Svolgimento del processo

Con atto depositato l'8 giugno 2009 ....... ricorreva avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria richiesta dall'Equitalia Pragma SpA sulla quota di usufrutto a lui spettante su alcuni immobili siti nel Comune di Torrevecchia Teatina per un debito tributario di € 188.994,07 deducendo i seguenti motivi:
a) inesistenza della notifica dell'atto perché effettuata direttamente dall'agente di riscossione a mezzo posta e non tramite i soggetti legittimati ex art. 26 D.P.R. 602/73;
b) difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della cartella e/o della nota di iscrizione ipotecaria ;
e) omessa indicazione del valore dell'usufrutto e della quota spettante al ricorrente;
d) inapplicabilità dell'ipoteca al diritto di usufrutto ed inutilità di essa per impossibilità di vendita di tale diritto;
e) nullità dell'atto in quanto non preceduto dall'avviso ex art. 50 D.P.R. 602/73. Resisteva in giudizio l'EQUITALIA PRAGMA S.p.A invocando l'inammissibilità del ricorso per non aver denunciato vizi propri dell'atto ed in subordine la regolarità della comunicazione poiché avvenuta in base ali'art. 77 D.P.R. 602/73 senza obbligo della formalità della notifica, la non necessità di allegazione documentale giacché trattavasi di atto consequenziale a cartelle precedentemente notificate regolarmente e non pagate, l'assoggettabilità ad ipoteca anche del diritto di usufrutto in base all'art. 2810 codice civile. La Commissione, delibando sfavorevolmente le ragioni del ricorso, rigettava l'istanza di sospensione dell'atto e rinviava la causa a nuovo ruolo. In data odierna, dopo ampia discussione delle parti, la causa è stata decisa in senso sfavorevole al ricorrente.

Motivazione


MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso in tutte le sue articolazioni si è rivelato infondato e pertanto deve essere rigettato. Il preventivo avviso ex art. 50 D.P.R. 602/73 è previsto per la successiva fase espropriativa e non per un atto cautelare qual'è l'iscrizione ipotecaria. Non è vero che il diritto di usufrutto non sia assoggettabile ad ipoteca in quanto tale possibilità è contemplata espressamente dalla legge sub art. 2810 cod.civ. e la vendita è consentita sia pure nei limiti della quota di appartenenza al contribuente debitore. L'ipoteca è stata iscritta sui diritti spettanti a quest'ultimo e non poteva d'altronde essere diversamente. E' impossibile indicare preventivamente il valore realizzabile dalla vendita dell'usufrutto laddove l'ammontare del credito tributario è stato ben precisato ed il limite del valore ipotecabile è ricavabile dalla legge( art. 77, comma 1°,D.P.R. n. 602/73 ).
L'ultima questione e la più spinosa, anche perché ha trovato soluzioni difformi in sede giurisprudenziale, è quella riguardante la regolarità o meno della notifica della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria direttamente dall'Agente di riscossione a mezzo posta. La Commissione, alla stregua dell'indirizzo autorevole della Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 14294 del 20 giugno 2007, concorda sul fatto che il sopra specificato avviso in quanto atto sostanziale tributario debba essere notificato e non semplicemente comunicato così come è possibile per gli atti di natura processuale. Conviene altresì che la notifica a mezzo posta debba avvenire tramite i soggetti legittimati in base all'art. 26 D.P.R. 602/1973, ma non ritiene che tale profilo comporti addirittura l'inesistenza della notifica bensì soltanto l'irregolarità di essa sotto il profilo della nullità.
Superando tutte le disquisizioni dottrinali in tema di inesistenza o nullità dei vizi di notificazione la Commissione rimane ancorata al basilare concetto che la notificazione è da considerarsi giuridicamente inesistente quando l'atto esorbita completamente dallo schema legale, difettandone gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso invece in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione quest'ultima deve ritenersi nulla (v. sul punto Cass. sent. n. 2195 del 12.3.99 e Cass. sent. n. 14327 del 19.6.2009 e da ultimo Cass. sent. n. 15948/2010). Nel caso di specie ed a fronte di una generalizzata estensione della modalità della notifica a mezzo posta non pare che la procedura concretamente seguita e regolarmente portata a termine , al di fuori della specifica qualità soggettiva del mittente, possa determinare addirittura la inesistenza dell'atto. Se la notificazione è nulla allora è passibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. rawisabile nel caso concreto dal momento che il ricorrente ha ricevuto l'atto tant'è che l'ha impugnato tempestivamente spiegando in merito ampia difesa su tutti i punti (Cass. sent. n. 4018/2007 e n. 18055/2004).
Per concludere l'atto cautelare non abbisogna di particolare motivazione bastando il richiamo alle cartelle che l'hanno preceduto e la nota di iscrizione ipotecaria dal punto di vista contenutistico non presenta alcun elemento ulteriore rispetto alla comunicazione fatta oggetto di ricorso. Infine, riconosciuta la possibilità di ricomprendere in cartella anche crediti di natura non tributaria, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Equitalia è contraddetta proprio dallo specifico contenuto di esso contraddistinto dalla denuncia di vizi propri dell'atto addebitabili all'Agente di riscossione e non attinenti alla debenza del tributo.
Per la controvertibilità della natura del vizio di notifica denunciato così come emerge dalla produzione giurisprudenziale citata dalla parte ricorrente è giusto compensare le spese di lite.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato. Spese compensate.


 

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