il caso in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
Tale eccezione, necessariamente di stretta interpretazione, ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l'intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione aggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella mera volontà delle parti. Un rapporto di connessione di quel genere non può cogliersi nella relazione pur esistente tra più "disposizioni" aventi diverso titolo e funzione, e collegate soltanto per volontà delle parti, come nel caso (esaminato nella detta statuizione) di sentenza di condanna di più condebitori, in solido, al risarcimento dei danni in favore di un soggetto danneggiato, e di condanna di uno dei condebitori solidali, in favore dell'altro, a titolo di rivalsa in forza di garanzia contrattualmente assunta.
In altri termini, l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto od i rapporti in essa racchiusi e quindi il comma secondo del detto art. 21 troverà applicazione solo nell'ipotesi di connessione oggetti va tra le diverse statuizioni di tal che le une non potrebbero esistere senza le altre.
Tale non è , all'evidenza, il caso di specie nel quale non vi sono diverse statuizioni, ma una unica statuizione di condanna, atteso che gli interessi legali sulla somma dovuta operano ex lege.
In relazione alla doppia imposizione per atti enunciati è del tutto evidente che nella specie - per come emerge dagli allegati ricorsi - non vi sono atti enunciati soggetti a tassazione (evasa). Invero i ricorsi sono stati presentati non su fatture, ma su parcella vistata dal competente ordine e sugli atti dell'attività professionale svolta dalla ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto e gli avvisi di liquidazione limitati ad una sola tassa di registro in misura fissa.
Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e ridetermina gli importi dei due avvisi di liquidazione nei soli limiti di una imposta fissa di registro per ciascun atto.
Spese compensate.
Catania 9.04.2021
Depositata in segreteria in data 15.04.2021


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.