REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 13
riunita con l'intervento dei signori:
LUCIFORA FRANCESCO -Presidente -
CASTIGLIA GIULIANO - Relatore -
RIGGIO ROBERTO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.4806/2016
depositato il 13/07/2016
- avverso avviso di intimazione n._______ TRIB. ERARIALI
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA
difeso da:
S.C.
proposto dal ricorrente:
L.T.S.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14.6.2016 e depositato il 13.7.2016, L. T. S. impugnava nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della riscossione per la Provincia di Catania l'intimazione di pagamento indicata in premessa.
A fondamento del ricorso, deduceva che, in data 15.4.2016, aveva ricevuto la notificazione di quattro distinte intimazioni di pagamento, recanti peraltro tutte lo stesso numero, quello appunto indicato in premessa ma relative a quattro distinte cartelle di pagamento, puntualmente indicate in ricorso.
Eccepiva quindi la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione e per non essere stata preceduta dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Eccepiva inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere da Riscossione Sicilia s.p.a., specificando che detta prescrizione risulta maturata anche qualora fosse risultata dimostrata la notificazione delle cartelle di pagamento nelle date indicate nelle intimazioni di pagamento.

L'Agente della Riscossione, costituendosi, svolgeva controdeduzioni del tutto generiche e chiedeva che fosse rigettato il ricorso e che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'atto impugnato, a seguito dell'udienza in camera di consiglio del 14.11.2016, è stato cautelarmente sospeso con ordinanza ai sensi dell'art. 47 del d.Igs. 546/1992.

Con memoria illustrativa depositata il 2.12.2016, evidenziato che Riscossione Sicilia si era costituita non producendo alcun documento a sostegno delle proprie argomentazione, insisteva nei motivi e nelle richieste di cui al ricorso.
II 9.12.2016, a tre giorni dalla data fissata per la discussione, Riscossione Sicilia depositava memoria con documentazione allegata.
Indi, all'udienza di discussione del 12.12.2016, parte ricorrente, unica presente, eccepiva la tardività della produzione documentale di Riscossione Sicilia s.p.a. ed insisteva nelle richieste e nei motivi di ricorso.
La causa quindi, era posta in deliberazione.

Motivazione

Premesso che il ricorso deve ritenersi investire non già una sola intimazione ma le quattro distinte intimazioni di pagamento notificate al ricorrente, ancorché le stesse rechino lo stesso numero, preliminare è la questione relativa all'eccepita nullità degli atti impugnati per mancata notificazione degli atti prodromici, ossia delle cartelle di pagamento richiamate nelle stesse intimazioni impugnate.

Va poi incidentalmente osservato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Riscossione Sicilia s.p.a. è del tutto priva di fondamento, atteso che detta società è l'emittente gli atti impugnati, alla quale, inoltre, competeva la notificazione delle cartelle prodromiche ai predetti atti, sulla cui mancata notificazione il ricorso è fondato.

Ciò posto, la questione decisiva è quella di verificare se le cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati sono state o meno regolarmente notificate al ricorrente.
L'onere di provare la regolare notificazione, ovviamente, competeva alla società convenuta.
Premesso che la memoria e la produzione intervenute in data 9.12.2016 sono tardive e, ovviamente, gli atti prodotti in tale data da Riscossione Sicilia s.p.a. non possono essere utilizzati ai fini della decisione, va osservato come il Concessionario per la riscossione non ha assolto all'anzidetto onere probatorio.

II ricorso, pertanto, mancando la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici a quelli impugnati, non può che essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di notula, si liquidano d'ufficio come in dispositivo.

PQM

La Commissione annulla gli atti impugnati e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in 1.000,00.
Così deciso in camera di consiglio in Catania iI giorno 12 dicembre 2016.
II Relatore Giuliano Castiglia
Il Presidente Francesco Lucifora
Depositata in segreteria il 6.07.2017


 

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