REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 17
riunita con l'intervento dei signori:
COSTA SALVATORE -Presidente -
ALBO FRANCESCO - Relatore -
CONTICELLO GIUSEPPE - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3965/2014
depositato il 13/05/2014
- avverso ING. PAGAMENTO N._____ TARSU/TIA 2004
- avverso ING. PAGAMENTO N._____ TARSU/TIA 2005
- avverso ING. PAGAMENTO N._____ TARSU/TIA 2006
- avverso ING. PAGAMENTO N._____ TARSU/TIA 2007
contro:
ATO CT3 SIMETO AMBIENTE SPA
contro
R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
difeso da:
CASTELLI AVV ROSSANA
proposto dal ricorrente
P.P.
difeso da:
ESPOSITO AVV. ORAZIO
VIA C.PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA

Visti gli atti introduttivi del giudizio e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore dott. Albo Francesco;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione in data 13 maggio 2014, il ricorrente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento notificatagli il 12 febbraio 2014 da Engineering tributi spa per crediti attinenti alla Tariffa Igiene Ambientale (TIA) dal 2004 al 2007.
Il ricorrente lamenta:
- Infondatezza della pretesa per il 2004 e 2005 per intervenuto pagamento di cui allega ricevuta;
- Con riferimento agli anni 2006 e 2007 omessa notifica di atti prodromici,
- Decadenza;
- Mancata determinazione e regolamentazione della tariffa dall'ente locale bensì dalla società d'ambito;
- Difetto di potestà sanzionatoria da parte del concessionario e della Simeto ambiente.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

In data 7 agosto 2014 si è costituito Engineering Tributi spa, che argomenta in ordine alla propria legittimazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 ed alla legittimità del proprio operato.
In data 28 agosto 2014 produce copia cartoline di ricevimento con poste TNT relativi ai prodromici avvisi di accertamento.
Con successiva memoria eccepisce l'inammissibilità per tardività del ricorso, essendo stati notificati al ricorrente avvisi di accertamento in data 27.1.2010 e 21.10.2011 divenuti definitivi.
Insiste sulla correttezza e tempestività del proprio operato. Allega provvedimento di sgravio per il 2004 e 2005 chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rideterminazione del quantum sulla base dell'ultima tariffa vigente in precedenza.

Con successiva memoria illustrativa, parte ricorrente insiste sull'intervenuto pagamento ed eccepisce la nullità della notifica con poste private, avversando le argomentazioni di controparte a riguardo. Insiste sulle richieste.
Simeto ambiente, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 17 marzo 2016, la causa è stata posta in decisione con rito camerale.

Motivazione

II Collegio, visti gli atti di causa, alla luce dell'intervenuto sgravio per le annualità 2004 e 2005, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere.

Rigetta l'eccezione d'inammissibilità per tardività sollevata da parte resistente, in quanto i prodromici avvisi di accertamento sarebbero stati recapitati da RTI engineering con TNT post, ossia con poste private.
Tale spedizione, essendo avvenuta mediante poste private, è da ritenere non valida, certa e certificata,
e ciò in virtù delle disposizioni dettate dall'art. 4 -comma 5- del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Secondo le definizioni della fornitura dei servizi postali (cfr art. 1. comma 2. punto I del D.Lgs. 261/1999) l"‘invio raccomandato" è il servizio che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.
Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (cfr. art. I, comma 5, D.Lg 261/99) sono riservati al servizio universale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni; per questo motivo il servizio fornito da una società privata non è valido o, quanto meno, non certifica la certezza della data di spedizione prevista dall'art.16, commi 2-3-5 del D.Igs. 546/92. Solo il servizio postale universale può attestare la data della spedizione e per l'esecuzione di una notificazione o, comunque, per la spedizione di un alto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore prevede anche la scelta della "raccomandata con avviso di ricevimento".
Tale è unicamente quello fornito su tutto il territorio nazione da Poste Italiane S.p.A.. alla quale, in virtù del citato art.4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999, ha riservato in via esclusiva e senza deroghe gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Nel caso in esame, la spedizione degli avvisi di accertamento è avvenuta a mezzo del servizio di posta privata (TNT post), non ne certifica l'effettiva ricezione dello stesso nell'ambito della presente procedura giudiziaria.
Richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. V, ord. n. 3932/2011, sent. n. 11095/2008, n. 20440/2006, n. 12533/2003, Commissione Tributaria provinciale di Enna, sez. 3, n. 140/2010), il Collegio ritiene che l'utilizzo delle poste private nella fattispecie non sia idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, e pertanto difetta la prova della data di notifica degli avvisi su cui parte resistente prova la sua eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività.

