REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO' Avv. F.FILIPPELLO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1459/012 R.G., promossa
DA
P. D. - attore -
CONTRO
Prefettura di Ragusa, in persona del Prefetto pro tempore, -CONVENUTA-contumace-
Alla udienza del 10/05/013 il Giudice di Pace, precisate le conclusioni, poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. P. D. esponeva:
- con notifica del 18.10.2012 veniva recapitata all'attore, a mezzo Polizia Municipale di Vittoria, una ordinanza ingiunzione, meglio specificata in seno all'atto introduttivo, emessa dal Prefetto di Ragusa in data 28.08.2012 con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma in essa indicata, CON MINACCIA IN CASO NEGATIVO DI ATTI ESECUTIVI, scaturente dal rigetto di altrettanta opposizione, presentata in via amministrativa, avverso un verbale di infrazione elevato dalla Polizia Municipale di Vittoria;
- l'opponente riteneva nullo il provvedimento di cui sopra per i seguenti motivi:
a) violazione dei termini per l'emissione del provvedimento oggi impugnato;
b) violazione di legge per mancato rispetto dell'obbligo di motivazione,
c) temporaneità dei limiti di velocità sul tratto di strada oggetto della presunta violazione
d) eccesso di potere.
Pertanto proponeva la presente opposizione affinchè il Giudice di pace adito dichiarasse nulla e priva di efficacia la ordinanza ingiunzione impugnata.
La Polizia Municipale di Vittoria in data 11.03.12 faceva pervenire, presso questa Cancelleria, comparsa di costituzione e risposta a firma del Ten. P. R. di detto organo.
Alla udienza del 10.05.13 il Giudice di Pace, precisate le conclusioni, poneva la causa in decisione.

Motivazione

L'opposizione è fondata.
Il Decidente preliminarmente dichiara la contumacia della Prefettura di Ragusa in quanto ritiene che essa non si sia ritualmente costituita in giudizio e conseguentemente quanto asserito dall'odierno attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è privo di contestazione alcuna da parte dell'Ente convenuto.
Infatti:
1) la missiva fatta pervenire dalla Polizia Municipale del Comune di Vittoria a questa Cancelleria in data 11.03.013 contiene, tra l'altro, "Comparsa di costituzione e risposta per la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto pro tempore rappresentato e difeso dal Ten. P. R., giusta delega agli atti, elettiv. dom. presso l'Ufficio Ricorsi sito in Vittoria nella via S.Incardona c.da Fanello";
a) da una semplice lettura degli atti si rileva che il Prefetto di Ragusa pro tempore NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO ALLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE AL TEN. P. R. dinanzi al Giudice di pace di Paternò nel presente giudizio portante il n. 1459/12 R.G.;
b) in vero in data 27/09/2012 it Prefetto di Ragusa, dott. Cagliostro, delegava i Comuni della provincia "ad assumere la difesa nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 205 cds relative a verbali di accertamento di violationi del cds elevati dagli organi degli
stessi Enti Locali"
;
c) in data 14/1/013 il V. Prefetto Aggiunto, Dott. Ferdinando Trombatore,in esecuzione della superiore delega, provvedeva a trasmettere al Comune di Vittoria "ricorso e decreto fissazione udienza relativi al giudizio n. 1459/12 R.G., qui notificato dalla cancelleria del Giudice di pace di Paternò" (circostanza questa insistente in quanto il presente giudizio è stato incoato non con ricorso al Giudice di pace ma bensì con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. con udienza fissa a comparire così come indicata dall'attore in seno all'atto di citazione);
- in data 25/1/2013 il Sindaco di Vittoria, avv. Giuseppe Nicosia, visto il Decreto Prefettizio del 27/9/012 con cui il Prefetto della Provincia di Ragusa delega i Comuni..."conferisce sub delega ai Sigg. ... Ten. P. R. ad assumere la tutela giudiziale della Prefettura di Ragusa nel giudizio di opposizione in oggetto": pertanto come sopra detto il Ten. R. non ha ricevuto incarico dal Prefetto di Ragusa ma solamente una "sub delega" dal Sindaco di Vittoria e ciò in quanto la delega originaria era stata rilasciata dal Prefetto Cagliostro al Comune di Vittoria e per esso al Sindaco di detto Ente;
e) ma la delega del 25/1/13 che è stata rilasciata dal Sindaco di Vittoria al Ten. R. contiene una figura processuale non prevista nel nostro ordinamento che è quella della "SUB DELEGA", conferita nella specie dal Sindaco di Vittoria, originario delegato del Prefetto di Ragusa, al Ten. P. R. che ha sottoscritto la irrituale comparsa di costituzione e risposta;
f) tale avvicendamento di deleghe è vietato dal principio "DELEGATUS DELEGARE NON POTEST"
.
