REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, nella persona della Dott.ssa Eleonora Guido in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DA ALLEGARE AL VERBALE D’UDIENZA DEL 22/09/2020
Con atto di appello notificato il 24.06.2016 il Comune di Parabita ha impugnato la decisione n. 249/2016 emessa dal Giudice di pace di Casarano, pubblicata il 26.04.2016 e notificata il 6.06.2016, con la quale è stata accolta l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 016/2560/2015.
Con comparsa di costituzione si è costituito l’appellato, che ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della decisione gravata.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all’odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che è stata decisa con sentenza che deve intendersi allegata al verbale di udienza.

Motivazione

L’appello è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
Preliminarmente, tuttavia, va rigettata l’eccezione di nullità dell’appello sollevata dall’appellato per difetto dello ius postulandi in capo al difensore dell’appellante, praticante abilitato al momento dell’introduzione del secondo grado di giudizio.
In disparte il fatto che al momento della decisione del Tribunale il difensore dell’Ente territoriale risulta essere – come si può leggere dall’intestazione della nota conclusiva – “avvocato” (circostanza non contestata dall’appellato, che non ha neppure depositato le proprie note conclusive), va rilevato che l’appellato si è limitato ad addurre tale nullità, senza specificare l’incidenza di tale vizio sull’espletamento del proprio diritto di difesa.
Sul punto, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, dopo aver ricordato che già secondo il regime precedente il nuovo ordinamento professionale di cui alla L. n. 247 del 2012 – che all’art. 41, comma 12, ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato – era esclusa la “possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al Tribunale in sede di appello (Cass., 29/02/2016, n. 3917, …)”, ha sottolineato, con motivazione condivisa dal Tribunale, che “l’impugnazione, …, non è diretta ad assicurare l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte che la deduce (Cass., 09/08/2017, n. 19759)” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7754).
Da tanto consegue che in mancanza di allegazioni e dimostrazioni in punto di “effettiva incidenza sul diritto di difesa” della parte che ha proposto l’eccezione, la censura debba essere rigettata perché priva di fondamento.

Nel merito, l’appellante ha proposto due motivi di gravame che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la connessione logico-giuridica intercorrente tra gli stessi.
Con il primo ha contestato l’erronea decisione del primo Giudice, che ha ritenuto la propria competenza territoriale, spettando, secondo la prospettazione dell’appellante, al G.d.P. di Gallipoli.
Con il secondo motivo di gravame, l’Ente ha lamentato l’errata qualificazione giuridica dell’opposizione, ritenuta quale opposizione all’esecuzione e, sul presupposto dell’applicabilità del rito lavoro, ha prodotto i verbali presupposto dell’ingiunzione opposta.

L’appello è infondato.
In primo luogo, quand’anche fosse fondato il motivo relativo all’incompetenza territoriale del giudice che ha pronunciato la prima sentenza, il Tribunale non potrebbe rimettere gli atti al Giudice di pace, atteso che le cause di rimessione sono espressamente enucleate agli artt. 353 e 354 c.p.c. che non contemplano l’ipotesi della competenza territoriale.
Va ancora evidenziato che il Tribunale è a conoscenza della giurisprudenza di legittimità per cui l’opposizione alla cartella di pagamento, cui può essere assimilata l’ingiunzione fiscale per cui è causa, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, va proposta “ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/05/2017) 22-09-2017, n. 22080 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. II Ord., 23/10/2018, n. 26843).
È altrettanto noto, tuttavia, che in ipotesi di erronea scelta del rito, non corretta dal giudice di primo grado attraverso l’ordinanza di mutamento del rito, per il principio di ultrattività del rito, “il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee” (così Cass. civ. Sez. VI - 3 Sent., 03/07/2014, n. 15272; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 07/06/2011, n. 12290; cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 01/10/2019) 26-05-2020, n. 9847).

Da tanto consegue che la norma cui fare riferimento circa la produzione in appello di nuovi documenti è quella dell’art. 345 c.p.c., risultante dalla novella della l. 134/2012 applicabile ratione temporis, che rende ammissibile la produzione solo se la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile.
È evidente che la contumacia dell’Ente territoriale in primo grado, ritualmente citato, esula dall’ipotesi di impossibilità della produzione per causa non imputabile alla parte richiedente.

In conclusione, l’appello deve essere rigettato e la decisione impugnata confermata.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della soccombenza parziale reciproca, sono integralmente compensate. Atteso il rigetto dell’appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

PQM

Il Tribunale di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6632/2016 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la decisione n. 249/2016 emessa dal Giudice di pace di Casarano e depositata il 26.04.2016;
b) Compensa le spese di lite tra le parti; c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 22/09/2020 Il Giudice Unico
Dott.ssa Eleonora Guido


 

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