REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10079/2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, (già Serit Sicilia Spa), Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PITAGORA, 9/A, presso lo studio dell'avvocato LOPRESTI PAOLO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato BONANNO GIULIO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CEC;
- intimata -
avverso il decreto n. R.G. 7577/2013 del TRIBUNALE di PALERMO del 31/10/2013, depositato l'11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Motivazione

La Corte:
Rilevato che sul ricorso n. 10079/2014 proposto dalla Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti del Fallimento C.E.C. Costruzioni Edili Cucinella S.r.l. il Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

"Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati osserva quanto segue.
Con ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento C.E.C. Costruzioni Edili Cucinella, la Riscossione Sicilia S.p.A. ne chiedeva la modifica affinchè venisse ammessa al passivo la domanda per una somma complessiva pari a Euro 1.087.045,29, chiedendo pertanto di riformare il decreto emesso in data 12/04/2013 dal Giudice Delegato del Tribunale di Palermo, il quale ammetteva l'odierna ricorrente soltanto per Euro 1.045.056, 25. Il Tribunale di Palermo con decreto depositato il 11/03/2014 rigettava l'opposizione proposta.

Avverso tale pronuncia, la Riscossione Sicilia S.p.A., ricorre dinanzi a tale Corte sulla base di due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2718 c.c., per non avere il Tribunale di Palermo ritenuto che il codice del tributo fosse elemento probatorio dello stesso.
Il motivo è fondato.
L'indicazione del codice del tributo è elemento sufficiente a provare l'esistenza del tributo stesso essendo gli stessi idonei a risalire alla natura del tributo.


Inoltre, si rammenta che ai fini dell'ammissione di un credito d'imposta al passivo fallimentare (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono deposi tari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale). (Cass. 25962/2011).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un difetto di giurisdizione del G.D. nel rilevare la prescrizione del credito tributario.

Il motivo è fondato.
Difatti, è orientamento consolidato di questa Corte ritenere che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. (S.U. 23832/2007).

Nel caso specifico il giudice delegato ha rilevato illegittimamente la prescrizione e tale decisione è stata, erroneamente, considerata legittima anche in sede di opposizione. Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Il Cons. relatore.

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2015


 

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