Svolgimento del processo

In data 09/04/2015 il Signor (Omissis) proponeva ricorso, con il proprio difensore, contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania e la Riscossione Sicilia s.p.a., avverso l’estratto ruolo rilasciato il 11/06/2015, la
sottostante cartella di pagamento n. 29320080054403233 ed il relativo ruolo n.450054 emesso nel 2008, afferente lrpef anno 2004, per complessivi euro 3665339
Eccepiva, il ricorrente:
- L’ammissibilità della presente azione ed interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto la cartella di pagamento impugnata non è stata validamente notificata, privando in tal modo il ricorrente di ogni tutela giurisdizionale:
- Insussistenza del credito per maturata decadenza dell’azione esattiva, inquanto non è stato rispettato il termine di notificazione della cartella di pagamento, stabilito a pena di decadenza dall’art. 25 DPR n.602/73;
- L'insussistenza del credito relativo a sanzioni ed interessi per maturata prescrizione quinquennale.
Concludeva chiedendo, dichiararsi nulli o comunque annullare gli atti impugnati.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Chiedeva altresì la trattazione in pubblica udienza.
Allegava documentazione.
In data 24/09/2015 si costituiva in giudizio la Riscossione Sicilia s.p.a., la quale controdeduceva:
- Inammissibilità del ricorso, per tardività della domanda, in quanto l’Ufficio ha correttamente notificato la cartella esattoriale impugnata il 25.01.2008;
Infondatezza della domanda, in quanto, relativamente all’eccezione formulata dal ricorrente di intervenuta prescrizione, quest’ultima risulta essere totalmente infondata in quanto detto termine è stato interrotto dalla regolare
notifica delle cartelle esattoriali.
Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda, rigettare nel merito la stessa e per l’effetto condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere
dalla Riscossione Sicilia s.p.a. e coerentemente dichiarare con qualsiasi formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un’eventuale condanna alle spese che andranno eventualmente compensate.
Allegava documentazione.
In data 18/02/2016 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, la quale contro deduceva:
- L’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall’art.21 del D.lgs n. 546/1992;
- La regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento, notificata a mani di un familiare in data 22.05,2008. presso la residenza del ricorrente, cosi come confermato cia giurisprudenza di merito;
Concludeva chiedendo il rigeflo del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Allegava documentazione.
In data 20/11/2019 il ricorrente presentava, note di replica, nelle quali eccepiva:
- L’ammissibilità del ricorso avverso l’estratto a ruolo, in quanto pienamente conforme alla normativa vigente ed alla consolidata giLirisprudenza della Corte di Cassazione;
L’omessa/irregolare notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata in piena violazione dell’art.60 lett. b-bis), DPR 600/73, dato che nessun avviso di avvenuta notificazione è stato spedito al contribuente;
La maturata decadenza, in quanto il ricorrente non ha fornita alcuna valida prova circa la regolare notificazione della cartella di pagamento impugnata;
La maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, anche a decorrere dalla pretesa data di notificazione della cartella;
Concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il rigetto delle domande e deduzioni di parte avversa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di cui ai sensi dell’art93 comma 1 c.p.c. si richiede la distrazione in favore del difensore.
Allegava documentazione.
All’udienza pubblica svoltasi il 02/i 2/2019, è presente il difensore di parte ricorrente che si riporta alle difese in atti ed insiste nell’accoglimento del ricorso. È inoltre presente il difensore di Riscossione Sicilia s.p.a. che contesta tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, ivi comprese quelle contenute nelle memorie difensive,
ed insiste nel rigetto del ricorso. È altresì presente il difensore dell’Agenzia defle Entrate, il quale, si riporta alle controdeduzioni, dichiarando che il ricorrente era perfettamente a conoscenza del carico tributario, tanto che in data 20/05/2008, cosi come risulta che produce. Eccepisce, altresì, che il debito erariale si estingue solo
con i termini ordinari di prescrizione, cioè 10 anni, insiste nel rigeffo del ricorso, Il difensore di parte ricorrente insiste opponendosi alla produzione documentale perché tardiva. Il difensore della Riscossione Sicilia s.p.a. si associa alle richieste dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione non ammette la documentazione dell'Agenzia delle Entrate perché tardiva.
La controversia è posta in decisione.

Motivazione

La Commissione rileva:
che l’estratto ruolo é atto impugnabile così come stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza N. 19704 del 02/10/2015, atteso che il ricorrente ha dedotto di avere interesse ad inibire lo stesso;
che dall’esito processuale e dall’istruttoria svolta è emerso che la cartella di pagamento richamata nll'estratto ruolo è stata notificata regolarmente e ritualmente, il 22/05/2008,
infatti, dall’esame della ricevuta postale di ritorno, collegata alla notifica del plico postale, risulta che la consegna della raccomandata è stata eseguita a mani del suocero del ricorrente, per cui la notifica è da ritenere pienamente valida ed efficacia, in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con orientamento costante e pacifico, ex multis sentenza 12 maggio 2009, n. 10955, con la quale la Corte ha ritenuto sufficiente che il parente (ol’affine) sia presente, anche casualmente, nell’abitazione del debitore, senza coabitazione, per dare efficacia alla notifica della cartella di pagamento; coerentemente, Corte di Cassazione— Ordinanza 29novembre2017, n. 28591. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 17.12.2014 n. 26501 ha ritenuto che no sia necessaria neanche la spedizione della raccomandata informativa;
che la rituale e tempestiva notifica della cartella di pagamento ha interrotto il decorso del termine di prescrizione della pretesa erariale, ciò in quanto la stessa è riconducibile ad IRPEF , IRAP ed IVA, per cui soggiace ai termini di cui all’ad. 2946 c.c. così come stabilito, recentemente, dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15aprile2019, n. 10549;
che la rituale e legittima notifica della cartella di pagamento, relativamente alle sole imposte, vanifica tutte le eccezioni in ricorso, che devono considerarsi infondate in fatto ed in diritto, nonché interamente superate ed ininfluenti ai fini della decisione;
che vanno accolte le eccezioni formulate dal ricorrente, in ordine alla prescrizione delle sanzioni, le quali soggiacciono alle disposizioni di cui all’ad. 20 del D. Lgs. 472797, secondo il quale diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni, dal momento in cui è stata notificata la pretesa, per cui nel caso in esame, visto che la cartella di pagamento è stata notificata il 22/05/2008, senza ulteriori atti interruttivi, il diritto a riscuotere le sanzioni si è estinto per intervenuta prescrizione il 31/12/2013.
Per l’effetto, la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati, limitatamente alle sanzioni irrogate ed in essi richiamate e conferma nel resto gli atti impugnati.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati,
limitatamente alle sanzioni irrogate ed in essi richiamate e conferma nel resto
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese dijite fra le parti
Co& deciso in Catania li 02/12/2019


 

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