REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2020, proposto da
-OMISSIS-S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Prefettura di Bologna non costituita in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura di Bologna recante diniego di iscrizione della Società r ricorrente nella c.d. white list


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare avanzata col proposto gravame,

Rilevato in particolare che parte ricorrente nel corpo del proposto gravame non ha espressamente fatto richiesta di misura cautelare monocratica di cui all’art. 56 c.pa.;

che nondimeno però ha flaggato l’apposita casella indicata nel modulo di deposito del ricorso;

Che peraltro nella sia pure generica e generalizzata “istanza cautelare” come formalmente espressa in calce al ricorso si fa riferimento ad una esigenza di tutela immediata, ben ravvisabile in quella che il codice del processo amministrativo ha inteso contemplare con la norma di cui all’art. 56 ;

Che la “flaggatura” del modulo può intendersi come chiara voluntas di chiedere l’intervento dell’adito giudice nella forma della misura cautelare monocratica , equivalente sostanzialmente ad una istanza ex art. 56 citato, ancorchè in tali espressi sensi non formulata;

Che a favore di siffatta interpretazione depone il principio di effettività inteso come capacità del processo amministrativo di conseguire risultati nella sfera sostanziale ;

Che , in particolare, la normativa dettata col codice del processo amministrativo in tema cautelare e precautelare va letta in conformità alle fonti normative comunitarie che contengono in nuce la regola volta ad approntare anche senza contraddittorio uno strumento di tutela cautelare d’urgenza a tutti i diritti o agli interessi oppositivi , pretensivi o procedimentali ;

Tutto ciò premesso e considerato circa la configurabilità e ammissibilità nella specie di un domanda di misure cautelari monocratiche ;

Considerato nondimeno che nel caso de quo non appare ravvisabile in capo alla parte ricorrente nelle more della trattazione collegiale dell’incidente cautelare, una situazione di periculum avente i connotati della estrema gravità ed urgenza;

Visto l’art. 56 c.p.a.

PQM

Rigetta la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dalla parte ricorrente

Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 13 gennaio 2021

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identifica la parte ricorrente

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 31 dicembre 2020.
Il Presidente
Andrea Migliozzi


 

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