Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3.4.2015, (Omissis) esponeva di avere appreso, tramite estratto di ruolo, dell'esistenza di numerose cartelle esattoriali emesse a suo carico in anni remoti che impugnava sulla base dell'asserito difetto di notifica.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Catania, la CCIAA di Catania e l'agente della riscossione chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ovvero venisse respinto.

Motivazione

Ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Infatti, se è vero che ormai la S.C. ha chiarito che l'impugnativa dell'estratto di ruolo è ammissibile, ciò non toglie che il ricorso è comunque soggetto al termine di gg. sessanta previsto dalla legge che decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'estratto di ruolo. Quanto esposto è stato chiarito da Cass., sez. V, 30 maggio 2017, n. 13584 secondo cui: "In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 5./6 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria".
Al fine di apprezzare come la S.C. si sia pronunciata in materia esattamente uguale rispetto a quella dedotta oggi in giudizio è opportuno riportare alcuni stralci della motivazione.
Innanzitutto la fattispecie su cui si è pronunciata la S.C. era la seguente: "TL. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5/50112 del 9 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Napoli, in r(forma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso contro iscrizione di ipoteca legale, D.P.R. n. 602 del 197 3, ex art. 77, e prodromica cartella di pagamento per Iva 1996,· in quanto proposto (settembre 2009) oltre il termine di 60 giorni dalla data (I 9 febbraio 2009) nella quale egli aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico mediante rilascio di estratto di ruolo".
I motivi di ricorso riportati in sentenza sono i seguenti: "Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché violazione del D.Lgs. n. 5./6 del 1992, art. 21,· per avere la commissione tributaria regionale rilevato d'ufficio - la tardività del ricorso introduttivo perché notificato più
di 60 giorni dopo 1‘ottenimento dell ‘estratto di ruolo, nonostante che l’oggetto dell’impugnativa non fosse quest’ultimo atto, ma il provvedimento di iscrizione di ipoteca legale mai a lui noticato. al pari delle cartelle di pagamento ad esso prodromiche”.
Le ragioni per cui S.C. ha rigettato il ricorso sono le seguenti: “Va premesso che la verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere - dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d’ufficio sulla base delle risultanze in atti. La sentenza della commissione tributaria regionale non può dunque essere censurata sotto il profilo del rilievo d ‘ ufficio della tardiva proposizione del ricorso originario; indipendentemente dall ‘omesso rilievo della circostanza da parte del primo giudice. Ciò posto, si osserva come il T abbia qui opposto la cartella di pagamento quale atto di esazione intermedio tra l ‘iscrizione a ruolo del credito tributario, a monte, e / ‘iscrizione di ipoteca legale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, a valle. L’assunto fondamentale è che tale cartella di pagamento non gli venne ritualmente notificata, così come nemmeno l’iscrizione jpotecaria che su quella cartella si è basata. Da qui. la rivendicazione da parte del contribuente del proprio diritto di impugnare la cartella di pagamento una volta venuto a conoscenza - con la comunicazione dell’estratto di ruolo da lui stesso sollecitata - della pretesa impositiva a suo carico. Tale diritto va, in linea di principio, senz’altro riconosciuto; ma il suo esercizio doveva avvenire, come osservato dalla commissione tributaria regionale, nel rispetto del termine generale di impugnazione di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2]. In ordine alla impugnabilità dell’estratto di ruolo - inteso però non quale mero “documento” rappresentativo, bensì nel suo sostrato sostanziale e contenutistico di atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva - nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda, basterà qui ric??iamare quanto stabilito da $SUU 19704/15, secondo cui “ il contribuente può impugnare la carteila di pagamento della quale - a causa dell ‘invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario delta riscossione,’ a ciò non osta 1 ‘ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, ari’. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che i ‘impugnabilità de/t’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabitità prevista da tale norma - non costituisca l‘unica possibilità di far valere l‘invalidità della notjfica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè t’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso ove non ri garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto cii quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione “. Nella sentenza in oggetto, le SSUU hanno affrontato proprio la questione dell ‘ammissibilità della impugnazione della cartetia invalidamente notJìcata (e conosciuta attraverso 1 ‘estratto di ruolo,), con la precisazione “che le considerazioni che saranno esposte in proposito devono intendersi riferibili anche alla impugnazione del ruolo, attesa la coincidenza della notj/ìcazione della cartella con quella del ruolo “. La conclusione alla quale è pervenuta la sentenza delle SSUU è stata nel senso di escludere, nell ‘interpretazione dell’ ultima parte dell ‘art. 19 cit., comma 3, che l’impugnazione di un atto non