Tribunale Prato 28 ottobre 2014, n. 1199

Svolgimento del processo

Con atto di appello ritualmente notificato, un automobilista impugnava la sentenza indicata in oggetto, con la quale era stato dichiarata inammissibile l’opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella esattoriale n____ emessa da Equitalia Gerit S.p.a. a causa del mancato pagamento delle sanzioni di cui ai verbali elevati per violazione dell’art. 142 C.d.S. nn.____ del ____e ____ del ____, in assenza di impugnazione dei verbali nei termini di legge e di dichiarazione ex art. 126-bis C.d.s..
A sostegno l’appellante reiterava sostanzialmente le stesse censure già sollevate in primo grado, deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta valida la notifica del verbale perfezionatasi nei confronti del solo proprietario del veicolo, pur in presenza della comunicazione dei dati del trasgressore effettuata dal sig. ------------- ex art. 126-bis C.d.S. e concludendo per l’accoglimento dell’appello, la riforma integrale della sentenza di primo grado e la conseguente declaratoria di nullità della cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva il Comune di Prato, chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva, quindi, rinviata all’udienza odierna, in cui si presenziava il solo difensore del Comune, il quale concludeva come in comparsa di risposta.

Motivazione

L’appello è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, la decisione del giudice di prime cure appare logica e consequenziale nei passaggi e mostra di aver fatto buon governo dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza, con specifico riguardo all’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale in assenza di preventiva impugnazione dei verbali di contestazione su cui la cartella stessa si fonda.

Al riguardo, è infatti orientamento condiviso quello secondo cui avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile “l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. civ., Sez. II, n. 21598/11; Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010).

Nella fattispecie, è pacifico che l’appellante abbia omesso di impugnare i verbali in questione, pur avendone ricevuto regolare notifica ed a nulla rileva la circostanza che il proprietario abbia o meno comunicato al Comune i dati del trasgressore, secondo le modalità stabilite dall’art. 126-bis C.d.s., dal momento che la tempestiva impugnazione del verbale costituisce, ad avviso di giurisprudenza, una vera e propria condizione di ammissibilità della successiva azione tesa a far valere la nullità della cartella esattoriale attraverso lo strumento del ricorso in opposizione, in alcun modo surrogabile dalla comunicazione all’ente dei dati dell’effettivo trasgressore.

Ma anche a voler ritenere ammissibile il ricorso di primo grado, lo stesso si sarebbe comunque rivelato palesemente infondato: la responsabilità dell’odierno appellante, in quanto proprietario del veicolo, non avrebbe potuto essere, infatti, comunque posta in dubbio, considerato che ai sensi dell’art. 196 C.d.S., per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo è sempre obbligato in solido con l’autore della violazione, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà e che tale solidarietà non è certo esclusa dalla mera perdita (peraltro, nella fattispecie volontaria) di disponibilità del veicolo, dovendosi provare l’opposizione del proprietario alla sua circolazione, che nella fattispecie pacificamente non sussisteva proprio alla luce della volontaria messa a disposizione di terzi del mezzo, da parte del sig.____.
Dalle suesposte osservazioni ne sarebbe, pertanto, in ogni caso il rigetto dell’appello.
Le superiori considerazioni impongono, in definitiva, la declaratoria di inammissibilità, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell’appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Prato.

PQM

dichiara inammissibile l’appello;
condanna ------- al rimborso, in favore del Comune di Prato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €1.620,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Prato, 28.10.2014
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Gianluca Morabito


 

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