REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO SEz. 3
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827 /2019
depositato il 10/05/2019
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n (Omissis) IRPEF-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
VIALE DELLA VITTORIA N. 19 92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

proposto da (Omissis)
difeso da:
DOTT. COCCHIARA PIETRO
VIA PIRANDELLO 12 92020 GROTTE AG
AVV. IGNAZIO PULLARA

Svolgimento del processo

Con atto in data 6.2.2019 (Omissis) rappresentato e difeso dal Dott. Pietro Cocchiara proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro l'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso l'avviso d'accertamento N°TY501CA00244/2018 per l'anno d'imposta 2013, a seguito dell'atto di cessione d'azienda del 14.1.2013, registrato a Sciacca al N°110 serie lT, mediante il quale aveva ceduto la propria azienda di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il prezzo dichiarato di € 30.000,00, di cui € 6.200,00 per attrezzature ed arredamento, € 2.800,00 per merce di magazzino ed € 21.000,00 per avviamento, atteso che il contribuente non aveva risposto al questionario N°Q00 I 05/2018, notificatogli il 13.2.2018, con il quale era stato invitato a produrre la documentazione contabile, al fine di mostrare la contabilizzazione della derivante plusvalenza e rilevato che non era stata presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 e per l'anno 2012, procedendo induttivamente veniva determinata una plusvalenza di € 27.200,00.
Inoltre, a seguito dell'avviso d'accertamento N°TY501CA00210/2018 per l'anno 2012, in corso di notifica, richiamato in motivazione per continuità dei fatti accertati e dei recuperi d'imposta in esso contenuti edalle informazioni assunte nelle banche dati del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, dalle quali risultavano operazioni attive e registrate che lo vedevano indicato quale cessionario/acquirente per un importo di € 5. 704,00, con acquisti per un valore di merce destinato alla rivendita di e 4.225,00 e tenuto conto che per l'anno precedente l'Ufficio aveva stimato rimanenze finali non dichiarate per€ 2.800,00, pari al valore delle merci vendute e dichiarate nell'atto di cessione di azienda, venivano determinati ricavi da somministrazione ammontanti ad€ 8.450,00 e veniva determinato un reddito d'impresa pari ad € 31.395,00, oltre ai reddito fondiari, per cui veniva accertato un reddito complessivo assoggettato ad Irpef pari ad € 32.082,00 e venivano determinate le imposte dovute pari ad € 8.007,00 per Irpef, oltre interessi; € 555,01 per addizionale regionale, oltre interessi; € 486,00 per Irap, oltre interessi; € 845,00 per IV A, oltre interessi ed irrogate sanzioni pari ad € I 1.058, 11.

In data 10.5.2019 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato; che ne venisse dichiarata la nullità per inesistenza della notifica, perché consegnata in luogo diverso dalla residenza del contribuente e a persona diversa dal contribuente;
inoltre, per difetto di legittimazione attiva, conseguente al difetto di sottoscrizione; per difetto di motivazione per relationem allo studio di settore dell'anno 2011 non allegato all'atto impugnato, non noto al contribuente e motivato per relationem all'atto di cessione d'azienda del 14.1.2013;
per infondatezza della pretesa impositiva con riguardo alla plusvalenza accertata, per palese errore di calcolo eseguito dall'ufficio. In subordine chiedeva la rideterminazione della pretesa e delle sanzioni, stante che secondo l'atto di cessione la plusvalenza sarebbe stata di € 21.000,00.
Chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità delle sanzioni irrogate, da imputare al consulente fiscale che avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione.
Chiedeva la trattazione in pubblica udienza. Con ordinanza N°1236 del 18.9.2019 veniva sospesa l'esecutività dell'atto impugnato e fissata la trattazione del merito all'udienza del 27.11.2019.

In data 15.11.2019 il ricorrente depositava memoria, con la quale, a seguito della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, assumeva che non era stata fornita prova della rituale notifica dell'atto impugnato, né della legittimazione attiva della stessa ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste conclusionali. In data 22.11.2019 l'Agenzia delle Entrate depositava comunicazione con la quale assumeva di avere depositato le controdeduzioni in data 11.7.20 I 9 con i relativi allegati e che, nonostante nel corpo delle stesse avesse indicato il corretto numero di RG 827/2019, in sede di deposito telematico queste confluivano nel numero di RG 817/2019, Sez. III e provvedeva in data 25.11.2019 a ridepositare le controdeduzioni, con richiesta di non tenere conto di quelle depositate nel RG 817/2019 e chiedeva il rinvio dell'udienza di trattazione fissata per il 27.11.2019. In data 25.11.2019 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni.

