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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 3
riunita con l'intervento dei Signori:
o GIALLOMBARDO SILVANA - Presidente -
o CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI - Relatore-
o LUCA Antonino -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4053/2012
depositato il 03/04/2012
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320110005493969 TRIB.ERARIALI 2007
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320110005493969 TRIB.ERARIALI 2007
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA PORTO ULISSE N.51 95129 CATANIA
proposto dal ricorrente:
S. S.R.L.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO
Avv.
VIA CARMELO PATANE' ROMEO, 28 95128 CATANIA CT
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.4.2012 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la S. S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento, meglio specificata in epigrafe, emessa per la lrpef del 2007, eccependone l'illegittimità formale e sostanziale e chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
Motivazione
Il ricorso è fondato perché non vi è prova certa in atti che l'atto impugnato sia stato notificato al ricorrente entro il termine di decadenza.
Invero, la parte resistente ha versato in atti una relata che attesterebbe l'avvenuta tempestiva notifica dell'atto impositivo. Tuttavia, trattandosi di notifica effettuata mediante un'agenzia di posta privata, la stessa non è assistita dalla funzione probatoria di cui all'art.1 D.Lgs.n.261/1999 e deve considerarsi inesistente (cfr. tra le altre cass. n.27021/2014).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00.
Pronunciata il 14 marzo 2018
Depositata in segreteria il 11 aprile 2018
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
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