REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl MESSINA SEZIONE 12
riunita con l'intervento dei Signori:
- ADILE CARMELO Presidente
- GRASSO GIUSEPPE Relatore
- CERAOLO MICHELE SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 1086/2017
spedito il 1/03/2017
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE N._______ IRPEF - ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE N._______ TARSU-TIA 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE N._______ TARSU/TIA 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE N._______ TARSU/TIA 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE N._______ TARSU/TIA 2007
contro:
AG. RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA SP.A.

proposto dal ricorrente:
C.I.M.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

La signora C.I.M. agisce nei confronti di Riscossione Sicilia spa per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.29520169000883712, notificato il 27/8/2016, per complessivi €.3.997,13, relativamente a sette pregresse cartelle di pagamento n.__________________________

Il ricorrente contesta la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e la conseguente prescrizione, nonché il difetto di motivazione.
Si è costituita Riscossione Sicilia spa chiedendo l'inammissibilità del ricorso in quanto come da documentazione allegata, tutte le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate alla ricorrente e non impugnate, inoltre evidenzia che per tutte le cartelle il termine prescrizionale è stato interrotto mediante comunicazione di avvisi di iscrizione ipotecaria rispettivamente comunicati il 4/5/2007 per le prime tre cartelle e non impugnato; il 6/8/2008 per la quarta e quinta cartella seguito da un successivo avviso di intimazione comunicato nel 2011 e non impugnati; per la sesta cartella sono stati comunicati due avvisi di intimazione nel 2012 e 2014.
Ribadisce inoltre che il termine prescrizionale per la fase di riscossione non è quinquennale ma decennale.
Infine ribadisce la sufficiente motivazione per relationem dell'atto impugnato sulla base dell'art. 50 del DPR n.602/1973.

Motivazione

II ricorso è fondato.
Deve essere preliminarmente affermata la sufficiente motivazione dell'atto impugnato mediante rinvio agli atti presupposti ed al loro contenuto indicati nell'atto stesso.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione bisogna preliminarmente affermare che essa salvo termine più breve espressamente previsto per la fase di riscossione è quinquennale.
Tale termine si ricava dall'art. 26 del DPR 602/1973, ove si prevede che il concessionario della riscossione deve conservare la relativa documentazione per cinque anni.
Tale termine si pone a garanzia del cittadino, poiché nell'ipotesi di un termine prescrizionale decennale, se la documentazione venisse distrutta dopo cinque anal, verrebbe leso anche il suo diritto di difesa, non potendo il concessionario/agente della riscossione poterla produrre in giudizio, pertanto il termine deve ritenersi quinquennale.
Nel nostro caso devono ritenersi prescritte le somme relative alle prime tre cartelle di pagamento in quanto la comunicazione ipotecaria relativa alle prime tre cartelle relative agli anni 1999 e 2000, asseritamente comunicata il 4/5/2007 essendo stata trasmessa con raccomandata e non essendo stata ricevuta dalla ricorrente, essendo stata restituita al mittente per compiuta giacenza non ha raggiunto lo scopo ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del DPR 602/1973, analogamente alle successive comunicazioni che invece sono state ricevute da familiare autorizzato o dalla stessa ricorrente ma sono tardive, essendo stet notificate per la quarta e quinta cartella il 22/7/2011, ciò vale pure per la sesta cartella la cui comunicazione è del 14/9/2011 a fronte di una notifica della cartella del 18/12/2009, mentre non risultano atti interruttivi per la settima cartella che dunque deve ritenersi prescritta.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Messina sezione XII, definitivamente pronunciando sul ricorso della signora C. I. M. lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
Condanna Riscossione Sicilia spa al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in €1.000,00 oltre iva e cp.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/6/2018.
Depositata in segreteria il 23 maggio 2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.