In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
II Giudice di Pace di Paternò Dott.ssa Anna Motta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 260/017 R G. promosso
da
A.V., elettivamente domiciliato in Catania, Via Carmelo Patané Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gennaro Esposito, giusta procura in calce all'atto di opposizione
opponente -
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania ( C.F. 00833920150 ) con sede in Palermo Via E. Morselli n. 8, in persona del Direttore Generale f.f. Dr. Gaetano Romano, elettivamente domiciliata in Tremestieri Etneo (CT) Via Diodoro Siculo n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosalia Capone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta opposta -
contro
PREFETTURA DI GROSSETO ( C F. 80006840534 ) in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore, con sede in Grosseto, P.zza F.lli Rosselli n. 1, rappresentata e difesa dal Dirigente Reggente Area III- Viceprefetto" Maria Paola Corritore
convenuta opposta -
contro
PREFETTURA DI FOGGIA ( C.F. 80001900713 ) in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore con sede in Foggia, Corso Giuseppe Garibaldi n. 562
convenuta opposta . contumace -
contro
PREFETTURA DI SIRACUSA ( C.F. 80002930891 ) in persona del Prefetto e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa. Piazza Archimede n. 5
convenuta opposta - contumace..

OGGETTO: opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI : come in atti e verbale di udienza del 2.05.2018

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato per I'udienza del 20.06.2017 A. V., rappresentato e difeso come in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2017 9000022827 ricevuta il 15.02.2017, limitatamente al mancato versamento degli oneri tributari riferiti alle cartelle n. 293 2009 0032311769, n. 293 2010 0022892266. n. 293 2010 0054612041 e n. 293 2010 0087485420.
Gli Enti creditori risultavano essere le Prefetture di Foggia, Siracusa e Grosseto, con causali delle richieste riguardanti contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada con anni di riferimento 2007 e 2009.
L`opponente eccepiva: I) mancata notifica delle cartelle impugnate ed intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore; 2) prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alle cartelle.
Per i motivi di cui sopra chiedeva che il Giudice di Pace adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento impugnate e per l'effetto annullare le suddette cartelle e il ruolo in esse portato e, in ogni caso, in caso di mancata prona della notifica degli atti presupposti alle cartelle, annullare gli stessi e le
relative cartelle; ancora, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa alle cartelle sopra indicate, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.

Si costituiva in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A. producendo la documentazione relativa agli atti notificati, evidenziando la legittimità del procedimento esattoriale, eccependo I'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese e compensi.
La Prefettura di Grosseto si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione, producendo documentazione relativa ai verbali di accertamento di violazione di norme del C.d.S. del 5.10.2009 elevati dalla Polizia Stradale di Grosseto, regolarmente notificati all'opponente n.q. di obbligato in solido, concludendo con la richiesta di ritenere e dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
La Prefettura di Foggia e la Prefettura di Siracusa rimanevano contumaci.

All'udienza del 2.05.2018 il Giudice, dopo la discussione, poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbale di udienza.

Motivazione

Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Foggia e della Prefettura di Siracusa, ritualmente citate e non costituitesi.
Il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Secondo la S.C. è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa, in relazione alla quale, sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa, senza la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili dal D.Lgs. n.546/1992 art.19. L'intimazione di pagamento può essere oggetto di ricorso costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgvo 31.12.1992 n. 546 art. 19 (Cass. N. 742/2010, Cassazione S.U. 10672/09-11087/2010)

L'opponente contesta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché l'inesistenza delle obbligazioni di pagamento, estinte per prescrizione, conseguendo la inquadrabilità della domanda nell'ambito di operatività dell'art. 615 c.p.c.: "quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata".
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio, al quale questo giudice ritiene di aderire, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative è esperibile I‘opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per mancanza di un titolo legittimante I‘iscrizione a ruolo, o per eccepire fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento della sanzione, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesta la regolarità formale della cartella o si adducono, vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale. (tra le tante Cass. 7007/06 ).

