REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1594/2016 R.G. promossa da P. S. (avv. O. S. Esposito) elett. domic. in Catania via C. Patanè Romeo n.28 contro I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A. (avv. S. Dolce), avente ad oggetto: opposizione a avviso di addebito, osserva quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione depositato il 31.10.2016 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.594 2013 0000673702000 notificato in data 13.01.2014 relativa a presunti ritardi e/o omessi contributi IVs (per la somma di € 2447,13) per l'anno 2012 asseritamente dovuti alla gestione agricola.
Preliminarmente eccepiva l'inesistenza del credito atteso che l'impresa individuale di titolarità aveva cessato l'attività già nel 2010 giusta visura ordinaria dell'impresa presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Architettura di Messina dalla quale si evinceva la suddetta circostanza.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nullo o comunque disporre l'annullamento dell'avviso opposto, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'lnps che resisteva alla domanda.
All'udienza odierna la causa veniva quindi definita come da sentenza contestuale, ritualmente letta in udienza.

Motivazione

Il ricorrente ha provato che nel 2010 ha cessato la propria attività.
A seguito della abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, della legge n. 1397 dell'anno 1960 e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 dell'anno 1957, la cessazione dell'attività commerciale, come di quella artigiana, comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione e non dalla data in cui l'evento venga notificato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge n. 1397 dell'anno 1960 e dell'articolo 2, comma e, del D.P.R. n. 266 dell‘anno 1957. (Cass. 13 agosto 1981 n. 4915; Cass. 10 agosto 1987 n. 6878; Cass. 26 gennaio 1990 n. 5291).

L'iscrizione in albi o in elenchi, non ha quindi più valore costitutivo, anche se costituisce indizio di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale (in tal senso Cass. 9006/2001).
Ne discende la non debenza delle somme richiesta dall'INPS a titolo di contributi IVs per un periodo successivo a quello di intervenuta cessazione dell'attività commerciale da parte dell'opponente. Va pertanto disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, e vanno poste a carico dell'Inps.

PQM

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
annulla l'avviso di addebito n.594 2013 0000673702000 notificato in data 13.01.2014;
Condanna I'INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 843,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 9 luglio 2019
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo


 

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