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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 5
runita con l'intervento dei Signori:
LAMORGESE ALFREDO -Presidente-
CALò ALESSANDRO -Relatore-
CACCETTA VITO -giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 739/13
depositato il 1/03/2013
avverso INGIUN. DI PAGAM. n. ________ TARSU/TIA 2006
contro: COMUNE DI CASARANO
proposto dal ricorrente:
________
difeso da:
AVV. BIAGIO MACI E AVV. BRUNO MAVIGLIA
VIA ASTORE N.7 73042 CASARANO (LE)
Altre parti coinvolte
CE.R.IN. SRL
COMUNE DI CASARANO
Oggetto: ingiunzione di pagamento; cessata materia del contendere.
Svolgimento del processo
Nei confronti della Sig.ra ______ l'agente per la riscossione dei tributi per il Comune di Casarano -CE.R.IN. srl- notificava una ingiunzione di pagamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.213,30 quale TARSU per l'anno 2006.
Contro il suddetto atto proponeva ricorso l'interessata e ne chiedeva l'annullamento, sostenendone, in buona sostanza, l'illegittimità per carenza di titolo da parte dell'agente per la riscossione, nonchè per intervenuta decadenza del potere impositivo da parte del Comune.
Non risulta che il Comune si sia costituito.
Nell'odierna udienza di discussione nessuno compariva per il Comune; il rappresentante della ricorrente depositava documentazione comunale comportante il discarico totale della somma richiesta dal Comune ed insisteva per la condanna dello stesso alle spese in favore della ricorrente.
Al termine della discussione il collegio decideva come appresso in camera di consiglio.
Motivazione
Osserva la Commissione che l'avvenuto discarico totale della somma della quale era stato ingiunto il pagamento nei confronti della ricorrente, ingiunzione che aveva determinato l'insorgere del contenzioso, porta a ritenere cessata la materia del contendere, come chiesto da entrambe le parti, e pertanto va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese vanno poste a carico del Comune resistente, il comportamento del quale ha determinato l'insorgere del contenzioso.
PQM
La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, spese che liquida in complessivi €.350,00 di cui €.300,00 per compensi, oltre IVA, CAP ed accessori.
Lecce, 11 giugno 2013.
Pronunciata l'11 giugno 2013
Depositata in segreteria il 20 giugno 2013
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
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