All'udienza del 27.11.2019 il rappresentante dell'Ufficio chiedeva un rinvio della trattazione, mentre il difensore di parte ricorrente si opponeva alla richiesta.
In pari data veniva emessa l'ordinanza N°1775/l 9 con la quale si disponeva che la Direttrice della segreteria della Commissione chiarisse se il ricorrente ed il resistente, nel depositare gli atti scegliessero la tendina relativa al fascicolo dove inserire l'atto, indicando il numero di ruolo oppure
l'inserimento fosse opera della segreteria della Commissione, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rispondere al quesito, rinviando la trattazione a nuovo ruolo.
La predetta ordinanza veniva notificata alle parti, ma non veniva notificata al direttore della segreteria.

Motivazione

Preliminarmente necessita pronunciarsi in ordine alla tempestività del deposito delle controdeduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. A nulla rileva la mancata esecuzione dell'ordinanza N°1775/19 disposta da questo Giudice, con diversa composizione collegiale.

L'Agenzia delle Entrate assume di avere depositato le proprie controdeduzioni telematicamente in data 11.7.2019 e la piattaforma informatica SIGIT ha fatto confluire gli atti al ricorso avente RGR 817/19, anziché al ricorso in esame, avente RGR 827/19 e Successivamente, in data 25.11.2019, ha nuovamente depositato gli atti di costituzione in giudizio. L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto prova alcuna di quanto ha assunto.

A prescindere dal fatto se a collegare nella piattaforma SIGIT gli atti trasmessi da una delle parti al ricorso sia la parte o sia la segreteria della Commissione Tributaria, va rilevato che al momento del deposito il SIGIT rilascia all'utente la ricevuta di accettazione, la ricevuta di acquisizione delle controdeduzioni al SIGIT, specificando la rispettiva Commissione a cui sono state trasmesse e la ricevuta di abbinamento al ricorso, specificando il numero di R.G. e la data di abbinamento (vedi Lista dei documenti - cartella Resistente, progressivi 12, 13 e 14 del fascicolo processuale telematico).
Ragione per cui, qualora fosse avvenuto in data 11.7.2019 un errore di abbinamento delle controdeduzioni ad un altro ricorso, l'Agenzia delle Entrate, nel ricevere la ricevuta di accettazione, la ricevuta di acquisizione e la ricevuta di abbinamento al fascicolo di ricorso, avrebbe dovuto rilevare che esse sono state abbinate ad un altro ricorso ed avrebbe avuto tutto il tempo per depositare correttamente le proprie controdeduzioni, così come ha fatto in data 25.11.2019, due giorni prima dell'udienza di trattazione. L'art.23 del D.Lgs. N°546/92 dispone che l'ente impositore si costituisce in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso gli è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

Secondo un principio ormai consolidato, nel processo tributario la parte resistente può costituirsi in giudizio anche oltre il predetto termine, purché sia rispettato il termine di cui all'art.32, comma 1 dello stesso D.Lgs., di venti giorni prima dell'udienza di trattazione previsto per il deposito documentale, non essendo prevista la sanzione dell'inammissibilità. Tuttavia, sempre secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, 1a mancata costituzione della parte resistente ne1 termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso comporta, così come previsto dall'art. 167, comma 2 del codice di procedura civile, la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e avanzare richieste di chiamata in causa (Cass 11943/2016, Cass. 6437/2015, Cass. 2925/201 O, Cass. 18962/2005). Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata dall'Agenzia delle Entrate in data 25.11.2019.

Non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova in ordine all'avvenuta notifica dell'atto impugnato, né della legittima sottoscrizione, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.500, comprensive di spese, onorari, CPA, IV A e contributo unificato.

PQM

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500, comprensive di spese, onorari, CPA, IVA e contributo unificato


Scarica copia del provvedimento: CTP AGRIGENTO Sentenza n.1818

 

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