Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito della trattazione scritta prevista dall’art. 221, commi 4 e 8, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77, all’udienza del 26/01/2022, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4328 /2019 R.A.C.L., promossa da
A. T. elettivamente domiciliato VIA ELEONORA D’ARBOREA 99 09125 CAGLIARI , presso lo studio dell’Avv. MAMELI LUISELLA , che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso,
opponente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE elettivamente domiciliata in VIA G. DELEDDA 23 CAGLIARI presso lo studio dell’avv. C. M. che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione
- opposta –
e contro
INPS e S.C.C.I. Spa, elettivamente domiciliati in Via Delitala n. 2, 09100 Cagliari presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Furcas giusta procura generale alle liti
opposto

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 18.11.2019, A. T. ha proposto opposizione avverso il credito portato alla cartella di pagamento n. 025__________, emessa per crediti contributivi INPS per gli anni dal 1997 al 2000.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con tale cartella eccependo l’intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella. In particolare la ricorrente evidenziava che il termine prescrizionale fosse quello di cinque anni stabilito dalla L. 335/1995 per i contributi previdenziali e che la mancata opposizione della cartella non comportasse l’applicazione del termine ordinario decennale.

Si costituiva in giudizio AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE S.p.a. con memoria del 02 marzo 2020 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva spettando questa all’ente impositore. Rilevava poi l’inammissibilità dell’impugnazione all’estratto di ruolo per carenza d’interesse ad agire, nonché la sua tardività, non essendo stata proposta opposizione entro i 40 giorni dalla notifica della cartella. Deduceva altresì che il termine prescrizionale era stato interrotto, oltre che dalla regolare notifica della cartella di pagamento, dal sollecito di pagamento formato il 13.12.2005 e dall’iscrizione d’ipoteca effettuata nel 2010. In merito alla detta iscrizione rilevava che tale iscrizione comportasse un effetto interruttivo “permanente” per 20 anni, tempo di durata della medesima ipoteca.
Assumeva anche che il termine prescrizionale fosse quello ordinario decennale per effetto dell’art. 2953 c.c. e non quello breve di cinque anni come preteso dal ricorrente.

L’Inps si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 23.03.2020 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata dedotta la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, l’inammissibilità dell’impugnazione all’estratto di ruolo e l’intangibilità delle pretese di merito stante la mancata opposizione a cartella regolarmente notificata.
Sostiene altresì che il termine prescrizionale, a seguito di notifica di cartella non opposta nei termini, sia quello ordinario decennale e declina ogni responsabilità per gli atti compiuti dal concessionario.
All’odierna udienza le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

Motivazione

2. L’opposizione della ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Quanto all’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata sia dall’agente della riscossione sia dall’Inps si ritiene che, per entrambi, la stessa non meriti accoglimento. Quanto all’agente della riscossione in quanto l’impugnazione riguarda atti del medesimo, quanto all’INPS in quanto, essendo stata dedotta l’estinzione del credito per prescrizione, lo stesso è contraddittore necessario quale titolare del credito stesso.
2.2. L’impugnazione è volta all’accertamento dell’estinzione del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento 025_______e deve ritenersi ammissibile in quanto qualificabile come “accertamento negativo” del credito e non come mera impugnazione dell’estratto di ruolo. In ragione di tanto deve essere respinta anche l’eccezione di tardività.
Per decidere la controversia, dunque, è necessario accertare se la pretesa portata alla cartella oggetto d’impugnazione si sia o meno prescritta.
E’ pacifico che la cartella impugnata sia stata validamente notificata nella data indicata del 13.11.2002. Controparte non contesta la validità della notifica e, in ogni caso, dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione, il procedimento notificatorio risulta compiuto con il deposito e il ricevimento dell’avviso di deposito da parte della ricorrente.
Dalla data di notificazione della cartella tuttavia non sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione. Quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate, infatti, non sono idonei all’evento interruttivo.
Il sollecito di pagamento del 13.12.2005 non è stato validamente notificato alla ricorrente.
La detta notifica è stata effettuata con le forme della “irreperibilità relativa” secondo le prescrizioni della legge speciale per le notificazioni dei ruoli di cui all’art. 26, DPR 602/1973 e art. 60 DPR n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c..
Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate risulta che il messo notificatore, ha provveduto alla notifica presso l’indirizzo del destinatario, in Cagliari alla Via S. n. 3, e, non avendo trovato nessuna delle persone idonee a ricevere la notifica, ha provveduto all’affissione presso la Casa Comunale ed ha, altresì, curato il prescritto invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.. circa l’avviso di deposito. Tale raccomandata, tuttavia a quanto si legge nella cartolina di ricevimento, è ritornata indietro inesitata con la dicitura “sconosciuto AL MITTENTE”. La raccomandata con l’avviso di deposito-affissione, pertanto, non è giunta al destinatario, e la notifica deve considerarsi inesistente. L’avviso di sollecito non ha interrotto la prescrizione.
Nessun effetto interruttivo può essere riconosciuto neppure all’iscrizione d’ipoteca.
Perché la comunicazione d’iscrizione ipotecaria possa essere ritenuta atto interruttivo della prescrizione è necessario che abbia le caratteristiche dell’atto di costituzione in mora e, perché ciò accada, come minimo, la stessa deve essere comunicata personalmente al debitore (oltre a dover contenere la volontà di esercitare il proprio diritto.
Nel caso di specie è escluso che l’iscrizione ipotecaria sia stata notificata/comunicata alla ricorrente. La busta con l’iscrizione d’ipoteca è tornata indietro al mittente, inesitata con la dicitura “sconosciuto” e, peraltro, risulta inviata ad un indirizzo, Cagliari Via S. n. 3, diverso da quello di residenza della ricorrente che, al momento della spedizione dell’iscrizione d’ipoteca nel 2010, era Via B. n. 15 Cagliari dal 2008, come risulta dal certificato prodotto dalla medesima ricorrente.

