REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 22/7/2019, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 757/2016
Promossa da
R. M. R. rappresentata e difesa dall’avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Carmelo Patanè Romeo, 28
-ricorrente-
contro
I.N.P.S (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS., S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDO VAGLIASINDI giusta procura generale in Notar Paolo Castellini di Roma
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (c.f. 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LIVIA LUCIA GUGLIOTTA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vincenzo Giuffrida, 45
-resistenti-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28/1/2016, parte ricorrente premetteva di aver richiesto in data 29/12/2015 il proprio estratto di ruolo a Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Catania, e di aver appreso dell’esistenza di due cartelle esattoriali a suo carico dell’importo complessivo di euro 27.983,40 e, precisamente, della cartella n. 293 2000 0048306726 e della cartella n. 293 2002 0015597978, emesse dall'INPS ed aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuali sul minimale e somme aggiuntive relativi gli anni dal 1996 al 2000. Proponeva pertanto opposizione avverso le suddette cartelle, eccependo la mancata notifica delle stesse e l’intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi, tenuto conto delle annualità cui andavano collocati i contributi e dell’assenza di atti interruttivi nel quinquennio. Eccepiva altresì la prescrizione successiva all'eventuale notifica delle cartelle, da ritenersi quinquennale ai sensi della legge n. 335/1995, e chiedeva che, previa sospensione dell’esecuzione, fossero annullate le cartelle impugnate.

Con decreto del 16/2/2016, veniva fissata l’udienza di discussione, preceduta dall'udienza cautelare.

Con memoria dell’1/6/2016, si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente rispetto alla notifica delle cartelle che assumeva essere stata eseguita regolarmente sotto le date del 19/1/2001 e del 23/5/2002. Contestava l’eccepita prescrizione, non essendo ancora decorso il termine ordinario decennale dalle suddette date di notifica, e rilevava nel merito che la pretesa avanzata traesse origine da omissioni contributive commesse dall’opponente in quanto iscritta alla Gestione Lavoratori autonomi (Commercianti) INPS. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la conferma delle cartelle esattoriali opposte e dei ruoli ad esse sottesi.

Si costituiva in giudizio anche Riscossione Sicilia S.p.A., deducendo la regolarità della notifica della cartelle e, conseguentemente, la tardività di qualsivoglia eccezione attinente al merito della pretesa contributiva. Rilavava che ogni contestazione al riguardo avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di 40 giorni dalla notifica della “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” eseguita in data 19/4/2010. Quanto alla prescrizione, rilevava che l’azione esecutiva del concessionario fosse soggetta al termine ordinario decennale e che detto termine nella specie non fosse ancora decorso in quanto più volte interrotto.

Con provvedimento del 6/7/2016, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva accolta l’istanza di sospensione dei ruoli opposti.
Successivamente, la causa veniva rinviata per discussione e le parti provvedevano al deposito di note difensive, con le quali parte ricorrente deduceva la nullità della notifica delle cartelle ed insisteva nell’eccezione di prescrizione quinquennale, mentre Riscossione Sicilia, pur insistendo nelle difese già spiegate, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in forza dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, con conseguente compensazione delle spese fra le parti.
Da ultimo, delegata con provvedimento del 6/6/2019 la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, all’udienza odierna la causa viene discussa e decisa nei termini che seguono con la presente sentenza.

Motivazione

In via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’INPS. Va a tal fine rilevato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l’opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposto nei confronti del soggetto impositore (l’Inps) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli” (Cass. civ. n. 18522/2011).
Pertanto, l’INPS e Riscossione Sicilia S.p.A. correttamente sono parti resistenti nel presente giudizio, ciascuno in relazione alla diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente, nella qualità di ente impositore (INPS) e di agente addetto alla procedura di riscossione (Riscossione Sicilia S.p.A.).

Occorre ora procedere alla verifica dell’eccepita inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Premesso che, come affermato dalla Corte di Cassazione, grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa, detta prova presuppone pur sempre che “l’atto contro cui l’opposizione è rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa” (cfr. Cass. 21/8/2013, n. 19366; Cass. 17/9/2004, n. 18730).
Nella specie, con riferimento alla cartella n. 293 2000 0048306726 (1), non è stato prodotto il referto di notifica dal quale avrebbe potuto evincersi la regolare notifica della stessa.
Il concessionario della riscossione non ha dunque assolto all’onere probatorio su di lui gravante relativo alla regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrente a strumenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
D’altra parte, l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete proprio a chi ha interesse ad invocarne l’efficacia, vale a dire a Riscossione Sicilia.
Nella specie, nessuna prova documentale è stata allegata al fine di dimostrare la notifica della suddetta cartella, non potendo ritenersi tale né l’estratto telematico prodotto dall’INPS né l’estratto di ruolo, anch’esso agli atti, definito dalla Cassazione come “un semplice elaborato informatico” formato dal concessionario e contenente solo alcuni elementi del ruolo (Cass. n. 19704/2015).