Trattandosi, dunque, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I , c.p.c., competente per territorio non è, quindi, il Giudice territorialmente competente a conoscere l'impugnazione relativa alla violazione del codice della strada, bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione, cosi come sancito dall'art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell'art. 615 c.p.c."

Dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza.
Va infine precisato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente di riscossione che deve dare prova certa dell'avvenuta notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.
AI riguardo è stato stabilito dalla S.C. a SS. UU. n. 5791 del 4.3.2008 "... la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla
nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, sopratutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l`omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nuliità dell'atto consequenziale notificato ..."

Ciò premesso e passando al merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, la domanda di annullamento delle cartelle esattoriali opposte proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta.
II ricorrente ha posto a fondamento dell'opposizione due motivi: la mancata notifica delle cartelle di pagamento nonché la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
In ordine alla omessa notifica delle cartelle di pagamento il concessionario ha esibito copia conforme della notifica di tutte le cartelle oggetto del presente ricorso pertanto tale eccezione non è fondata e non merita accoglimento.
In particolare la cartella n. 293 2009 0032311769 risulta notificata il 12.06.2009, la n. 293 2010 0054612041 notificata il 07.10.2010 e la n. 293 2010 0087485420 notificata il 05.01.2011, notifica eseguita presso la residenza dell'opponente a mani di familiare convivente (S. S., moglie del ricorrente che in tale veste ha ritirato la notifica) che si è così perfezionata con conseguente presunzione di conoscenza in capo all'odierno opponente. La notifica al familiare convivente si perfeziona con la consegna dell'atto e non è necessario inviare la raccomandata dove si avvisa il soggetto dell'avvenuta notifica nel proprio domicilio al parente convivente.
Inoltre la cartella n. 293 2010 0022892266, risulta notificata il 24.09.2010 mediante deposito alla casa comunale.

In ordine all'eccezione di prescrizione del credito azionato, questa risulta fondata atteso che tra la data della notifica delle cartelle e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento (15/02/2017) sono trascorsi più di cinque anni, è da ritenere che la prescrizione quinquennale è senz‘altro già maturata, in assenza della prova di atti interruttivi intermedi.
Infatti la notifica del preavviso di fermo n. 293 80 2011 00005563, per compiuta giacenza all'ufficio postale, relativo alle cartelle n. 293 2009 0032311769, n. 293 2010 0022892266 e n. 293 2010 0054612041 è radicalmente nulla non risultando la prova della seconda raccomandata e del suo esito.
La Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n.16050/11, depositata il 21 luglio 2011), chiarisce espressamente che lo scopo dell'avviso di giacenza dell'atto presso la posta è quello di consentire "la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario" e che "la sua mancanza provoca la nullità della notificazione".

Infine deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento n. 293 2014 9056279790/000 notificata in data 08.10.2014 non contiene alcun elemento che la possa ricondurre alle cartelle oggetto del presente ricorso.
Alla luce di tali risultanze ne scaturisce, con l'accoglimento della opposizione, la dichiarazione di nullità delle cartelle impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, la Riscossione Sicilia S.p.A. (incaricata della fase di riscossione del credito) va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte opponente, liquidate e distratte come da dispositivo.
Spese interamente compensate tra tutte le altre parti costituite .

PQM

II Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa N. 260/017 R.G. promossa da A. V. nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, della Prefettura di Foggia, della Prefettura Siracusa e della Prefettura di Grosseto, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, cosi decide:
dichiara la contumacia della Prefettura di Foggia e della Prefettura di Siracusa;
in accoglimento della domanda, dichiara nulle le cartelle n. 293 2009 0032311769, n. 293 2010 0022892266, n. 293 2010 0054612041 e n. 293 2010 0087485420 sottese all'atto impugnato; dichiara altresì estinte le obbligazioni di pagamento in esse contenute perché prescritto il diritto ad esigere, nei confronti sia dell'Ente esattore che dell'Ente impositore;
condanna la Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese - processuali che liquida complessivamente in €.500,00 di cui € 50,00 per spese ed €.450,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orazio Esposito che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari; sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò in data 8.05.2018
Dott.ssa Anna Motta
Depositato in Cancelleria in data 17.05.2018


 

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