E’ altresì escluso anche che l’iscrizione abbia avuto un effetto interruttivo “permanente” per la sua durata come preteso dalla resistente Agenzia delle Entrate e Riscossione. Tale effetto, infatti, è da ricollegare alla notificazione dell’atto con cui s’inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e con l’iscrizione ipotecaria di cui al caso di specie non è sicuramente iniziato alcun procedimento esecutivo e, peraltro, come visto, l’iscrizione non è stata neppure notificata. (Vd Cass. 18305/2020: “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale « si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»; l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui ha inizio ( «si inizia») il giudizio esecutivo … in coerenza con tali premesse, deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. nr. 692 del 1973; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943, comma 4, cod.civ., e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore”).

Il termine prescrizionale applicabile è quello quinquiennale. In merito questo giudice, in adesione all’orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 23397/2016 del 17 novembre 2016 e con le motivazioni da questa svolte, ritiene che il termine prescrizionale applicabile sia quello quinquiennale previsto ex lege per le pretese contributive non trovando applicazione l’effetto di cui all’art. 2953 c.c..
Infatti, la mancata opposizione della cartella (che rimane atto unilaterale di parte) pur determinando una “cristallizzazione” del credito in essa portato non è comunque assimilabile al giudicato” di provvedimenti su cui vi sia stato un accertamento giurisdizionale, unico giudicato che consente l’applicazione dell’art. 2953 c.c.
In definitiva, in seguito alla notifica della cartella, avvenuta nel novembre del 2002, non vi è stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione. Sono dunque passati oltre 15 anni e il termine prescrizionale è stato abbondantemente superato.
Non resta al Tribunale che accogliere l'opposizione proposta dalla Signora T. A., dichiarare prescritta la pretesa contributiva portata alla cartella n. 025 2002 0020015807983000 e per l’effetto, annullare la stessa.
Non possono trovare accoglimento le istanze dell’INPS di essere tenuto indenne dalle spese del giudizio per non avere responsabilità sulla mancata interruzione della prescrizione dal momento dell’affidamento dei ruoli al concessionario. In primo luogo perché, in quanto titolare del credito, conserva possibilità e onere d’interrompere la prescrizione motu proprio. Peraltro i rapporti fra Ente e concessionario riguardano rapporti interni che esulano dal presente giudizio.
In ragione del criterio della soccombenza, l’Inps, la S.C.C.I. Spa e Agenzia delle Entrate e Riscossione devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, con distrazione a favore dell’avvocato di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara l’estinzione per intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato alle cartella n. 025__________ e per l’effetto
- Annulla la cartella n. 025 ______________,
- condanna l’Inps, la S.C.C.I. Spa e Agenzia delle Entrate e Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.775,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge ed € 43,00 per rimborsi, con distrazione a favore dell’avvocato della ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Cagliari, 26/01/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Pira
Depositata in data 26.01.2022


 

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