Svolgimento del processo

Il Sig. C.U., come in atti generalizzato, proponeva ricorso RGR n.1118/2020, contro Agenzia delle entrate- riscossione- di Latina, avverso intimazione di pagamento n. 0570199010793989/000 di Euro 21.656,30, notificata a mezzo Pec in data 11.10.2019 per mancato pagamento di n. 4 cartelle.
Il ricorrente eccepisce:
1 )Il diritto di credito sotteso alla cartella n. 05720180024495 849000 notificato il 13/11/2018 di Euro 20.528,57 era interessato da prescrizione o decadenza.
2) Nel termine di gg 220 di cui all'art l comma 540 Legge 228/2012 non perveniva la comunicazione da parte dell'Ente impositore, e pertanto la pretesa tributaria è annullata e si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e con essa la cartella di pagamento.

Motivazione

Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Commissione esaminati gli atti osserva.
Il ricorrente inviava all'Ente di riscossione, c;0n PEC del 11.01.2019, la dichiarazione ex art 1 comma 538 Legge 228/2012 con cui evidenziava che il diritto di credito sotteso alla cartella n. 05720180024495849000 era interessato da prescrizione o decadenza.
A tale dichiarazione pur inviata entro i 60 giorni previsti, non perveniva la comunicazione da parte dell'ente impositore nel termine di 220 giorni di cui all'art 1, comma 539 e 540Legge 228/2012.
Al riguardo, la norma sopra citata espressamente prevede che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione, senza che l'ente creditore , verificata la regolarità della documentazione fornita dal contribuente , abbia comunicato l'esito positivo o negativo delle verifiche al contribuente, la pretesa tributaria viene meno".

Precisamente, il Legislatore con l'art. 1, comma 537-546, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), ha previsto espressamente:
1) la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di semplice presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, dell'art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013;
2)l' estinzione del credito del Fisco in caso di inerzia dell'Ente creditore a comunicare , nei 220 giorni, al contribuente l'infondatezza, oppure la fondatezza , delle ragioni invocate nella dichiarazione dell'art. 1, comma 53 7-546 della Legge di Stabilità del 2013.
Tale norma prevede all' art. 1, comma 540: "'In caso di mancato invio , da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto".
La Commissione ritiene di accogliere il ricorso con l'annullamento della cartella suindicata e dell'intimazione di pagamento impugnata. Nulla per le spese.

PQM

Accoglie il ricorso. Nulla per le spese


Scarica copia del provvedimento: CTP Latina sentenza del 20.11.2020

 

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