Passando ora all’esame della cartella n. 293 2002 0015597978 (2), la documentazione versata in atti deve ritenersi insufficiente a provare la regolare notifica della stessa. In particolare, il concessionario della riscossione ha prodotto la relazione di notificazione dalla quale emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c., detta notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Il concessionario non ha, tuttavia, provato il compimento di tutti gli adempimenti previsti dal suddetto articolo ai fini del perfezionamento della notifica, omettendo di produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il contribuente deve essere informato del deposito dell’atto presso la casa comunale e dell’affissione all’albo dell’avviso di deposito.
Al riguardo, in ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nell’ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/1/2005, che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua eventuale mancanza comporta la nullità della notificazione (cfr. nello stesso senso, Cass. civ. sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Ancora, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell’atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche: Cass. 14316/2011).
Alla luce di quanto detto, nella specie, non ricorrendo nella notifica in esame il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., essendo stato omesso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa, la notificazione deve ritenersi nulla (Cass., ordinanza n. 12753 del 23/5/2018).

Pertanto, attese l’omessa e l’irregolare notifica delle cartelle impugnate, la ricorrente ha appreso dell’esistenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti solo al momento della notificazione della “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” sui beni immobili a lei intestati; in seno alla suddetta comunicazione, si dava atto che alla medesima iscrizione si fosse proceduto a causa dell’inutile decorso del termine per il pagamento degli importi iscritti a ruolo a suo carico relativi, fra le altre, anche alle cartelle esattoriali oggi impugnate.
Detta ultima notifica risulta essere stata eseguita correttamente tramite l’invio di raccomandata a.r. da parte della Serit Sicilia: dall’esame dell’avviso di ricevimento versato in atti dal concessionario emerge innanzitutto il riferimento alla suddetta comunicazione ed anche che la raccomandata sia stata spedita il 2/4/2010 e che, in assenza del destinatario, sia stato lasciato avviso in data 19/4/2010, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi perfezionata col decorso del termine di trenta giorni (periodo di giacenza) senza che il suddetto destinatario abbia provveduto al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale (19/5/2010).
In tal modo, la nota si presume ricevuta e quanto in essa contenuto si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 c.c. (Cass., 10245/2017), non essendo necessaria ai fini della ritualità della notificazione nessun altra formalità che quella dell’ “avviso di giacenza” del plico presso l’ufficio postale; avviso che, come detto, risulta essere stato eseguito in data 19/4/2010.

Pertanto, dovendosi pronunciare questo decidente sull’ammissibilità dell’opposizione, tenuto conto che l’odierno ricorso è stato depositato solo in data 28/1/2016, risulta tardiva la proposizione dell’opposizione al ruolo così come la proposizione dell’opposizione agli esecutivi, essendo ampiamente decorsi i termini previsti, rispettivamente, dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 e dall’art. 617 c.p.c.

Limitando dunque l’esame all’eccezione di prescrizione integrante un’opposizione all’esecuzione, svincolata dal rispetto di termini decadenziali, si rileva che, tenuto conto delle annualità dei contributi in oggetto (dal 1996 al 2000), alla data di notifica della suindicata “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” (19/5/2010) era ampiamente maturata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle impugnate.
In ordine all’applicabilità del termine di cui all’art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n. 23397).
Per le ragioni illustrate, i crediti di cui alle suddette cartelle devono ritenersi prescritti e, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Più precisamente, con riferimento alla cartella n. 293 2000 0048306726 (1), devono ritenersi prescritti unicamente i crediti corrispondenti a contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni 1998 e 1997 (limitatamente al carico costituito dalle somme di euro 756,72 e di euro 251,80). Mentre, con riferimento alla cartella n. 293 2002 0015597978 (2), devono ritenersi prescritti tutti i crediti ivi riportati ed eccezione di quelli relativi all’anno 2000.

Per detti ultimi crediti, così come per quelli risultanti dai singoli carichi di cui alla cartella n. 293 2000 0048306726 (con esclusione dei suindicati crediti prescritti), deve infatti trovare applicazione l’art. 4 del Decreto Legge 23/10/2018, n. 119, convertito in Legge 17/12/2018, n. 136, il quale prevede lo “stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
Come è noto, detto articolo dispone che, alla data di entrata in vigore di detto decreto, i debiti di importo residuo, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati e che il detto annullamento deve essere effettuato entro la data del 31 dicembre 2018.
Dall’esame degli estratti di ruolo versati in atti si evince, infatti, che, tenuto conto degli anni di consegna dei ruoli (25/7/2000 e 25/12/2001) e dell’importo dei debiti residui risultanti dai singoli carichi (inferiore a mille euro), i carichi medesimi rientrano fra quelli di cui al richiamato Decreto. In ordine agli stessi, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Infine, quanto alle spese di lite, considerato che la cessazione della materia del contendere è intervenuta con riguardo a gran parte del credito vantato, considerati altresì, da un lato, l’inammissibilità dell’opposizione al ruolo e dell’opposizione agli atti esecutivi e, dall’altro, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate fra le parti.

PQM

Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara inammissibili l’opposizione al ruolo e l’opposizione agli atti esecutivi;
In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella n. 293 2000 0048306726 (1), limitatamente a quelli corrispondenti a contributi 1998 e 1997 (solo per il carico costituito dalle somme di euro 756,72 e di euro 251,80); dichiara altresì prescritti i crediti di cui alla cartella n. 293 2002 0015597978 (2), ad esclusione di quelli corrispondenti a contributi 2000; per l’effetto, dichiara insussistente il diritto di procedere alla riscossione coattiva;
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai rimanenti crediti di cui alle suddette cartelle;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 22 luglio 2019
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio


 

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