Svolgimento del processo

La presente controversia distinta da R.G. n. 4844/18, a seguito del rinvio disposto in data 12/12/19 per consentire la trattazione congiunta con altra controversia distinta da RG 5686/18, viene trattata in data odierna, tuttavia il Collegio, pur trattando in pari data le due cause, non ne dispone la riunione per motivi di comodità espositiva.

Ciò posto, con Avviso di Accertamento n.24006, omesso in data 14/10/16, il Comune di Aprilia determinava, nei confronti del contribuente, sig. T. N., maggiore IMU dovuta per l'anno 2011 e pari all'importo dì ?. 1.909,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Avverso l'atto proponeva ricorso il contribuente lamentando che gli immobili assoggettati a maggiore imposizione erano inagibili, come da Comunicazione inviata al Comune in data 29/10/10 c protocollala il 3/11.10, supportala da perizia giurata redatta dal Geom. L. L., conseguentemente l'Accertamento impugnato doveva ritenersi illegittimo.

L'Ente impostore si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse doglianze, in primo luogo per mancanza di prove sulla eccepita in agibilità degli immobili e, in secondo luogo perché, dalle risultanze anagrafiche, risultava che gli stessi immobili assoggettati ad imposizione, erano presumibilmente locati a terzi.

La C.T.P. di Latina, con sentenza n. 1558/17, respingeva il ricorso; tuttavia riteneva non dovute le sanzioni per mancata collaborazione tra le parti.

Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione, dal momento che non erano state esaminate e valutate tutte le deduzioni espresse nel ricorso introduttivo, in violazione dell'art. 112 C.P.C.

Nel merito insiste sullo stato di inagibilità degli immobili, come dichiarato con Nota presentata al Comune in data 29/10/10 e protocollata il 3/11/10, supportata da perizia redatta dal Geom. L. L., asseverala con giuramento. Osserva pertanto che l'operato del Comune è stato arbitrario ed illegittimamente rettifìcativo della circostanziata dichiarazione di parte. Censura sul punto la pronuncia di prime cure chiedendone la riforma, precisando inoltre che è del tutto infondata e priva di prove, l'affermazione dì locazione a terzi degli immobili in oggetto. Conclude per la riforma del l'impugnata sentenza.

Con proprie controdeduzioni il Comune di Aprilia contesta le avverse censure e ne chiede il rigetto. Osserva, infatti, che i primi giudici hanno correttamente considerato non spettanti le agevolazioni previste per l'inagibilità degli immobili, dal momento che era stato dimostrato che i lavori da svolgere negli stessi immobili, come pure indicali nella perizia di parte, erano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma non di risanamento o di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia. Inoltre osserva che se gli immobili erano stati locati a terzi (albanesi) per cui gli stessi non potevano considerarsi inagibili. Insiste per la conferma delfini pugnata sentenza, immune dalle lamentate censure.

Motivazione

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, non ritiene meritevole di accoglimento il proposto appello.

Preliminarmente respinge la censura di carenza di motivazione dell'impugnata sentenza su tutti i motivi di doglianza dedotti nel ricorso introduttivo. Osserva infatti al riguardo che, ai fini della correttezza della motivazione della sentenza, non è necessario che il giudice dia atto di aver preso in esame tutte le doglianze espresse dalle partì, dovendosi le stesse intendersi implicitamente disattese, con le statuizioni poste a fondamento della decisione (conforme, ex pluribus, Cass. sentenza n. 5345/14).

Nel merito, preliminarmente, osserva che nel sistema Tributario le agevolazioni fiscali costituiscono una eccezione e, pertanto, le norme che le contemplano, sono di stretta interpretazione e debbono applicarsi rigorosamente.

Ciò posto, si ritiene che i primi giudici abbiano correttamente respinto il ricorso del contribuente, dal momento che il dato fattuale dell'inagibilità degli immobili in questione, come pure avvalorata dalla perizia giurata versata in atti la quale ne evidenzia lo stato di fatiscenza, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'applicazione dell'imposta ridotta al 50%, ossia ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola, poiché a questo fine occorre che lo stato di inagibitlità dipenda da degrado fisico sopravvenuto, ovvero da una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, ossia da uno stato di fatiscenza strutturale, non superabile con interventi di semplice manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del proprietario, ma risolvibile con interventi di risanamento e ristrutturazione. Quindi occorre che il degrado denunciato, non sia imputabile ad incuria de! proprietario, ma sia imputabile a fatti strutturali che ne determinano l inutilizzabilità.

Orbene, gli immobili in questione, come evidenzia la stessa perizia di parte, non si trovano in uno stato di fatiscenza strutturale, ma semplicemente, a causa del prolungato abbandono, in uno stato di cattiva conservazione e sono abbisognevoli di interventi manutentivi da parte del proprietario. Pertanto tali immobili necessitavano solamente di interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione per essere riportati alla loro piena fruibilità e non di interventi di recupero edilizio strutturale, come quelli per i quali è, invece, prevista l'agevolazione invocata dal contribuente; a tacere del fatto che tali immobili, sembrerebbe che fossero stati concessi in locazione a terzi, pur nel loro stato di così grande abbandono. Conseguentemente si ritiene del tutto infondata la pretesa riduzione di imposta cd il proposto appello deve essere rigettato.

Le spese dì giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della particolare materia oggetto di giudizio.

PQM

Respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado, anche con riferimento all'abbattimento delle sanzioni. Spese compensate.


 

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