2) Ma v'è di più:
a) LA FATTISPECIE è RELATIVA AD UN GIUDIZIO ORDINARIO DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE EX. ART. 615 C.P.C., PROMOSSO A SEGUITO DELLA MINACCIATA ESECUZIONE (SOTTO PENA DEGLI ATTI ESECUTIVI) CONTENUTA NELLA ORDINANZA EMESSA DAL PREFETTO DI RAGUSA IN DATA 28.8.012, E NON TRATTASI QUINDI DI OPPOSIZIONE EX ART. 22 L.689/81 (per come ritenuto dal V. Prefetto Aggiunto dott. Trombatore nella sua del 14.1.013 inviata al Sindaco di Vittoria) e per tale motivazione la eccezione sollevata in seno alla irrituale comparsa di costituzione e risposta di incompetenza territoriale appare del tutto infondata perchè la competenza di questo Giudice di pace trae origine dal disposto di cui all'art. 27 c.p.c.
b) in virtù del disposto di cui all'art. 82 c.p.c. il leg. rappres. dell'Ente convenuto può stare in giudizio personalmente o tramite suo funzionario nelle cause il cui valore non eccede € 516,46 ovvero con il ministero della Avvocatura Distrettuale dello Stato ma non già come semplice delea all'Ente locale (il quale come sopra detto ha conferito peraltro irrituale "sub delega" all'Ufficiale della P.M.) per come prevista dall'art. 6 comma 9 del Dlgs 1.9.2011 n.150 riguardante il giudizio di opposizione (inesistente nella fattispecie) avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 205 del cds.
La costituzione quindi dell'Ente convenuto è inesistente perchè contraria a ogni norma procedurale dettata per tale adempimento.
Nella fattispecie ritenuta nulla, per come sopra esposto, la costituzione della Prefettura di Ragusa quest'ultima non ha assolto all'onere di provare il fondamento della imposizione e quanto dedotto e richiesto dall'attore è rimasto privo di alcuna contestazione ex adverso.
In ogni caso nessuna prova è stata fornita dalla Prefettura di Ragusa che nel procedimento instaurato con il ricorso in via amministrativa presentato dall'attore "che il ricorrente sia stato convocato in sede di audizione personale".
Nel merito:
legittimamente è stata eccepita la omessa motivazione della Ordinanza emessa dal Prefetto di Ragusa atteso che dalla lettura di tale provvedimento si rileva che il ricorso amministrativo proposto dall'attore "è infondato" in quanto "alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall'organo accertatore, al quale questa autorità rinvia...": appare oltremodo evidente che gli accertatori possano e debbano insistere nelle motivazioni messe a fondamento del verbale da essi elevato, mentre di contra non appaiono chiare quali siano state le motivazioni di rigetto del ricorso amministrativo.
L'Ente convenuto non ha tenuto conto nella emanazione del provvedimento di cui trattasi che il verbale di accertamento del 13.1.2012 elevato dalla Polizia Municipale di Vittoria messo a fondamento della Ordinanza Ingiunzione del 28.8.2012 è ictu oculi illegittimo e per tale motivazione il provvedimento emesso dal prefetto di Ragusa appare affetto da vizi di illogicità ed eccesso di potere.
La recente sentenza n.4010/2000 emessa dalla 3° sezione civile della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso della Prefettura di Macerata nei confronti di una sentenza pretorile che aveva annullato il provvedimento amministrativo, basato sull'accertamento mediante autovelox, in quanto non contestato immediatamente al trasgressore, così come previsto dall'articolo 200 del codice della strada vigente.
L'orientamento che emerge da tale sentenza sembra rafforzare il criterio di base contenuto nell'art. 200 indicato del codice della strada, specificando che in tutti i casi in cui sia possibile effettuare la contestazione immediata della sanzione, gli organi non possano legittimamente ometterla, sulla base di generiche ed astratte giustificazioni; derivando, di conseguenza, la relativa nullità del provvedimento amministrativo che commina la sanzione, se non è sufficientemente motivato il motivo causa della mancata contestazione immediata.
In merito alla notifica del verbale di infrazione di cui trattasi questo Decidente ritiene che esso non sia stato ritualmente notificato in virtù della sentenza n.346 del 23.9.1998 emessa dalla Corte Costituzionale con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero "in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (come nel caso di specie) o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia stata data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento (inesistente nella fattispecie".
Per quanto riguarda i limiti di velocità essi sono basati su diversi fattori, come le caratteristiche della strada, il numero di incidenti occorsi, leggi in vigore, giudizio amministrativo, giudizio ingegneristico e i dettami politici.
