REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il 14/10/2021 alle
ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 14/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 7062/2018 depositato il 02/10/2018
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100
Catania CT
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it
contro
R. S..
Difeso da
Marco Di Pietro - DPTMRC77R28C351V
ed elettivamente domiciliato presso marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1776/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7
e pubblicata il 02/02/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008/001/SC/00000324/0/006 REGISTRO 2008
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza n. 1776.07.2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che accoglieva, per l’assorbente ragione dell’intervenuta rinuncia all’eredità, il ricorso presentato dalla sig.ra S. C. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania - per l’annullamento di avviso di liquidazione imposta di registro conseguente ad omessa registrazione di sentenza civile anno 2008, proponeva appello, in data 13.09.2018, l’Ufficio insistendo nella pretesa erariale ma evidenziando che l’assenza di revoca alla rinuncia non è documento accessibile all’ufficio e come tale andava provato dalla parte; chiede la riforma della sentenza di primo grado confermando l’avviso di liquidazione opposto.
La parte contribuente deposita memorie illustrative in data 12.6.2021 e 28.9.2021.

Motivazione

L’appello proposto dall’Ufficio non può trovare accoglimento e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della stessa restano validi.
La vicenda trae origine dalla notifica, anche alla ricorrente, nella qualità di erede, dell’avviso di liquidazione in questione pur in presenza di rinuncia della stessa all’eredità.
L’ufficio insiste sulla mancata prova, da parte della contribuente, dell’assenza di un successivo atto di revoca.
Si osserva che è appena il caso di richiamare, a tal proposito, la sentenza n. 2820 /2005 della S.C. dove viene chiarito che, in tema di obbligazioni tributarie, grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa. Non è, quindi, il contribuente a dover provare l’assenza di un successivo atto di revoca.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di giudizio

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Catania, addì 14 ottobre 2021.
Il Presidente estensore
Depositata in data 19.10.2021


 

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