Da ultimo, si richiama Cassazione civile, sez. trib., 13/02/2015, n. 2922, secondo cui "In tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata".

Nel merito, il ricorso è da accogliere per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, così come modificato dalla legge n.488/99, "...i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la istituzione di una tariffa...composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio...e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizio."
Sul versante legislativo regionale, l'art. 11 della L.r. n. 17 del 2004 ha individuato le autorità d'ambito indicandoli quali soggetti preposti alla riscossione della tariffa e non già quali autorità competenti per la sua determinazione; per altro verso, anche la legislazione statale ha stabilito che fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 238 del d. Igs. n. 152 del 2006 la suddetta tariffa non avrebbe potuto essere adottata dal soggetto privato gestore del servizio.
Sui punto, la giurisprudenza di legittimità, dai cui approdi il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha sottolineato che il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato.

In base al quadro ordinamentale appena ricostruito, i Comuni hanno la potestà di determinare la tariffa correlata all'espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunziare mediante l'esercizio del potere di delega senza pregiudicare la legittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale.
In tale ambito, l'ipotesi di un trasferimento o delega del potere impositivo ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della società, invece che con atto comunale, appare del tutto illegittima.
Può essere oggetto di delega il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo (sia in relazione all'an che in relazione al quantum), che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore.
L'imposizione è per definizione un atto di imperio, sia con riferimento ai momenti della individuazione del presupposto d'imposta e del soggetto passivo, sia con riferimento al momento della determinazione del quantum debeatur.
II soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potestà impositiva); potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati, politicamente irresponsabili (in tal senso, Cass. s.u., sentenza, 08 aprile 2010, n. 8313).
Tale difetto genetico di attribuzioni si riverbera sui successivi atti della procedura impositiva, compromettendone la legittimità, e diviene contestabile dal contribuente, in via derivata, con il primo alto lesivo a lui formalmente notificato.

Assorbiti gli altri motivi.
In ordine alla richiesta della società resistente di rideterminazione del quantum sulla base dell'ultima tariffa vigente, il Collegio richiama il principio, autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 8278 del 31/3/2008, secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 79, comma 2, (e prorogati dapprima per effetto del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, art. 9, comma 2, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 539, e della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 33, e successivamente, a seguito della trasformazione della tassa in tariffa disposta dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 47, per effetto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, e del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, convertito in L. 25 matzo 1999, n. 75) non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali: ne consegue che la contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando invece a trovare applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 69, comma 1, ultimo periodo, la tariffa precedentemente vigente".
Tale principio, affermato in tema di TARSU, è estensibile alla TIA per eadem ratio e per continuità tra i due tributi.
In accoglimento della domanda avanzata in via subordinata della società resistente, pertanto, il Collegio ridetermina il quantum debeatur in misura corrispondente all'ultima tariffa TARSU validamente deliberata dal comune.
Conclusivamente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per le annualità 2004 e 2005 e, per il resto, il ricorso, in quanto fondato, è da accogliere con conseguente annullamento parziale dell'ingiunzione per gli anni 2006 e 2007 e rideterminazione del quantum in misura corrispondente all'ultima tariffa TARSU validamente deliberata dal comune.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 100,00, sono poste a carico della società resistente.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Catania, sez. XVII, dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere e per il resto accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 sono poste a carico della società resistente.
Cosi deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17 marzo 2016.
Depositata in segreteria il 7 aprile 2016


 

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