Svolgimento del processo

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 22.1.2018, rigettava l'appello proposto da (Omissis) contro la sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2000, relativo a redditi di partecipazione collegati a separati avvisi di accertamento eseguiti nei confronti della società (Omissis) s.n.c.

La CTR riteneva che la ricorrente non avesse provato la pendenza del giudizio definito dalla CTR Campania con la sentenza n.1516/2016, resa nei confronti della (Omissis) s.n.c. ., aggiungendo che la ricorrente aveva omesso di fornire la prova contraria in ordine alla presunzione legale di distribuzione degli utili.

La (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.295 c.p.c. La CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ricorrendo un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello reso nei confronti della società s.n.c. , per il quale pendeva ricorso per Cassazione in relazione al ricorso recante il numero di R.G.22142/2016.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza in quanto pronunziata in assenza di contraddittorio tra gli altri soci e la società.

Motivazione

Occorre esaminare con priorità il secondo motivo, che è fondato e assorbe il primo motivo. Ed invero, è pacifico che il giudizio relativo al preteso reddito di partecipazione accertato nei confronti di uno solo dei soci della società di persone, determina la necessità che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della società e del socio - cfr.Cass.n.1472/2018, ove si è affermato che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado-.

Né è possibile pensare che la riunione del presente procedimento a quello relativo alla società - pure pendente in Cassazione- possa sanare l'originaria disintegrità del contraddittorio in relazione alla diversità dei tempi e dei giudici che hanno affrontato i due contenziosi e, soprattutto, l'assenza degli altri soci della società nel giudizio.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio ed il procedimento va rinviato alla / CTP di Napoli che provvederà all'integrazione del contraddittorio alla stregua dei superiori principi v Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio in relazione all'andamento processuale del procedimento

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo.
Dichiara la nullità dell'intero giudizio.

Dispone che il procedimento venga rinviato alla CTP di Napoli. Compensa le spese del giudizio. Così deciso il 28.10.2020 in Roma.


Scarica copia del provvedimento: Cassazione Ordinanza n.175 dell8.01.2021

 

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