Il limite di velocità di una strada è la massima velocità consentita dalla legge ai mezzi di trasporto circolanti su quella strada. I limiti di velocità sono, in genere, decisi dal legislatore di uno stato o di una regione.
L'articolo 142 del Codice della Strada che regola i limiti di velocità sulle strade italiane, infatti recita: "Entro i limiti massimali suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti." (Art. 142, comma 2).
Le strade nascono con una velocità di progetto minima e massima, corrispondente alla tipologia dell'arteria. Valori teorici che i veicoli in transito possono mantenere in condizioni di sicurezza.
Il Codice della Strada (secondo comma art. 142) però consente agli enti proprietari della strada di fissare limiti di velocità diversi (provvedendo anche alla relativa segnalazione) per ragioni legate al traffico e alla sicurezza.
Ogni strada, quindi, in base alla sua tipologia, ha un ente proprietario che deve provvedere a mantenerla in buono stato e a stabilire, qualora lo ritenga necessario, limiti di velocità inferiori a quelli massimi consentiti.
Ora il problema sta proprio qui. In vero sembra che, ognuno, in sostanza, faccia un pò come gli pare, intervenendo dove vuole. Così, spesso, la facoltà di abbassare i limiti nei pochi chilometri o centinaia di metri di propria competenza si trasforma nella possibilità di posizionare i dispositivi di controllo elettronico della velocità, che danno un pò di respiro ai bilanci dell'Ente.
Per evitare responsabilità in caso di incidente, si abbassano i limiti. Un escamotage che però non risolve il problema della sicurezza. Nel caso di un tratto di strada pericoloso, l'omologazione non dovrebbe essere rilasciata prima dell'apertura della carreggiata. E invece si sceglie di imporre una velocità inferiore, pur di rendere fruibile la strada.
Nel caso che ci occupa, la Prefettura di Ragusa nell'emettere il provvedimento per il quale è stata proposta la presente opposizione, ANZICCHE' RECEPIRE SIC ET SEMPLICITER LE OSSERVAZIONI DEI VERBALIZZANTI, avrebbe dovuto accertare che il limite di velocità posto sulla strada Vittoria/Scoglitti, ALLA DATA DEL 13/1/012 NON POTEVA E NON DOVEVA ESSERE EGUALE A QUELLO POSTO SULLA MEDESIMA LOCALITA' NEL PERIODO ESTIVO IN QUANTO IN QUEST'ULTIMO PERIODO IL FLUSSO VEICOLARE NECESSARIAMENTE E PALESEMENTE E' NOTEVOLMENTE SUPERIORE A QUELLO DEL PERIODO INERENTE LA CONTESTATA INFRAZIONE.
L'entrata in vigore della legge 2 ottobre 2007, n. 160 (G.U. n.230 del 3.10.2007), che ha convertito il decreto legge 3 agosto 2007, n.117 (G.U. n.180 del 4.8.2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha introtto nel Codice della Strada numerose e rilevanti novità, tra le quali alcune riguardano la tormentata materia dei controlli della velocità.
Tra le modifiche apportate dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di velocità dei veicoli) all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (Codice della Strada) limitatamente agli strumenti e alle postazioni di controllo, evidenziamo:
"6 bis". Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice ed in particolare, o i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere
costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice (ciò non si è verificato nella fattispecie).
Il comma 6-bis estende l'obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell'operatore di polizia (v. art. 4, L. 168/2002), a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento emesso dalla Prefettura di Ragusa, oggi impugnato con l'atto introduttivo del giudizio, appare affetto da eccesso di potere che è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione.
Il ricorso va accolto perchè fondato.
Attesa la particolare fattispecie ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese del presente giudizio tra le parti.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sull'atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. presentato da P. D. nei confronti della Prefettura di Ragusa in persona del Prefetto pro tempore:
- dichiara la contumacia della Prefettura di Ragusa citata e non ritualmente costituita in giudizio e
ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiara rituale la domanda introduttiva del giudizio e quindi dichiara questo Giudice di pace competente territorialmente a statuire sulla stessa e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- accoglie la presente opposizione, dichiarando nulli e privi di efficacia alcuna sia la ordinanza ingiunzione meglio specificata nell'atto introduttivo del presente giudizio sia il verbale di infrazione, non ritualmente notificato all'attore, quale presupposto del provvedimento Prefettizio;
- dichiara altresì estinta la obbligazione di pagamento scaturente dalla ordinanza ingiunzione di cui sopra.
Spese compensate
Paternò 14/05/013
Il Giudice di Pace
Avv. Fernando Filippello


 

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