REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA Sezione 06, riunita in udienza il 14/02/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORENTINO ADOLFO, Presidente
DE FRANCESCO FRANCESCO, Relatore
CAPPUCCIO DANIELE, Giudice
in data 14/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
G. G.
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso dp.messina@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L101146 IVIE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio

Svolgimento del processo

Con ricorso inviato l’11.6.2021 contro l’Agenzia delle Entrate di Messina, il sig. G. G. impugnava l’avviso di accertamento n. TYX01L101146/2020, riguardante l’Imposta sul Valore Immobiliare Estero (IVIE), per l’anno di imposta 2014.
Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni del 21.7.2021, all’odierna udienza la causa veniva decisa.
Il ricorrente, nel merito, contestava l’accertamento impugnato emesso dall’Agenzia, rilevando che non era tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, avendo come unico reddito la pensione INPS. Inoltre lamentava il fatto che l’A.F. aveva ripreso a tassazione l’IVIE, aveva comminato sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW ed aveva agito sulla base del valore d’acquisto dell’immobile posseduto negli Stati Uniti. Quanto sopra, senza tenere conto che le tasse sulla proprietà immobiliare erano state versate, per gli anni di imposta in contestazione (dal 2015 al 2018), all’Erario statunitense, come da prospetti riepilogativi che allegava. Così facendo, l’ufficio avrebbe operato una doppia imposizione. Viceversa, essendo stati regolarmente effettuati all’estero i pagamenti dovuti, scaturiva un credito d’imposta, pari all’ammontare delle tasse estere pagate sino alla concorrenza delle tasse da pagare in Italia a titolo di IVIE. Concludeva che nessuna evasione di imposta si fosse concretizzata. A parte la questione di merito, nella sua memoria il ricorrente opponeva ulteriori doglianze, eccependo: a) la decadenza, da parte dell’A.F., per superamento dei termini previsti, dal potere di accertamento; b) la carenza del potere dirigenziale di chi aveva sottoscritto l’atto; c) la carenza di delega al funzionario da parte del direttore dell’Ufficio; d) la violazione delle norme sulla sottoscrizione dell’atto, per mancanza del certificato qualificato necessario per la generazione della firma digitale.
Nelle successive memorie del 28.1.2022 insisteva, oltre che sulla insussistenza di maggiori imposte evase, sulla sottoscrizione dell’avviso da parte di funzionario, in assenza di specifica e motivata delega da parte del direttore, e sulla illegittimità dell’attestazione di conformità, tra copia analogica ed originale informatico, da parte di funzionario autorizzato ad hoc. Chiedeva, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, con conseguente archiviazione dell’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate contestava tutte le superiori eccezioni, sia quelle pregiudiziali che quelle di merito. Rilevava che il ricorrente, in quanto proprietario di un immobile all’estero, era comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il relativo quadro RW, come sancito dalla norma istitutrice dell’imposta IVIE. Ed inoltre, anche al fine di fruire di un eventuale credito d’imposta per tasse pagate all’estero, doveva presentare la dichiarazione dei redditi. Tale credito, infatti, non avrebbe potuto essere fatto valere, in caso di omessa dichiarazione dei redditi ovvero di mancata indicazione dei redditi prodotti all’estero. Sul piano delle eccezioni pregiudiziali e preliminari riteneva le stesse prive di fondamento, sia quella concernente la validità della sottoscrizione e della delega, sia quella sul rispetto dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente alle spese di giudizio.

Motivazione

Nella sua impugnativa il ricorrente lamenta l’assoggettamento a tassazione di un suo immobile posseduto negli Stati Uniti. Fa leva, relativamente alle eccezioni opposte, su aspetti formali, ma anche riguardo al merito. Sotto il profilo formale eccepisce la decadenza dell’avviso di accertamento, in quanto notificato oltre il termine previsto dalle norme vigenti, e la nullità dell’atto, per mancata sottoscrizione da parte di un dirigente e per mancata allegazione della delega.
Quest’ultima eccezione merita di essere valutata prioritariamente. La provenienza dell’atto è senza dubbio riferibile all’ufficio che l’ha emesso. Il direttore è sicuramente il responsabile, ma può delegare altro funzionario; la delega in questione potrebbe essere esibita anche in un secondo momento. In effetti l’Amministrazione fa riferimento ad apposita delega, rilasciata alla
sig.ra Giovanna Gugliandolo, che ha firmato l’atto impugnato. Ma di tale conferimento di delega non viene fornita alcuna prova, in quanto la stessa non viene allegata in atti, sia al momento della presentazione delle controdeduzioni, sia in fase di contenzioso. In tal modo non è stata data la possibilità di verificarne la validità e la durata.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. 5, n. 18758 del 5 settembre 2014), “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/1973 e dell’art. 56 del DPR 633/1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio”, va detto che, nel caso in specie,
l’Amministrazione non ha ottemperato, nemmeno in sede giudiziale (come avrebbe potuto e dovuto fare, in quanto pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità), al previsto onere, limitandosi ad indicare l’atto dispositivo n. 363/2021 e facendo, così, venire meno il principio della validità dell’atto. Accolta tale eccezione pregiudiziale, la stessa viene ritenuta assorbente rispetto a tutte le altre, che non vengono in questa sede esaminate e prese in considerazione.

Tutto ciò premesso,
consegue l’accoglimento del ricorso; mentre si ritiene opportuno compensare le spese.

PQM

accoglie il ricorso, dichiara illegittimo l’atto impugnato e compensa le spese.
Messina, 14.2.2022
Depositato il 28.02.2022


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.