REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bronte, nella persona dell'Avv. Salvatore Montante, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.18/2016
Promossa da
T.D., elett. domiciliata in via Carmelo Patanè Romeo n.28 presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito (C.F. SPSRST77T15C351X) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gennaro Esposito (C.F. SPSGNR84B22C351W), giusta procura agli atti -attrice-
Contro
COMUNE DI BRONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bronte, Via Spedalieri n.40, presso la Casa Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cordaro, C.F. CRDNNL76A55B202W, giusta procura agli atti e delibera di GM n.4/2016 -convenuto-
Contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, CF 00833920150, Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via Luigi Rizzo n.39, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Lanza n.18/a, presso lo studio dell'Avv. Lara Firrarello, CF FRRLBG71D44B202A, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti - convenuta-

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in seguito a contravvenzione per violazione di norme del Codice della strada.
Conclusioni: come da verbale in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, T.D. contestava ed impugnava le seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella n.______ per la complessiva somma di €.394,42, presuntivamente notificata in data 6.10.2001, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
2. cartella n.______ per la complessiva somma di €.202,88, presuntivamente notificata in data 8.11.2003, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
3. cartella n._______ per la complessiva somma di €.188,28, presuntivamente notificata in data 24.06.2005, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
4. cartella n._______ per la complessiva somma di €.312,82, presuntivamente notificata in data 24.06.2005, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
5. cartella n._______ per la complessiva somma di €.160,55, presuntivamente notificata in data 24.06.2005, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
6. cartella n.________ per la complessiva somma di €.305,75, presuntivamente notificata in data 5.12.2006, derivante da presunto verbale effettuato a seguito di violazione del C.d.S.;
L'attrice aggiungeva di avere appreso circa l'esistenza di tali cartelle - per l'importo complessivo di €.671,02 oltre accessori, ente impositore il Comune di Bronte - in seguito alla ricezione, in data 6.11.2015, del preavviso di fermo amministrativo n.____ del 16/10/2015, con il quale Riscossione Sicilia spa preannunciava l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo targato ____.
L'attrice eccepiva l'invalidità delle cartelle di pagamento per mancata notifica delle stesse cartelle, la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore e la prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alle cartelle.
Per quanto sopra, chiedeva di voler annullare le cartelle di pagamento ed il provvedimento di fermo nella parte relativa a tali cartelle, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva il Comune di Bronte, il quale contestava la domanda, evidenziando di avere regolarmente notificato i presupposti verbali di contravvenzione per violazione di norme del codice della strada ed aggiungendo che, in mancanza di pagamento, le somme erano state regolarmente iscritte a ruolo entro i termini di cui all'art. 209 c.d.s., e poi trasmessi all'esattore.
Per quanto sopra, chiedeva di voler rigettare la domanda, accertando eventualmente il diritto del Comune a rivalersi su Riscossione Sicilia, con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria produceva varia documentazione.

Si costituiva Riscossione Sicilia, la quale contestava la domanda, sostenendo di avere regolarmente e tempestivamente notificato le cartelle di pagamento impugnate, come ampiamente esposto.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai ruoli che erano stati formati dall'ente impositore.
Per quanto sopra, chiedeva di voler rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Dopo l'istruzione della causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivazione

La domanda è fondata e va accolta.
Con riferimento alla cartella di pagamento n.______, notificata in data 6.10.2001, ed alla cartella di pagamento n.______, notificata in data 8.11.2003, le pretese sono estinte per il decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla notifica delle stesse alla data di notifica del preavviso di fermo (6.11.2015), visto che per entrambe tali cartelle, Riscossione Sicilia non ha prodotto alcun valido atto di interruzione della prescrizione.
Con riferimento alla cartella di pagamento n.____, tale cartella si riferisce al presupposto verbale di contravvenzione nr. 6617/1999/P del 3/ 11/1999, notificato in data 29/01/2000, come si evince dalla produzione del Comune di Bronte.
In questo caso è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica del presupposto verbale di contravvenzione (29.01.2000) alla data di notifica della cartella di pagamento (24.06.2005).
I successivi atti risultano privi di efficacia ai fini interruttivi, poichè la pretesa si era ormai estinta per prescrizione.


Anche con riferimento alla cartella di pagamento n._____, notificata il 24.06.2005, alla cartelIa di pagamento n._____, notificata il 24.06.2005, infine alla cartella di pagamento n.____, notificata il 5.12.2006, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice è fondata e va accolta.
Invero, dalla data di notifica di tali cartelle, alla data di notifica del preavviso di fermo (6.11.2015), è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto, l'attrice ha sostenuto: "A nulla vale la documentazione prodotta da Riscossione Sicilia. Infatti, per quanto concerne gli avvisi di ricevimento prodotti da Riscossione, si precisa che, non avendo controparte prodotto copia dei relativi atti, è impossibile determinare se gli stessi sono validi per I'interruzione della prescrizione. Pertanto, in mancanza di validi atti interruttivi, il credito portato dalla superiore cartella si è estinto per prescrizione".

Tale assunto è fondato. Va evidenziato che Riscossione Sicilia s.p.a. non ha provato la legittimità della procedura seguita, poiché si è limitata a produrre la copia delle relate di notificazione, omettendo tuttavia di produrre copia delle cartelle di pagamento (e dei successivi atti che si assumono notificati), cioè del titolo che legittima la riscossione.

Sul punto, il Decidente ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, nel senso che quando l'attore contesta l'omessa notifica della cartella di pagamento, ne consegue che l'Agente della riscossione ha l'onere di provare l'avvenuta notifica della stessa, mediante la produzione della relata di notifica ma altresì mediante la produzione di copia della medesima cartella di pagamento e dei successivi atti.
Invero, "risulta assorbente ... l'obiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l'atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura recettizia di cui non viene documentata l'esistenza" (Comm. Trib.Prov, di Genova, sentenza 11 - 25 gennaio 2012; conforme, Tar Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, n, 301 del 30/04/2009). In tal senso, "...la Concessionaria in entrambi i gradi del giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 1697 cc. e 26 quarto comma del DPR 602/1973, dell'effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)" (Cass. ordinanza 28/10/2010 n. 22041).
Cfr. altresi Comm. Trib. Prov. di Parma, per la quale "le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno" (sentenze n.39/01/10 e n.40/01/10).

Ancora, "...è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno; quindi l'atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia" (Comm. Trib. Prov. Emilia Romagna, sez. I, 11/2/2010 n.40. Nello stesso senso, Cass. civ. sez. I, 4/10/2012 n.16929).
Pertanto, le cartelle di pagamento e, conseguentemente, le intimazioni di pagamento successive sono invalide e vanno annullate.
Ovviamente, quanto sopra si ripercuote sul preavviso di fermo contestato, invalido e privo di efficacia nella parte relativa alle cartelle di pagamento annullate.
Sussistono giusti motivi - considerato che parte attrice ha ottenuto un risultato vantaggioso per le lungaggini nella procedura di recupero - per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace:
- accoglie la domanda ed annulla le cartelle di pagamento impugnate;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bronte il giorno 19/04/2016
Il Giudice di Pace
Avv. Salvatore Montante


 

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