notificato possa avvenire sempre e soltanto unitamente all ‘impugnazione di un atto successivo notificato; ben potendo ammettersi la possibilità, per il contribuente, di far valere l’invalidità dell’atto anche prima che gli sia regolarmente notUìcato con un atto successivo, e per il solo fatto di esserne venuto a completa conoscenza. Si osserva ancora nella sentenza che: ‘e è vero che, come sopra rilevato, non è sufficiente la prova della ‘iena conoscenza” dell’atto aifini della decorrenza dei suddetti termini ma è necessaria una comtmicuzione effettuata nei modi previsti dalla legge, è anche vero che ciò non può impedire / impzignabllità dell ‘atto (‘del quale il contribuente sici venuto “comunque” a conoscenza) ma soltanto, appunto, la decorrenza dei relativi termini di impugnazione in danno del contribuente, distinzione che risulta ben chiara nella giurisprudenza di questo giztdice di legittimità (v. sui punto tra le altre SUn. 3773 del 2014 nonchè Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013) secondo la quale i ‘ammissibilità di una tutela “anticipata” non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell ‘impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la noqfìca di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza”. Orbene, posto questo principio, resta che lafiucoltà di impugnazione deve essere esercitata - secondo regola generale - nel rispetto del termine previsto di 60 giorni ex ait. 21 cit.; sicché l’avvenuta conoscenza dell’atto esplica effetto in ordine non soltanto alla determinazione in capo ai contribuente della legittimazione ad impugnare, ma anche al termine di esercizio di tale legittimazione. Tanto più considerato che né la tipologia non direttamente impositiva dell ‘atto impugnato, nè le modalità non notifìcatorie della sua conoscenza da parte del contribuente, sono in grado di mutare - mediante 1 ‘ipotetica conjìgurazione, in realtà non prevista dall ‘ordinamento, di un ‘azione, sempre proponibile, di accertamento negativo del debito tributario - la natura prettamente impugnatoria del processo di cui i ‘atto viene a costituire l’oggetto precipuo; con onseguente applicabitità delle modalità generati di introduzione del giudizio di impugnazione, a cominciare appunto dal termine decadenziale di proposizione. E’ dunque evidente che tale termine debba essere osservato per il solo fatto che l’impugnazione venga proposta, ed indipendentemente dalla sua facottatività in tutti quei casi nei quali si ritenga comunque la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo in senso stretto che gli venga successivamente notificato (‘Cass. 26] 6/]5, 1559 7/15, 2061 1/16 ed altre,). Consegue da ciò che, nel caso - come quello di specie - di impugnazione tardiva, t’atto denotante la pretesa impositiva diverrà anch ‘esso definitivo (al pari di quanto accadrebbe nel caso di estinzione del giudizio tempestivamente proposto); sebbene, vista la sua (momentanea) inidoneità a produrre effetti di natura provvedimentale, autoritativa ed esecutiva, soltanto nel senso formale delta jireclusione alla sua ulteriore ed autonoma impugnabilità. fermo comunque restando - come indicato dalla giurisprudenza richiamata - il diritto di successiva impugnazione dell’atto impositivo propriamente detto, all’esito della sua noqfìcazione. In definitiva, assodato che, per ragioni di tutela del contribuente e di buon andamento della F.A. (valori che presuppongono entrambi la sollecitazione tempestiva, e non esperibile sine die, della verifica giurisdizionale,), ogni atto adottato dall ‘ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una spec/ìca pretesa tributaria - con espticitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, ed anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa - è impugnabile davanti al giudice tributario, per quanto non incluso nell ‘elenco di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è tuttavia necessario che l’impugnazione così proposta risponda alla disciplina generale che le è propria. In primo luogo, essa dovrà dunque rispondere al requisito di tempestività D.Lgs. n. 546 del 1992, cx art. 21; requisito la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente con riguardo alla data di avvenuta conoscenza dell’atto enunciativo della pretesa tributaria contestata. Nella specie, tale data è stata dallo stesso T. individuata in quella (19 febbraio 2009) di rilascio di stampa dell ‘estratto di ruolo; a fronte di un ‘impugnazione da lui proposta circa sette mesi dopo”.

Ritiene la commissione di dovere integralmente condividere quanto chiarito dalla S.C. nell’arresto sopra riportato.

Ne consegue che, nel caso di specie, a fronte di estratto di ruolo ottenuto in data 7.3.2013, il ricorso notificato in data 3.4.2015 è senz’altro tardivo e va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo

PQM

La Commissione Tributaria di Catania, sezione XIV’, definitivamente decidendo sul ricorso
iscritto al n. 6361/15 RG.:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600,00, oltre
spese generali in favore del Comune di Catania, in € 100,00 oltre spese generali, in favore della
Camera di Commercio di Catania, in € 200,00, oltre spese generali, in favore dell’Agenzia delle
Entrate ed in € 1.000. oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell’agente della riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale,
sez. XIP, il 9 ottobre 2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania sentenza n. 5473/2020

 

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