REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE 8
riunita con l'intervento dei Signori:
MUSCARA' MARIO Presidente
CRIMI' GIOVANNI Relatore
CACCIATO NUNZIO Giudjce
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso no 9543/10 depositato il 28/06/201 O
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no 29320090000190922/900
contro CONCESSIONARIO SERIT SICILIA S.P.A.
proposto dal ricorrente:
(Omissis)
difeso da:
AVV ORAZIO ESPOSITO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione vengono impugnati l'iscrizione ipotecaria distinta in epigrafe emessa dall'agente della riscossione SERIT Sicilia S. p. a. di Catania, effettuata in data 19-04-2010, nonché
i ruoli e le cartelle ad essa sottese aventi rilevanza tributaria.
Il ricorrente eccepisce nullità degli atti opposti come segue:
l) per mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2) per l'inesistenza della notifica dell'iscrizione ipotecaria ex art.60, DPR 600/73 ;
3) per mancata notifica dell'avviso di cui all'art.50, comma 2, DPR 602/73.
L'Agente della riscossione sostiene la legittimità della procedura di riscossione ed in particolare che le cartelle sono state tutte ritualmente notificate.
All'udienza del 24-05-201, nella rilevata insussistenza dei requisiti previsti dall'art.47 del D. Lgs. 546/92, la Commissione ha rigettato l'istanza di sospensione.

Motivazione

L'eccezione di cui al punto l ) relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, può essere vinta solo con la produzione di documentazione (copia delle relate di notifica) atta a dare la prova
contraria. Tale prova a carico dell 'Agente della riscossione non è stata fornita non potendosi ritenere tale la produzione degli estratti di ruolo di promanazione dello stesso agente.
La pretesa pertanto è illegittima per mancanza del presupposto necessario (giuridica esistenza delle cartelle di pagamento).
I gravami di cui ai punti 2) e 3) restano assorbiti. Ricorrendo giusti motivi compensa le spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati di carattere tributario, ordinando la cancellazione delle formalità ipotecarie a cura e spese della SERIT Sicilia s p a. Compensa le spese
di giudizio tra le parti. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per le iscrizioni diverse.
Cosi deciso in Catania il 12-07-2011.


 

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