REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO SEZIONE -1
riunita con l'intervento dei Signori:
DI VITALE SALVATORE Presidente
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL Relatore
SEGRETO GIUSEPPE Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 520/2018 depositato il 16/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29120170012697614000 TARSU/TIA 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29120170012697614000 TARSU/TIA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29120170012697614000 TARSU/TIA2013
- avverso ATTO PIGN. n° 5 TARSU/TIA 2011
- avverso ATTO PIGN. n° 5 TARSU/TIA2012
- avverso ATTO PIGN. n° 5 TARSU/TIA2013
contro:
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. VIALE CANNATELLO 9 ,.
difeso da:
ALONGE MARIA CONSUELO
VIALE CANNATELLO 9 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
(Omissis)

difeso da:
COCCHIARA PIETRO
VIA PIRANDELLO 12 92020 GROTTE AG

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16.3.2018, l'Associazione (Omissis) in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato in data 13.2.2018, per un importo complessivo pari ad euro 64.845,22, nonché avverso la cartella di pagamento presupposta n. 29120170012697614000, asseritamente notificata in data 7.11.2017.
Eccepiva:
- La nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per invalidità della notifica della cartella presupposta;
- La nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per violazione de11'art. 6 comma 5/'\ D.L. 193/2016;
- La nullità dell'atto per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della
legge 212 del 2000 dell'art. 3 della legge n 241 del 1990.

Si costituiva Riscossione Sicilia s.p.a. depositando controdeduzioni, in data 22.5.2018, con le quali chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione dela Commissione Tributaria e l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

In data 29.5.2018 la ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale rilevava l'inammissibilità della produzione di parte resistente in quanto tardivamente costituita e l'inidoneità della stessa documentazione prodotta in quanto semp1ice copia, priva di attestazione di conformità all’'originale, in violazione di quanto previsto dall' art. 23 del CAD.

All'odierna udienza, dopo la relazione, sulle conclusioni di parte ricorrente, la Commissione decideva come da separato dispositivo.

Motivazione

I. In via preliminare deve dichiararsi sussistere la giurisdizione dell'adita Commissione in quanto "la giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione "di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria, fra i qualì non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del dJgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora - include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come "atto de/l'esecuzione" del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute(..)" ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 14667 del 05/07/2011).

Nel merito, Riscossione Sicilia non ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale posta a fondamento del successivo atto di pignoramento.
La costituzione di Riscossione Sicilia è avvenuta tardivamente, essendo stato il ricorso notificato in data 19.3.2018 e risultando avvenuta la costituzione in data 22.5.2018.

In aggiunta a ciò deve, inoltre, rilevarsi l'inidoneità della documentazione prodotta - consistente nella riproduzione fotografica della mail di posta elettronica certificata inviata- ad attestare la regolare notifica dell'atto impugnato, non risultando in alcun modo dimostrato che l'atto impugnato possegga tutti i requisiti previsti dagli artt. 20 e 40 del d.lgs 82/2005 ( Codice dell'Amministrazione Digitale) di recente modificato attraverso il d.lgs 217 del 2017.

Il ricorso in esame merita, pertanto, accoglimento per le superiori ragioni.
In ordine alle spese del giudizio si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensarle.

PQM

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Agrigento, 27 giugno 2018


Scarica copia del provvedimento: CTP Agrigento Sentenza 1426 del 4.07.2018

 

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